Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2022, n. 23398

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In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2022, n. 23398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23398
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

23398-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto composta dai magistrati: dr. PSQUALE D'ASCOLA ACCETTAZIONE - Presidente - BENEFICIATA dr. PTRIZIA PP - Consigliere Rel.- Ud. 23/3/2022 - PU dr. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - dr. A SP - Consigliere - R.G.N. 24783/2017 Rep. et dr. R GNACCARI - Consigliere - Ceau 23398 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUCCIO SANTA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 109, presso lo studio dell'avvocato Luciano D'Andrea, rappresentata e difesa dall'avvocato A M giusta procura in calce al ricorso;
-

- ricorrente -

contro

L A, elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio degli avvocati T P e A M P, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce del controricorso, con indicazione delle pec;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.803/2017 della Corte d'Appello di Messina, depositata il 19/7/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/3/2022 dal Consigliere dr. P P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. A P che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
lette le memorie depositate da entrambe le parti. 0 5 6 2 2 lette le memorie depositate da entrambe le parti.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso dell'8 marzo 2005 N S, premesso che in forza della transazione stipulata in data 22/10/98 il suo ex marito, R S si era obbligato a pagarle, con decorrenza dal 1/7/98, a saldo e stralcio del debito per assegni di mantenimento non corrispostile, la somma di £.

1.500.000 mensili per la durata di 12 anni, che alla morte dell'obbligato, avvenuta in data 23/10/02, i loro figli e la seconda moglie, L Angela, avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario nella cui redazione era stato inserito, tra le passività, pure il suo credito per complessivi E.69.721,65, che L Angela aveva negato il suo credito, che dal gennaio 2003 non era più stato effettuato il versamento della rata mensile e che in conseguenza si era verificata la decadenza dal beneficio del termine, chiese decreto ingiuntivo in danno della sola L Angela, quale erede beneficiata, per il pagamento di 1/3 delle somme spettanti a titolo di rate scadute e a scadere, pari ad E.23.240,55, oltre interessi sulle rate scadute. In parziale accoglimento del ricorso, a L Angela fu ingiunto il pagamento di E. 7.268,82 per l'importo delle sole rate scadute. In accoglimento dell'opposizione di L Angela che eccepì il suo difetto di legittimazione passiva per avere accettato l'eredità con beneficio di inventario e per essere l'amministratore della eredità già nominato l'unico legittimato nei cui confronti pretendere il pagamento, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta e per avere la creditrice Nuccio il diritto di aggredire unicamente la massa ereditaria. La Corte d'appello di Messina confermò la decisione, impugnata da Nuccio e ribadì che, come già affermato dal primo giudice, non risultava che la creditrice avesse chiesto "a chi rappresenta(va) la comunione in virtù del decreto del Tribunale del 10/6/2004 di essere pagata ex art. 495 cod. civ. ovvero ex art. 503 cod. civ.";
rilevò quindi che l'appellata L non era tenuta a pagare in proprio i 2

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