Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 10490

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 10490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10490
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 2576/2021 R.G. proposto da Consorzio Cisternisti Veronesi ( CO.CI.VE.) , rappresentatoe difes o dall'Avv. N C (p.e.c.: avvnatalecallipari@puntopec.it ) con domicilio eletto in Roma, Via G. Vitelleschi, n. 42, presso lo studio dell'Avv. L T;
–ricorrente –

contro

Crosfield Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. A B (p.e.c. indicata: anna.botti@ordineavvmodena.it) e dall’Avv. G O (p.e.c.: gianluigioranges@avvocatinapoli.legalmail.it) con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via G.B. Vico, n. 22 (Studio Oggetto Trasporti -Contratto di trasporto - Di cose - Contratto di trasporto per conto terzi - Fattispecie legale BSTC);
–controricorrente – avverso la sentenza non definitiva della Corte d'appello di Venezia, n. 2612/2018, pubblicata il 20 settembre 2018 eavverso la sentenza della Corte d’appello di Venezian. 2838/2020, depositata il 29 ottobre 20 20 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 marzo 2023 dal Consigliere E I. udito l’Avvocato L L per delega dell’Avv. C;
udito l’Avvocato A B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F T, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2006 il Consorzio Cisternisti Veronesi (d'ora in poi Co.Ci.Ve.) convenne davanti al Tribunale di Verona la Crosfield S.p.a.,divenuta poi Crosfield Italia S.r.l., chiedendone la condanna: a) al pagamento dei conguagli pretesi in base al sistema tariffario a forcella, in relazione a trasporti di materiale chimico eseguiti per conto della stessa nel periodo novembre 1999 - settembre 2004;
b) al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dell’obbligo contrattualmente assunto di commissionareun numero minimo di trasporti giornalieri. L’adito Tribunale, con sentenza n. 859/2011 del 4 aprile 2011, rigettò entrambe le domande, compensando le spese. Ritenne infatti: quanto alla prima domanda, fondata l’eccezione di decadenza per decorso del termine di quattro mesi previsto dall'art. 3 legge 1° marzo 2005, n. 32;
quanto alla seconda, che la riduzione della produzione giustificava la commissione di un numero di trasporti inferiore a quello inizialmente concordato.

2. Con sentenza non definitiva n. 2612/2018, pubblicata il 20 settembre 2018, la Corte d’appello di Venezia accolse le censure svolte con riferimento alla prima domanda, mentre rigettò quelle dirette a contestare il rigetto della domanda di risarcimento danni da inesatto adempimento.

2.1. In relazione al primo tema ritenne, infatti , non operante la decadenza prevista dall’evocato art. 3 legge n. 32 del 2005, in conformità all’arresto di Cass. n. 4247 del 16/03/2007. 2.2. Con riferimento invece alla insistita pretesa risarcitoria, rilevò che il contratto del 7 giugno 1999 prevedeva tra le «cause di forza maggiore»,atte ad assolvere il mittente dall'obbligo di commissionare al consorzio almeno tre trasporti per giorno lavorativo, anche la «... produzione e vendita ... inferiori alla fruibilità dei tre veicoli» e che, in punto di fatto, tale evenienza era provata dal la documentazione prodotta dalla com mittente , attestante una consistente diminuzione delle vendite.

2.3. La causa venne quindi rimessa in istruttoria, con coeva ordinanza, per la quantificazione, mediante c.t.u., degli importi dovuti al consorzio sulla base delle tariffe minime obbligatorie e per il conseguente calcolo di quanto ancora eventualmente dovuto al netto dell’importo già percepito, pari ad € 1.123.905. 3. Definitivamente pronunciando, quindi, con sentenza n. 2838/2020, depositata il 29 ottobre 2020, la Corte d’appello di Venezia, sulla scorta della espletata c.t.u., ha quantificato l’importo ancora spettante al Consorzio in € 24.294,70, al cui pagamento ha quindi condannato l’appellata, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed oltre spese di entrambi i gradi di giudizio distratte in favore dell’Avv. C e liquidate, quanto ai compensi, per il giudizio di primo grado, in euro 4.835,00 e, per l’ appello , in euro 1.892,00, in entrambi i casi oltre accessori.

3.1. A tali statuizioni la Corte veneta è pervenuta sulla base di considerazioni che possono così sintetizzarsi: ─ ai fini della quantificazione del credito residuo non può tenersi conto dell’accordo collettivo di settore del 22 gennaio 1997 e successive modificazioni, poiché tardivamente prodotto dalla parte appellante per la prima volta nel giudizio di appello, nel corso delle operazioni peritali;
peraltro, tale accordo, come evidenziato dal c.t.u., è applicabile esclusivamente ai consorzi di trasporto con Sistema Qualità Certificato, presupposto nella specie non documentato;
─ solo per una parte dei trasporti il consorzio h a documentato l'appartenenza del mezzo a un vettore iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, presupposto per l’applicazione del sistema tariffario c.d. “a forcella” ;
di tale onere probatorio la parte non puòritenersi sollevata per il fatto che solo dopo molti anni dall’inizio del rapporto commerciale la committente abbia sollevato dubbi in proposito, dal momento che il principio di non contestazione opera solo all’interno del processo e non prima del suo inizio: nella specie, la convenuta h a tempestivamente contestato, in comparsa, l’iscrizione all’albo e la titolarità delle autorizzazioni al trasporto;
né al mancato assolvimento di tale onere puòsupplire il c.t.u., acquisendo direttamente la documentazione anche presso pubbliche amministrazioni;dei conteggi eseguiti dal consulente vanno,dunque, considerati esclusivamente quelli riferiti a vettori per cui è stata dimostrata l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori;
─ la volontà delle parti, espressa nel contratto , di conteggia re anche i viaggi di ritornova combinata con la regola dettata dall’art. 17 d.m. 18 novembre 1982 (secondo cui, « qualora per l'esecuzione del contratto di trasporto si debbano compiere percorsi a vuoto, le parti possono concordare preventivamente un compenso per la sola parte di percorso a vuoto che eccede 100 km»);
ne discende che,tra i conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio, va scelto l'ultimo che considera una «distanza tariffaria pari ad andata + ritorno -100 km»;
─ conteggiati solo i viaggi che soddisfano entrambe queste condizioni, il confronto fra il corrispettivo pagato e quello che avrebbe dovuto essere pagato per effetto delle tariffe a forcella, giustifica il riconoscimento di un credito in favore del Consor zio limitato alla somma di Euro 24.294,70;
─ non trova applicazione il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, poiché entrato in vigore il 7 novembre 2002, successivamente alla stipula del contratto ed anche all’ultimo viaggio documentato;
per la stessa ragione nonè applicabile nemmeno il novellato quarto comma dell’art.1284 c.c.;avendo dunque l’appellante chiesto gli interessi solo con le conclusioni, peraltro depositate tardivamente, gli interessi possono essere accordati solocon decorrenza dalla decisione;
─ le spese van n o liquidate, per entrambi i gradi, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55 del 2014, in rapporto alla somma effettivamente riconosciuta, con esclusione tuttavia, ai sensi dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., di quello relativo all’ultima fase del giudizio di appello, atteso che, sia pure all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, Crosfield Italia S.r.l. h a avanzato una proposta conciliativa decisamente più conveniente della somma riconosciuta all'esito della lite e ciononostante la proposta è stata rifiutata.

4. Sul documentato presupposto di ave r formulato rituale riserva, ex art. 361 cod. proc. civ., all’udienza del 29 ottobre 2018 ( la prima successiva alla comunicazione della sentenzanon definitiva), Co.Ci.Ve. propone ricorso per cassazione sia contro la sentenza non definitiva (con i primi tre motivi), sia contro quella definitiva (con i restanti sei motivi). Vi resiste Crosfield Italia S.r.l.depositando controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il consorzio ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3 , cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 187 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello disatteso la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata osservanza da parte di Crosfielddel numero minimo di viaggi giornalieri.Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di rilevare la tardività dell’allegazione del fatto integrante forza maggiore e , sotto altro profilo, ha pure omesso di fare applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., in tesi invece operante nella specie dal momento che, nella comparsa di costituzione, la convenuta non aveva svolto alcuna specifica contestazione dei fatti esposti a fondamento della domanda.

2. Con il secondo motivo il ricorr ente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1218, 1256, 1362 ss. e 2697 cod. civ.: error iuris «da rintracciare» ─ si legge nella illustrazione del motivo ─ «nella erronea ed inesatta valutazione da parte della Corte veneziana dei fatti e dell'incartamento dimesso in atti, circa la regolare operatività, nella vicenda concreta, della causa di forza maggiore prevista all'art. 2 della scrittura privata del 7 giugno 1999 …». Lamenta che, nel valutare l’esistenza di una causa di forza maggiore, la Corte d’appello ha omesso di considerare: ─ il contegno serbato da controparte nel corso dell’esecuzione del rapporto e,in particolare, il fatto che gli amministratori, in una serie di incontri tra il 2003 e il 2004, da essi stessi sollecitati, si erano dichiarati disponibili a recuperare l’arretrato di lavoro non commissionato, in cambio dell’applicazione di tariffe più basse, come era stato chiesto di provare per testi in primo grado;
─ il fatto che, a termini di clausola, perché potesse applicarsi l'esimente occorreva che ad essere inferiore alla fruibilità dei tre veicoli fosse non solo «la produzione» ma anche «la vendita», al riguardo dovendosi considerare che, in periodi di fluttuazione del mercato, le aziende ricorrono alle scorte di magazzino per mantenere immutato il venduto e capitalizzare una maggior profitto in proporzione alla riduzione dei costi di produzione;─ il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla controparte.
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