Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/12/2018, n. 54481

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 05/12/2018, n. 54481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54481
Data del deposito : 5 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUSTINI ANDREA nato a SPOLETO il 17/02/1981 avverso la sentenza del 15/05/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha integralmente confermato la condanna emessa in data 22.6.2016 dal Tribunale di Terni a carico del predetto imputato per i reati di esplosioni pericolose (ex art. 703 cod. pen.), lesioni aggravate e false dichiarazioni sull'identità (ex art. 496 cod. pen.). Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a ben otto motivi di doglianza.

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 703 cod. pen.. Osserva la difesa dell'imputato che erroneamente il giudice impugnato aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui al secondo comma del predetto articolo 703, nonostante l'imputato avesse provocato l'esplosione nell'androne di un palazzo dopo che si era allontanato dal corteo, con la conseguenza che non ricorreva all'evidenza la situazione fattuale che rendeva applicabile la aggravante in parola, e cioè l'aver commesso il fatto incriminato in luogo ove vi sia una adunanza ovvero concorso di persone.

1.2 Con un secondo motivo si declina vizio argomentativo sulla medesima questione allegata con il primo motivo come vizio di violazione di legge.

1.3 Con il terzo motivo si articola vizio argomentativo in ordine al profilo dell'elemento soggettivo sempre del reato di cui all'art. 703 cod. pen.. 1.4 Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni in relazione alle aggravanti di cui agli artt. 576 n. 5 bis e 61 n. 2 cod. pen.. Si osserva ancora che dagli elementi probatori raccolti non si evinceva l'elemento psicologico del reato di lesioni atteso che non rientrava nelle intenzioni del Giustini provocare lesioni al funzionario di polizia tramite l'esplosione del petardo all'interno dell'androne. Non ricorreva neanche l'aggravante di cui al predetto art. 576 n. 5 bis cod. pen. giacché il Giustini non sapeva che la persona offesa rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale.
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