Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/12/1989, n. 5565
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Il credito dei dipendenti degli enti locali verso l'i.N.A.D.e.L. per indennità premio di servizio, la quale ha carattere previdenziale, non produce interessi corrispettivi prima della emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità e l'esigibilità), ma, in applicazione della regola generale posta dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, comporta l'Obbligo dell'ente di corrispondere gli interessi moratori dal centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'assicurato, la quale coincide con la data del suo collocamento a riposo. Tale principio (ed in particolare la corresponsione degli interessi moratori con la decorrenza anzidetta) trova applicazione anche nel caso in cui il credito riguardi, per i dipendenti collocati in pensione tra il 1982 ed il 1986, differenze derivanti dalla riliquidazione dell'indennità premio di servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale nella maggiore misura derivante dall'abrogazione dell'art. 1 bis del d.l. n. 12 del 1977 da parte dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, senza che rilevi in contrario, quanto all'Obbligo degli interessi, l'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987 n. 359 (convertito in legge n. 440 del 1987), il quale è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui esclude(va) che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a corresponsione di interessi, e non potendo la decorrenza di detti interessi essere fissata con riferimento alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 1986. ( V 3469/88, mass n 458819; ( V 1680/88, mass n 457702).*
Sul provvedimento
Testo completo
Il credito dei dipendenti degli enti locali verso l'i.N.A.D.e.L. per indennità premio di servizio, la quale ha carattere previdenziale, non produce interessi corrispettivi prima della emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità e l'esigibilità), ma, in applicazione della regola generale posta dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, comporta l'Obbligo dell'ente di corrispondere gli interessi moratori dal centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto