Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2022, n. 23481
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16084/2019R.G. proposto da B S D, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269, presso lo studio dell’Avv. R V, dal quale, unitamente all’Avv. A M, è rappresentata e difesa –ricorrente – contro MARIOLINI LUIGI E BARBETTI MARIELLA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. M C –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 1870/201 8 del la CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, depositata il giorno 6 dicembre 2018. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONEr.g. n. 16084/2019 Cons. est. R R Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 maggio 2022 dal Consigliere R R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G B N, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv.R V, per parte ricorrente;udito l’Avv.M B, per parte controricorrente;FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 598/2011, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della decisione in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, ordinò(per quanto ancora d’interesse) a L M e M B «di arretrare fino alla distanza di cinque metri dal confine con il sottostante fondo di proprietà di B S D terrapieno artificiale realizzato a valle dell’edificio di loro proprietà per la porzione che supera in altezza la quota del piano originario di campagna, come calcolato dal C.T.U. geom. A R nella relazione depositata il 18.9.98, e graficamente indicato nell’allegato 2 alla suddetta perizia, che forma parte integrante del presente dispositivo». 2. A seguito di tale pronuncia, L M e M B provvidero all’asporto del terreno di riporto del terrapieno. Ritenendo in tal guisa non compiutamente ottemperato il dictum, Sonia Domenica Bignotti intimò precetto per la demolizione del muro di sostegno del terrapieno posto sul confine tra i fondi. 3. L’opposizione spiegata ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. dagli intimati, argomentata sulla integrale ottemperanza al titolo esecutivo, è stata accolta in ambedue i gradi di merito del giudizio. In particolare, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto estranea alla portata precettiva della sentenza azionatacome titolo la condanna alla demolizione del muro pretesa dall’intimante.r.g. n. 16084/2019 Cons. est. R R 4. Ricorre per cassazione Sonia Domenica Bignotti, con due motivi;resistono, con controricorso, L M e M B.
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