Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2020, n. 28350
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 874-2015 proposto da: ROVASENDA DI MELLE DI CERESOLE DI PALERMO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
288, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M T;
2020
- ricorrente -
1966
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 736/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/08/2014 R.G.N. 1199/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M T;
udito l'Avvocato VINCENZO STUMPO. n. r.g. 874/2015
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 736 dell'Il agosto 2014, la Corte d'appello di Torino, accogliendo l'impugnazione dell'INPS avverso la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A d R di M di C di Palermo, volta ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di mobilità, riconosciuta dal 31 dicembre 2009 e revocata nel mese di maggio 2010 in quanto residente nella Repubblica Sudafricana sin dal 3 novembre 2007, nonché la condanna all'accredito della relativa contribuzione figurativa sino al conseguimento dell'anzianità necessaria per l'accesso alla pensione di anzianità.
2. Si è accertato che il lavoratore (dipendente della filiale locale di IVECO s.p.a.) aveva trasferito la propria residenza nella Repubblica sudafricana nel novembre 2007 e che il 12 dicembre 2011 l'aveva nuovamente trasferita a Torino;
dunque, non potevano considerarsi soddisfatte le condizioni necessarie per fruire della prestazione prevista dall'art. 7, comma 12, I. n. 223 del 1991, che rinvia all'art. 75 RDL n. 1827 del 1935 ed all'art. 34 del DPR n. 818 del 1957, in quanto tali ultime disposizioni prevedono il controllo dello stato di disoccupazione nei confronti di chi percepisce l'indennità di disoccupazione;
inoltre, proprio dalla sentenza della Corte di cassazione n. 17936 del 2013, richiamata dal primo giudice, si evinceva la necessità di una regolare iscrizione all'ufficio di collocamento ed un collegamento del soggetto beneficiario con il territorio di residenza. Collegamento inesistente nel caso di specie, posto che il lavoratore aveva presentato domanda datata 31 dicembre 2009 attestando di essere residente a Torino mentre non lo era e neppure era stata sufficientemente provato l'assunto di una effettiva presenza dello stesso sul territorio italiano.
3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione A d R di M di C di Palermo sulla base di sei motivi. Resiste l'INPS con controricorso. In vista dell'adunanza camerale del 5 marzo 2020, all'esito della quale è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie. L'Inps ha, in vista della presente udienza, depositato ulteriore memoria.n. r.g. 874/2015
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo si deduce la violazione e o falsa applicazione dell'art. 7, comma 12, I. n. 223 del 1991 in relazione agli artt. 75 R.D.L n. 1827 del 1935, 34 del d.P.R. n. 818 del 1957 e 2 d.lgs. n. 181 del 2000, laddove la sentenza impugnata nel fare applicazione dell'art. 7, comma 12, I. n. 223 del 1991 (che richiama l'art. 37 della I. n. 88 del 1989) non ha tenuto conto che la disciplina della disoccupazione involontaria deve trarsi dal d.lgs. n. 181 del 2000 che non prevede la condizione della residenza in Italia al fine di fruire del beneficio economico dell'indennità di mobilità.
5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e o falsa applicazione del d.lgs. n. 181 del 2000 ed in particolare dell'art. 2, che richiede che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, cosa avvenuta nel caso di specie. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza aveva ad oggetto la diversa fattispecie del soggetto disoccupato che aveva trasferito la residenza per cercare nuova occupazione.
6. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e o falsa applicazione del Regolamento U.E. n. 987 del 16 settembre 2009 e del Regolamento U.E. del 14 giugno 1971 n. 1408, in ragione del fatto che la sentenza impugnata nella parte motiva ha fatto riferimento incidentalmente alla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed in particolare all'art. 55 del primo Regolamento, accostando erroneamente il ricorrente ad un espatriato in cerca di lavoro, ipotesi del tutto errata e differente da quella reale.
7. Il quarto motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l'omessa valutazione delle prove e delle dichiarazioni rese dalla teste Zoppolato, in relazione alla perdurante, pacifica e continuata iscrizione del ricorrente nelle liste del Centro per l'impiego di Torino ed il quinto motivo prospetta analogo vizio quanto alle dichiarazioni del teste Olmi in ordine alla fissazione del domicilio in Torino.
8. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione e o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 416 c.p.c. quanto all'addebito n. r.g. 874/2015 di non aver provato la propria stabile permanenza a Torino laddove ciò sarebbe in realtà stato provato, oltre che dalle prove per testi e documentali acquisite, anche dalla mancata espressa contestazione da parte dell'Inps.
9. I primi tre motivi, considerando che il terzo sostanzialmente non dialoga con la ratio della decisione, che non risulta fondata sull'applicazione della normativa europea che si assume essere stata violata, vanno trattati congiuntamente in quanto connessi strettamente e sono infondati. 10. In sostanza, ad avviso del ricorrente, l'indennità di mobilità gli sarebbe stata illegittimamente revocata in quanto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche relative alla residenza in nazione straniera, il medesimo avrebbe dimostrato in concreto di non essersi sottratto, durante il periodo di disoccupazione involontaria, ai
DEGLI SCIPIONI
288, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M T;
2020
- ricorrente -
1966
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 736/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/08/2014 R.G.N. 1199/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M T;
udito l'Avvocato VINCENZO STUMPO. n. r.g. 874/2015
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 736 dell'Il agosto 2014, la Corte d'appello di Torino, accogliendo l'impugnazione dell'INPS avverso la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A d R di M di C di Palermo, volta ad ottenere la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di mobilità, riconosciuta dal 31 dicembre 2009 e revocata nel mese di maggio 2010 in quanto residente nella Repubblica Sudafricana sin dal 3 novembre 2007, nonché la condanna all'accredito della relativa contribuzione figurativa sino al conseguimento dell'anzianità necessaria per l'accesso alla pensione di anzianità.
2. Si è accertato che il lavoratore (dipendente della filiale locale di IVECO s.p.a.) aveva trasferito la propria residenza nella Repubblica sudafricana nel novembre 2007 e che il 12 dicembre 2011 l'aveva nuovamente trasferita a Torino;
dunque, non potevano considerarsi soddisfatte le condizioni necessarie per fruire della prestazione prevista dall'art. 7, comma 12, I. n. 223 del 1991, che rinvia all'art. 75 RDL n. 1827 del 1935 ed all'art. 34 del DPR n. 818 del 1957, in quanto tali ultime disposizioni prevedono il controllo dello stato di disoccupazione nei confronti di chi percepisce l'indennità di disoccupazione;
inoltre, proprio dalla sentenza della Corte di cassazione n. 17936 del 2013, richiamata dal primo giudice, si evinceva la necessità di una regolare iscrizione all'ufficio di collocamento ed un collegamento del soggetto beneficiario con il territorio di residenza. Collegamento inesistente nel caso di specie, posto che il lavoratore aveva presentato domanda datata 31 dicembre 2009 attestando di essere residente a Torino mentre non lo era e neppure era stata sufficientemente provato l'assunto di una effettiva presenza dello stesso sul territorio italiano.
3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione A d R di M di C di Palermo sulla base di sei motivi. Resiste l'INPS con controricorso. In vista dell'adunanza camerale del 5 marzo 2020, all'esito della quale è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie. L'Inps ha, in vista della presente udienza, depositato ulteriore memoria.n. r.g. 874/2015
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo si deduce la violazione e o falsa applicazione dell'art. 7, comma 12, I. n. 223 del 1991 in relazione agli artt. 75 R.D.L n. 1827 del 1935, 34 del d.P.R. n. 818 del 1957 e 2 d.lgs. n. 181 del 2000, laddove la sentenza impugnata nel fare applicazione dell'art. 7, comma 12, I. n. 223 del 1991 (che richiama l'art. 37 della I. n. 88 del 1989) non ha tenuto conto che la disciplina della disoccupazione involontaria deve trarsi dal d.lgs. n. 181 del 2000 che non prevede la condizione della residenza in Italia al fine di fruire del beneficio economico dell'indennità di mobilità.
5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e o falsa applicazione del d.lgs. n. 181 del 2000 ed in particolare dell'art. 2, che richiede che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, cosa avvenuta nel caso di specie. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza aveva ad oggetto la diversa fattispecie del soggetto disoccupato che aveva trasferito la residenza per cercare nuova occupazione.
6. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e o falsa applicazione del Regolamento U.E. n. 987 del 16 settembre 2009 e del Regolamento U.E. del 14 giugno 1971 n. 1408, in ragione del fatto che la sentenza impugnata nella parte motiva ha fatto riferimento incidentalmente alla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed in particolare all'art. 55 del primo Regolamento, accostando erroneamente il ricorrente ad un espatriato in cerca di lavoro, ipotesi del tutto errata e differente da quella reale.
7. Il quarto motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l'omessa valutazione delle prove e delle dichiarazioni rese dalla teste Zoppolato, in relazione alla perdurante, pacifica e continuata iscrizione del ricorrente nelle liste del Centro per l'impiego di Torino ed il quinto motivo prospetta analogo vizio quanto alle dichiarazioni del teste Olmi in ordine alla fissazione del domicilio in Torino.
8. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione e o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 416 c.p.c. quanto all'addebito n. r.g. 874/2015 di non aver provato la propria stabile permanenza a Torino laddove ciò sarebbe in realtà stato provato, oltre che dalle prove per testi e documentali acquisite, anche dalla mancata espressa contestazione da parte dell'Inps.
9. I primi tre motivi, considerando che il terzo sostanzialmente non dialoga con la ratio della decisione, che non risulta fondata sull'applicazione della normativa europea che si assume essere stata violata, vanno trattati congiuntamente in quanto connessi strettamente e sono infondati. 10. In sostanza, ad avviso del ricorrente, l'indennità di mobilità gli sarebbe stata illegittimamente revocata in quanto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche relative alla residenza in nazione straniera, il medesimo avrebbe dimostrato in concreto di non essersi sottratto, durante il periodo di disoccupazione involontaria, ai
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