Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2012, n. 15932
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Quando il debitore esecutato vanti a sua volta un credito nei confronti del creditore procedente, non può chiedere di sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., ma può soltanto opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Presidente -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6229/2010 proposto da:
S.M. (omesso) , elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. G G in 67039 SULMONA, Via Montesanto, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ECOPROGETTI SRL (omesso) ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 30/2010 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata il 27/01/2010 R.G.N. 950/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2012 dal Consigliere Dott. R V;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. B T, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto la Ecoprogetti intimò all'avv. S.M. il pagamento della somma di Euro 2.213,22, promovendo, a seguito di pignoramento mobiliare nei suoi confronti, il relativo procedimento esecutivo (R.G. n. 68 del 2006).
Con successiva istanza, l'avv. S. chiese ed ottenne di sostituire al compendio pignorato la somma di Euro 2.613,22 e, sul presupposto di essere creditore della creditrice Ecoprogetti per la maggiore somma di Euro 63.235,67, relativa a prestazioni professionali di cui al decreto ingiuntivo n. 47/2006 provvisoriamente esecutivo, formulò domanda di sostituzione ai sensi dell'art. 511 c.p.c.. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 24.9.2007, rigettò l'istanza.
Ad eguale conclusione pervenne il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi - proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2 e art.512 c.p.c., contro tale provvedimento dal S. - che, con
sentenza del 27.1.2010, la rigettò. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi illustrati da memoria.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia le violazioni degli artt.24 e 111 Cost., nonché dell'art. 13 C.E.D.U., con riferimento
all'art. 360 c.p.c., n.
4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4.
Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione omessa, insussistente, perplessa o meramente apparente, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4). Con il quarto motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 1241 c.c., e segg. (in materia di compensazione di crediti), con
riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3). Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 510, 511, 499 c.p.c. con riferimenti all'art. 360 c.p.c., n. 3). Con il sesto si denuncia la violazione o falsa, applicazione degli artt. 499, 511 e 510 c.p.c. nonché degli artt. 2741, 2145 c.c., art.2751-bis c.c., n. 2), artt. 2777, 2755, 2782 c.c., art. 2916 c.c., n.3), con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.
I motivi, per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte, sono esaminati congiuntamente.
Con tali motivi il ricorrente, in sostanza, contesta, sotto diversi profili, la decisione adottata, che ha fondato il rigetto dell'opposizione ex art. 512 c.p.c., sulla inapplicabilità, nella specie, dell'istituto della compensazione, per essere il credito opposto in compensazione contestato.
Diversamente, con l'opposizione proposta, l'attuale ricorrente aveva inteso porre a sostegno della propria richiesta, avanzata ex artt.499 e 511 c.p.c., un credito proveniente da prestazioni professionali
svolte in favore della stessa creditrice procedente (Ecoprogetti srl), fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. I motivi non sono fondati.
Come emerge dalla sentenza impugnata, l'avv. S. , con atto di opposizione ex art. 512 c.p.c., aveva convenuto, davanti al tribunale di Sulmona, la Ecoprogetti srl "per ivi sentire dichiarare, previa sospensione del provvedimento di assegnazione delle somme nella procedura esecutiva mobiliare (n. 68/2006), l'assegnazione ad egli opponente delle somme depositate in virtù dell'atto di intervento per un credito maggiore rispetto a quello esecutivo e della domanda di sostituzione surrogatoria proposta ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ". Il giudice del merito, nel ritenere infondata l'opposizione proposta, ha affermato "ed invero, appaiono integralmente condivisibili sul punto le considerazioni giuridiche svolte dal Collegio in sede di reclamo sulla domanda di sospensione avanzata da parte dell'odierno opponente, domanda sulla quale il Collegio, in riforma della ordinanza emessa inaudita altera parte dal GE, aveva rigettato, invece, il richiesto provvedimento di sospensione, deducendo invero la inapplicabilità al caso di specie degli istituti della compensazione