Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2021, n. 21761
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA CIRO nato a POMPEI il 20/12/1965 avverso la sentenza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 15/5/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LODI in data 23/2/2016 nei confronti di COPPOLA CIRO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Vizio di motivazione in relazione alla prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni trasportati e del dolo specifico. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita dei beni, fondata sul difetto di diligenza dell'imputato, sarebbe apodittica. Nella motivazione, infatti, la Corte si limiterebbe ad affermare che il C "doveva essersi reso conto che stava trasportando merce non regolare" e che in quanto autotrasportatore "doveva avere ben conoscenza delle norme di legge che assicurano la regolarità dei trasporti". Mere asserzioni queste che non terrebbero in alcun conto delle spiegazioni immediatamente fornite dal ricorrente agli operanti in merito alle disposizioni ricevute dal datore di lavoro per il trasporto, dalle indicazioni fornite circa le altre persone coinvolte e del luogo nel quale aveva caricato la merce. Sotto altro profilo, poi, la conclusione circa la sussistenza del dolo specifico, in assenza di elementi dai quali inferire che fosse stato pattuito un compenso, sarebbe il frutto di una congettura.
1.2. Vizio di motivazione in ordine alle doglianze contenute nell'atto di appello. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere agli argomenti esposti nell'atto di appello circa la decisività e la rilevanza delle spiegazioni fornite dal ricorrente in merito allo svolgimento dei fatti e alla giustificazione così fornita circa il possesso dei beni trasportati.
2. In data 30 gennaio 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 15/5/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LODI in data 23/2/2016 nei confronti di COPPOLA CIRO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Vizio di motivazione in relazione alla prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni trasportati e del dolo specifico. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita dei beni, fondata sul difetto di diligenza dell'imputato, sarebbe apodittica. Nella motivazione, infatti, la Corte si limiterebbe ad affermare che il C "doveva essersi reso conto che stava trasportando merce non regolare" e che in quanto autotrasportatore "doveva avere ben conoscenza delle norme di legge che assicurano la regolarità dei trasporti". Mere asserzioni queste che non terrebbero in alcun conto delle spiegazioni immediatamente fornite dal ricorrente agli operanti in merito alle disposizioni ricevute dal datore di lavoro per il trasporto, dalle indicazioni fornite circa le altre persone coinvolte e del luogo nel quale aveva caricato la merce. Sotto altro profilo, poi, la conclusione circa la sussistenza del dolo specifico, in assenza di elementi dai quali inferire che fosse stato pattuito un compenso, sarebbe il frutto di una congettura.
1.2. Vizio di motivazione in ordine alle doglianze contenute nell'atto di appello. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere agli argomenti esposti nell'atto di appello circa la decisività e la rilevanza delle spiegazioni fornite dal ricorrente in merito allo svolgimento dei fatti e alla giustificazione così fornita circa il possesso dei beni trasportati.
2. In data 30 gennaio 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del
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