Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2019, n. 8693
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L'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva.
Sul provvedimento
Testo completo
08693-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 12286/15 L G L - Presidente Cron.8693 - Consigliere Rel. A C Rep. el E P - Consigliere G G U. P. 30/1/2019 - Consigliere - Consigliere A S ha pronunciato la seguente Regolamento di confini SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12286/'15) proposto da: A F (C.F.: MDA FNN 38T06 B410M), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. S B ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Cicerone, n. 49;
- ricorrente -
contro
G R (C.F.: GHR RLF 45A26 E463K) e P P (C.F.: PGL PLA 43568 B410P), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. A B ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. F D, in Roma, Viale Mazzini, n. 6;
- controricorrenti -
Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 428/2014, depositata il 28 marzo 2014 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 30 gennaio 2019 dal Consigliere relatore A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per l'assorbimento degli altri due;
223/13 uditi l'Avv. D M per il ricorrente e l'Avv. Fabrizio Dioniso (per delega) nell'interesse dei controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
1. Il sig. Amati Ferdinando, con citazione notificata nel marzo 1999, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia, i sigg. Ghironi Rodolfo e Paglieri Paola, chiedendo la determinazione del confine tra i fondi delle due parti siti nel Comune di Calice al Cornoviglio, oltre alla condanna dei convenuti a restituire il terreno che fosse risultato illegittimamente occupato, a ripristinare lo stato dei luoghi ed a risarcire il danno. Nella costituzione dei convenuti che non si opposero alla richiesta di accertamento del confine legale ma che ebbero a resistere alle altre domande attoree, l'adito Tribunale, con sentenza n. 2003/2005, determinò il confine tra i fondi delle parti in causa e condannò i convenuti a restituire la parte di terreno da loro indebitamente occupata e a ripristinare lo stato dei luoghi con l'esecuzione delle opere indicate nella relazione del c.t.u. .
2. Decidendo sul gravame formulato dai soccombenti convenuti al quale resisteva l'Amati Ferdinando, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 428/2014 (depositata il 28 marzo 2014), in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, respinse la domanda di condanna dei convenuti- appellanti alla riduzione in pristino, confermando nel resto l'impugnata sentenza nel merito e dichiarando compensate le spese di entrambi in gradi di giudizio nella misura della metà, condannando l'appellato alla rifusione della residua metà in favore degli appellanti.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'A, riferito a tre motivi. Entrambi gli intimati hanno resistito con un unico controricorso. Il ricorso veniva, in un primo momento, avviato per la sua