Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 00436
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAJRA BURIM nato il 15/03/1983 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale E P che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2022 la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di rescissione di giudicato proposta da B B in relazione a sentenza emessa dalla stessa Corte in data 7 settembre 2021, irrevocabile il 23 ottobre 2021. 2. La Corte torinese, dato atto della proposizione tempestiva dell'istanza, ha rilevato come la stessa sia stata fondata sulla circostanza che B aveva sostenuto di essere venuto a conoscenza della condanna solo quando era stato tratto in arresto, a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in data 5 febbraio 2022. Nel giudizio, infatti, il ricorrente era sempre stato assente ed era stato assistito da un difensore d'ufficio presso il quale erano state eseguite tutte le notifiche. Inoltre, tra assistito e difensore non vi era stato alcun effettivo rapporto professionale, nonostante B avesse indicato, sin dall'inizio del procedimento, la propria residenza (in Svizzera) ove sarebbe stato reperibile. Tale residenza era rimasta immutata nel tempo. Con l'originaria istanza, B aveva dedotto la mancata traduzione della sentenza di primo grado, di quella di appello e del decreto di citazione in appello in lingua nota all'imputato, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178, lettera c), cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto decisiva, in ordine al primo profilo, l'avvenuta elezione di domicilio, da parte di B, presso il proprio difensore in data 2 dicembre 2014. In tale data era stato redatto il verbale di identificazione e informazione sul diritto di difesa del ricorrente, all'epoca residente in Svizzera. L'elezione di domicilio era stata accompagnata dall'indicazione del numero telefonico del difensore, Avv. Pietrini. Tale elezione era stata ribadita in data 4 dicembre 2014 in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, quando il difensore era stato sostituito da altro legale delegato a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., così come all'udienza preliminare ed a quella dibattimentale davanti al Tribunale di Aosta. i In sede di giudizio di appello, l'Avv. Pietrini aveva chiesto di essere sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. li In relazione alla dedotta mancata instaurazione del rapporto professionale, i giudici torinesi hanno ritenuto che le richieste del difensore di essere sostituito nei termini indicati, avessero rilievo sostanzialmente neutro ai fini della verifica della instaurazione del «reale rapporto professionale» tra B ed il proprio difensore. In particolare, hanno sostenuto che, in presenza di una elezione di domicilio, di un indirizzo noto del difensore allo stesso imputato, e, viceversa, dell'imputato al difensore, non fosse esigibile una verifica effettiva circa l'instaurazione di quel rapporto da parte del giudice adito in sede di rescissione del giudicato. Peraltro, la stessa affermazione dell'istante secondo cui il difensore dell'epoca non aveva dato indicazioni ai colleghi che lo avevano sostituito è apparsa alla Corte priva di particolari conferme. L'elezione di domicilio, quindi, nel caso di specie, secondo la Corte ha avuto rilievo decisivo per escludere la fondatezza dell'istanza. In relazione al motivo riferito alla mancata traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, i giudici di merito hanno richiamato l'orientamento secondo cui l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello integra una nullità a regime intermedio suscettibile, quindi, di essere fatta valere nel corso del giudizio di appello. L'omessa traduzione degli atti precedenti avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione. Le nullità si sarebbero, quindi, sanate.
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