Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25835
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M S nato a CATANIA il 22/12/1994 avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del PG
MARILIA DI NARDO RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4.1.2023, il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato l'ordinanza datata 28.11.2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Catania che aveva applicato a M S la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 81, 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.p.r. 309 del 1990 (capo 18 dell'incolpazione).
2. L'ordinanza genetica individuava un sodalizio criminoso operante lungo l'asse Calabria - Sicilia per il traffico di ingenti quantitativi di cocaina connotato da continuità e da reciproca collaborazione nonché dal ruolo direttivo rivestito da V M e sul fronte dei fornitori calabresi dalla posizione di vertice riconosciuta a Z S. In particolare al M veniva contestata, in concorso con B A e C G, la cessione di due partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina cui seguiva da parte del medesimo la destinazione alla rivendita della sostanza stupefacente. Il quadro di gravità indiziaria veniva fondato sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia L C, già organico al clan Cappello- Bonaccorsi, il quale lo riconosceva in più foto e gli attribuiva l'appellativo di "Piripicchio", sulla ricostruzione di alcuni incontri con il V presso la di lui abitazione sita in via Zuccarelli, avvenuti in data 15 e 21 maggio 2021 nonché sulle conversazioni intercettate tra Bassetta e Condorelli che chiamavano in causa il "Piripicchio" quale destinatario di una fornitura di cocaina e prossimo destinatario di una successiva. Del pari veniva ritenuto il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. in considerazione dell'imponente entità dei traffici delittuosi e per la connessa esigenza di natura special preventiva, stante il pericolo concreto di reiterazione del reato. Alla luce di tali elementi e dei precedenti penali veniva altresì ritenuta unica misura idonea la custodia cautelare in carcere.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità e connesso vizio di motivazione in relazione all'insussistenza del vizio procedurale denunciato.Si assume che il Tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia L C per non essere stati trasmessi i verbali da parte del Pubblico ministero neanche in sede di adozione dell'ordinanza genetica, trattandosi di violazione dell'art. 291 cod.proc.pen. risultando la motivazione adottata dal Tribunale del tutto apparente. Con il secondo motivo deduce la carenza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si assume che, oltre alla indubbia valenza sul profilo della gravità indiziaria della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, va altresì rilevato che l'ordinanza impugnata, limitandosi a confutare le censure difensive, non ha esplicitato la gravità indiziaria. Osserva che i fotogrammi relativi agli incontri tra M e V (17.5.2021 e
lette le conclusioni del PG
MARILIA DI NARDO RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4.1.2023, il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato l'ordinanza datata 28.11.2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Catania che aveva applicato a M S la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 81, 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.p.r. 309 del 1990 (capo 18 dell'incolpazione).
2. L'ordinanza genetica individuava un sodalizio criminoso operante lungo l'asse Calabria - Sicilia per il traffico di ingenti quantitativi di cocaina connotato da continuità e da reciproca collaborazione nonché dal ruolo direttivo rivestito da V M e sul fronte dei fornitori calabresi dalla posizione di vertice riconosciuta a Z S. In particolare al M veniva contestata, in concorso con B A e C G, la cessione di due partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina cui seguiva da parte del medesimo la destinazione alla rivendita della sostanza stupefacente. Il quadro di gravità indiziaria veniva fondato sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia L C, già organico al clan Cappello- Bonaccorsi, il quale lo riconosceva in più foto e gli attribuiva l'appellativo di "Piripicchio", sulla ricostruzione di alcuni incontri con il V presso la di lui abitazione sita in via Zuccarelli, avvenuti in data 15 e 21 maggio 2021 nonché sulle conversazioni intercettate tra Bassetta e Condorelli che chiamavano in causa il "Piripicchio" quale destinatario di una fornitura di cocaina e prossimo destinatario di una successiva. Del pari veniva ritenuto il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. in considerazione dell'imponente entità dei traffici delittuosi e per la connessa esigenza di natura special preventiva, stante il pericolo concreto di reiterazione del reato. Alla luce di tali elementi e dei precedenti penali veniva altresì ritenuta unica misura idonea la custodia cautelare in carcere.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità e connesso vizio di motivazione in relazione all'insussistenza del vizio procedurale denunciato.Si assume che il Tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia L C per non essere stati trasmessi i verbali da parte del Pubblico ministero neanche in sede di adozione dell'ordinanza genetica, trattandosi di violazione dell'art. 291 cod.proc.pen. risultando la motivazione adottata dal Tribunale del tutto apparente. Con il secondo motivo deduce la carenza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si assume che, oltre alla indubbia valenza sul profilo della gravità indiziaria della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, va altresì rilevato che l'ordinanza impugnata, limitandosi a confutare le censure difensive, non ha esplicitato la gravità indiziaria. Osserva che i fotogrammi relativi agli incontri tra M e V (17.5.2021 e
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