Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2013, n. 16884
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Oltre a non essere impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'atto di avvio del procedimento disciplinare a carico di un avvocato non risulta neppure soggetto ad impugnazione innanzi al giudice amministrativo, in ragione sia della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, sia della necessità di salvaguardare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, che, da un lato, vuole impugnabile innanzi al predetto C.N.F. unicamente il provvedimento emesso dal locale Consiglio dell'Ordine, nonché, dall'altro, assoggetta le decisioni di quest'ultimo al ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ex art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:sul ricorso 17979/2012 proposto da:
R F M, rappresentato e difeso da sè medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RE 272 TANCREDI 6, presso lo studio dell'avvocato P M;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI, in persona del Presidente pro tempore, B S, B S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato P F, rappresentati e difesi dall'avvocato M G, per deleghe a margine dei controricorsi;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3654/2012 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato R F M;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Fabrizio Michele R propose ricorso al TAR Lazio avverso il provvedimento di citazione in giudizio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 48, (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di
avvocato), relativo al fascicolo disciplinare procc. 61/09 - 64/09 - 35/10 - 53/11 chiedendo, altresì, la condanna al risarcimento dei danni.
Il T, con sentenza in data 9.2.2012, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione.
Ad eguale conclusione pervenne il Consiglio di Stato che, con sentenza del 21.6.2012, rigettò l'impugnazione proposta dall'avv. R.
Quest'ultimo ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso l'Ordine degli Avvocati di Velletri e gli avv. Salvatore Bruschini e Stefano Bertollini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devono disattendersi i rilievi - contenuti nella memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 c.p.c. - in relazione ai controricorsi presentati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri e dagli avvocati Bruschini Salvatore e Bertollini Stefano in proprio. Le posizioni dei controricorrenti, in questo giudizio disciplinare, non paiono in contrasto fra di loro, ne' in questa sede è profilabile un conflitto di interessi che escluda che le parti possano essere rappresentate dallo stesso difensore. I rilievi che il ricorrente muove agli avv. Bruschini e Bertollini non formano oggetto, ne' incidono sul giudizio in corso, ma potranno essere oggetto di diverso giudizio, per eventuale responsabilità, nel quale una ipotesi di conflitto può acquistare evidenza.
Nè il fatto che il ricorrente li abbia citati "anche perché litisconsorti per ipotesi di responsabilità a titolo personale (così a pag. 1 della memoria)", allo stato può condurre a diversa conclusione, essendo le attuali parti resistenti portatrici - in questo giudizio - di un medesimo interesse.
Sotto questo profilo, deve ulteriormente sottolinearsi che, benché il conflitto d'interessi possa essere, non solo attuale ma anche potenziale, tale potenzialità va intesa, non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il rapporto esistente in concreto tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (Cass. Ord. 24.1.2011 n. 1550;Cass.14.6.2005 n. 12741). Ciò che nel giudizio in oggetto, per le ragioni dette, non ricorre. Gli ulteriori, consequenziali rilievi formulati dal ricorrente nella memoria (pag. 2), pertanto, in ordine alla "nullità della costituzione in giudizio" non sono condivisibili, anche con riferimento al mandato sottoscritto dall'avv. M, che, quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, era l'organo abilitato al suo rilascio;con evidente sussistenza, quindi, dello ius postulandi da parte del difensore nominato.
Da ultimo, i successivi rilievi, che attengono a vizi relativi al giudizio svoltosi davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, non possono formare oggetto di esame in questa sede.
Il ricorrente, con il ricorso per cassazione, ha proposto "contestuale istanza incidentale per inibitoria". L'istanza è inammissibile.
Si tratta, in sostanza, di una richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata emessa dal Consiglio di Stato, ed impugnata con il ricorso per cassazione (il ricorrente nelle sue conclusioni a pag. 39 del ricorso la definisce "inibitoria/sospensiva").
A tal fine, va rilevato che la disposizione dell'art. 373 c.p.c., comma 1, prevede che il ricorso per Cassazione non sospende
l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte.. disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
La richiesta, quindi, deve essere formulata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione. Peraltro, posto che la norma dell'art. 111 Cost., nulla prevede con riferimento al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato - come nella specie - e della Corte dei Conti, è evidente che la disposizione dell'art. 373 c.p.c., deve ritenersi applicabile anche in caso di impugnazione, davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, delle pronunzie dei giudici speciali, ai sensi dell'art. 362 c.p.c.. È, quindi, inammissibile un'istanza cautelare contenuta nel ricorso per cassazione (S.U. 22.2.2007 n. 4112). Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità assoluta della sentenza impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione e competenza ex art. 111 Cost., art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3 - violazione degli artt. 24-25 Cost. - violazione del diritto di difesa e tutela giurisdizionale dei diritti - di intangibilità del giudice naturale precostituito per legge (T Lazio).
Si sostiene l'erroneità della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, in questa sede impugnata, che, nel confermare la sentenza del T, dichiarativa del difetto di giurisdizione, ha rigettato l'appello proposto dall'attuale ricorrente, riconoscendo che il giudice amministrativo non aveva alcuna giurisdizione in materia. Il motivo non è fondato.
Il T, investito del ricorso contro il provvedimento di citazione in giudizio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 48, (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato) di avvio dell'azione disciplinare a carico dell'avv. R, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizionale richiamando l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (S.U.