Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/06/2024, n. 17113

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La costituzione di parte civile nel processo penale, se successivamente revocata, conserva il suo valore di atto interruttivo della prescrizione dell'azione civile di risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, sicché da essa inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale, non potendo la revoca della costituzione in sede penale, in assenza di prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria.

Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore che, nel corso del giudizio, matura la maggiore età opera anche se al figlio divenuto maggiorenne è nominato un amministrazione di sostegno, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell'intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l'interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la carenza di rappresentanza in giudizio di una persona disabile divenuta medio tempore maggiorenne, ritenendo venuta meno la rappresentanza genitoriale per effetto della nomina della nonna quale amministratore di sostegno, senza neppure valutare l'idoneità ai fini interruttivi del processo della dichiarazione dell'evento da parte del difensore nominato dal padre).

Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/06/2024, n. 17113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17113
Data del deposito : 20 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 30665/2021 Numero sezionale 875/2024 Numero di raccolta generale 17113/2024 Data pubblicazione 20/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIACOMO TRAVAGLINO Presidente SANITARIA – ENRICO SCODITTI Consigliere PRESCRIZIONE – AMMINISTRAZIONI LINA RUBINO Consigliere-Rel. DI SOSTEGNO ENZO VINCENTI Consigliere Ud.08/03/2024 CC PAOLO SPAZIANI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30665/2021 R.G. proposto da: OT RC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO INGHIRAMI 76, presso lo studio dell'avvocato GINA CARUGNO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI TOCCI ([...]) -ricorrente-

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TUCCILLO ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 30665/2021 Numero sezionale 875/2024 Numero di raccolta generale 17113/2024 nonchè

contro

Data pubblicazione 20/06/2024 SO AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA PETROCCHI ([...]) rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO VITALE ([...]), PASQUALE STRIANO ([...]) -controricorrente- nonchè

contro

DE RI IDA, IA SA, REGIONE CAMPANIA, GESTIONE LIQUIDATORIA USL 51 DI ANGRI, -intimati- nonché sul ricorso iscritto al n. 32189/2021 R.G. proposto da: SO AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA PETROCCHI ([...]) rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO VITALE ([...]), PASQUALE STRIANO ([...]) -ricorrente-

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIÀ MEIE ASSICURAZIONI ED UNIPOL ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TUCCILLO ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- 2 di 21 Numero registro generale 30665/2021 Numero sezionale 875/2024 Numero di raccolta generale 17113/2024 Data pubblicazione 20/06/2024 nonchè

contro

REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell'avvocato GRAZIELLA MANDATO ([...]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè

contro

IA SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SICA ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA USL 51 DI ANGRI, OT RC, DE RI IDA, -intimati- Entrambi propositi avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1344/2021 depositata il 17/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA

1.- Con il ricorso r.g. 30665\2021 PR LL, in proprio e quale legale rappresentante del figlio PR SA, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di US NN, De AR DA, NE SA, della Regione 3 di 21 Numero registro generale 30665/2021 Numero sezionale 875/2024 Campania e della Gestione liquidatoria USL 51 di Angri, nonché della Numero di raccolta generale 17113/2024 OL Assicurazioni s.p.a. per la cassazione della sentenza n. Data pubblicazione 20/06/2024 1344 del 2021, emessa dalla Corte d'appello di Salerno, pubblicata il 17 settembre 2021 notificata il 14 ottobre 2021. 2. – Resistono, con autonomi controricorsi, la US, NE e la OL, mentre gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. – Il ricorrente e la US hanno depositato memoria. 4. – Con autonomo ricorso, r.g. 32189\2021, illustrato da memoria, NN US, sia in proprio che nella qualità di amministratore di sostegno e legale rappresentante di PR SA, ha impugnato la medesima sentenza proponendo ricorso per cassazione articolato in sette motivi nei confronti di PR LL, NE SA, De AR DA, Gestione Liquidatoria Usl 51 di Angri, OL Assicurazioni s.p.a. 5. - Avverso detto ricorso hanno resistito con distinti controricorsi NE SA, la Regione Campania e la OL Assicurazioni s.p.a. Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 6. - Entrambi i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in adunanza camerale dell'8 marzo 2024. Il collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni. 7. - Questi i fatti, per quanto ancora di rilievo in questa sede: 7.1. - Nel 1994 DR US, allora diciottenne, venne ricoverata all'ospedale di Scafati prossima al parto, presa in carico dai dottori DA de AR, SA NE e Antonio LO e morì per collasso cardiocircolatorio conseguente a encefalopatia post anossica dovuta a uno shock meta emorragico acuto, provocato dalla rottura della parete sinistra del collo dell'utero tardivamente e incompletamente suturata. Dal parto nasceva il piccolo PR SA, che riportava una encefalopatia ipossica ischemica emorragica con gravi conseguenze permanenti. 4 di 21 Numero registro generale 30665/2021 Numero sezionale 875/2024 Numero di raccolta generale 17113/2024 7.2. - Cinque anni dopo, nel 1999, LL PR, marito di Data pubblicazione 20/06/2024 DR US e padre del piccolo PR SA, conveniva in giudizio i tre sanitari menzionati e la Asl numero 1 di Salerno, quale commissario liquidatore della Asl 51 Regione Campania nonché la Regione Campania per ottenere il risarcimento dei danni. 7.3. - Parallelamente, la nonna del piccolo SA, NN US, conveniva in giudizio gli stessi soggetti per chiedere il risarcimento del danno in suo favore per la perdita della figlia e il danno morale in relazione alle condizioni di SA. 7.4. - I due giudizi venivano riuniti e istruiti, erano chiamate in causa le compagnie di assicurazioni dei sanitari coinvolti;
nel corso del giudizio le parti rinunciavano alla domanda nei confronti del dott. LO, la cui responsabilità era esclusa in sede del parallelo procedimento penale. Al momento del deposito delle comparse conclusionali (ormai nel 2013) il difensore degli attori (all'epoca, unico difensore) depositava il decreto con il quale la US era nominata amministratore di sostegno di SA. 8. - Nel 2014 il Tribunale di Nocera Inferiore: - accoglieva solo in parte la domanda degli attori, accertando la responsabilità della De AR e della gestione liquidatoria della Usl 51 e condannando gli indicati convenuti e le rispettive compagnie di assicurazioni a risarcire il danno subito da US NN in proprio e da LL PR in proprio;
- dichiarava la prescrizione dell'azione nei confronti del dottor NE perché l'atto di citazione era stato notificato oltre cinque anni dai fatti;
- dichiarava la carenza di legittimazione in merito alla domanda proposta dall'PR come legale rappresentante del figlio considerandola domanda nuova in quanto avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni. 5 di 21 Numero registro generale 30665/2021 Numero sezionale 875/2024 Numero di raccolta generale 17113/2024 Il tribunale interpretava le domande proposte dall'PR dicendo Data pubblicazione 20/06/2024 che questo aveva proposto domanda solo a favore di sé stesso per i danni derivanti dalla perdita della moglie e per i danni derivanti dalla invalidità riportata dal bambino. Aggiungeva poi che, a seguito della avvenuta nomina di un amministratore di sostegno a favore di PR SA, giacché la amministratrice di sostegno non si era costituita per il ragazzo, divenuto medio tempore maggiorenne, questi era rimasto sfornito di rappresentanza processuale, perché il padre, stante la maggiore età del ragazzo e essendo stata nominata un'altra persona come amministratore di sostegno, non era più suo rappresentante legale né poteva operare l'ultrattività del mandato, e la nonna non si era costituita in nome e per conto del nipote, limitandosi a depositare la dichiarazione di nomina. 9. - Proponevano appello separatamente la nonna, NN US, e LL PR, padre di SA. 10. - La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, da un lato ha confermato la pronuncia di prime cure sotto il profilo della dichiarata prescrizione della domanda nei confronti del dottor NE, quindi ha confermato la responsabilità della De AR e della Gestione Liquidatoria nelle vicende che hanno portato alla morte della madre e al grave danno permanente riportato dal bambino e li ha condannati a risarcire i danni in proprio a US NN e a LL PR, in una misura rideterminata nel massimo previsto dalle tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale con DR e per il menomato rapporto parentale con il figlio e nipote. 10.1. – Ha rigettato la domanda del padre volta ad ottenere anche il risarcimento del danno patrimoniale per spese future. 10.2. – Ha confermato la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva per quanto concerne SA PR. 6 di 21 Numero registro generale 30665/2021 Numero sezionale 875/2024 RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 17113/2024 Data pubblicazione 20/06/2024 Preliminarmente, va detto che contro la sentenza n. 1344 2021 della Corte d'Appello di Salerno hanno proposto autonomi ricorsi entrambi oggetto di discussione all'odierna adunanza, come detto, LL PR e NN US, quest'ultima anche nella qualità di amministratore di sostegno di SA PR. Deve quindi, in limine, essere disposta la riunione del ricorso n. 32189 del 2021 a quello recante il più antico numero di iscrizione a ruolo, n. 30665 del 2021, in modo tale che, all'esito della trattazione odierna, il collegio decida sui ricorsi riuniti, nei successivi sessanta giorni, con il deposito di un'unica ordinanza. Poiché alcuni dei motivi proposti dai due ricorrenti si prestano ad una trattazione congiunta, giova esporre preliminarmente, benché in estrema sintesi, i motivi formulati nei due ricorsi. Il ricorso di LL PR. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1218 c.c., anche in relazione agli articoli 2934, 2935, 2946 e 2947 c.c. per avere la Corte d'appello applicato erroneamente i principi dettati dalla giurisprudenza in

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