Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2022, n. 08409

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2022, n. 08409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08409
Data del deposito : 11 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRICARICO ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 22/07/1960 avverso l'ordinanza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del PG dott. C A che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 22 giugno 2021 il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, pronunciando sul rinvio disposto con sentenza pronunciata in data 17 dicembre 2020 dalla quinta sezione della Corte di cassazione, ha dichiarato non luogo a procedere sulle istanze presentate da A T. Questi, con distinte istanze esaminate unitariamente, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca parziale della sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi in data 22 luglio 2015 in quanto il fatto ascritto al capo 1 non era più previsto dalla legge come reato a seguito della abolitio criminis che aveva riguardato la fattispecie di cui all'art. 167, comma 1 seconda parte, d.lvo n. 196/2003 e, comunque, doveva essere ritenuto assorbito nella imputazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., ascritta al capo 2. 1.1. Una prima ordinanza, di rigetto, pronunciata in data 15 marzo 2019 dal giudice dell'esecuzione era stata annullata, su ricorso di A T, dalla Corte di cassazione, sezione prima, "limitatamente al disposto rigetto della richiesta di revoca parziale della sentenza del Tribunale di Brindisi del 22 luglio 2015, con riguardo al reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003". In particolare, la prima sentenza rescindente aveva rilevato che in ordine alla questione giuridica se la fattispecie di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs n. 196/2003 fosse stata abrogata a seguito della novella introdotta dall'art. 15 d.lgs n. 101/2018 il giudice dell'esecuzione - che aveva ritenuto esservi continuità normativa, e non aboliti° criminis, tra l'originaria fattispecie di cui all'art. 167, comma 1, e quella di cui all'art. 167-bis, introdotta con la menzionata novella n. 101/2018 - non aveva adeguatamente motivato, con riferimento alla fattispecie concreta ascritta al Tricarico e risultante dalla sentenza, il giudizio formulato né aveva verificato il rapporto tra l'originaria fattispecie di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196/2003 e quella risultante, alla medesima disposizione, a seguito della novella.
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