Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2013, n. 17255

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Il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 cod. civ. per il trasferimento della quota sociale di una società in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto traslativo ad effetti reali, operando come una "condicio iuris" per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società e potendo esso intervenire, con effetti retroattiv,i anche dopo il fallimento del socio uscente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2013, n. 17255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17255
Data del deposito : 12 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. B R - est. Consigliere -
Dott. D A - Consigliere -
Dott. C M - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28205/2006 proposto da:
FANTONI GIANLUCA & C. S.A.S. (C.F. 00407260389), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato M A, rappresentata e difesa dall'avvocato C G, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
TESTAGUZZA FRANCO (C.F. TSTFNC41C25F589U), CARNAROLI LUCIANA (C.F. CRNLCN48C44D448P), TESTAGUZZA FRANCESCA (C.F. TSTFNC73C55D488Z), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso l'avvocato T G M, rappresentati e difesi dall'avvocato C E, giusta procura a margine del controricorso;

FALLIMENTO TESTAGUZZA ALBERTO (C.F. 00719340382), in persona del Curatore Dott. C T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANDOLO 35, presso il Dott. VANNINI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRESADOLA CARLO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro
FANTONI GIANLUCA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 928/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato TOSCANO GIUSEPPE, con delega avv. CAGLI, che si riporta ai motivi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'1-6 aprile 1999 la Ftoni Gianluca & C s.a.s. conveniva dinanzi al Tribunale di Ferrara i sigg. T G e Franco, quali eredi di T Alberto, già socio accomandante, nonché il fallimento di quest'ultimo, per sentir accertare l'inefficacia, nei propri confronti, della cessione della quota sociale, stipulata tra A T e la di lui madre, signora Ornata Viti, successivamente deceduta: cessione, conclusa in violazione dell'art. 11 dello statuto societario, che prevedeva il requisito del consenso scritto del socio accomandatario. Con il conseguente accertamento che i convenuti, eredi della signora Viti, non rivestivano la qualità di soci.
Costituendosi ritualmente, i convenuti eccepivano il consenso al trasferimento della partecipazione espresso con lettera dal socio accomandatario, sig. Gianluca Ftoni, contenente il riconoscimento della qualità di socio della signora Viti. Con sentenza 20 novembre 2002 il Tribunale di Ferrara rigettava le domande.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza 4 agosto 2005. La corte territoriale motivava:
- che nelle società di persone il consenso richiesto per il trasferimento della partecipazione sociale non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto traslativo ad effetti reali, operando quale mera "condicio juris" dell'opponibilità alla società;

- che, nella specie, l'art. 11 dello statuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, richiedeva il consenso scritto solo per l'alienazione della quota appartenente al socio accomandatario;

- che, in ogni caso, quand'anche reputato necessario, il consenso al trasferimento della quota dell'accomandante poteva essere prestato anche dopo l'atto di vendita e, nella specie, restava efficace pur se espresso dopo la dichiarazione di fallimento del dante causa, tuttora in bonis e capace di agire alla data di stipulazione del negozio. Avverso la sentenza, non notificata, la Ftoni Gianluca & C. s.a.s. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e notificato il 10 ottobre 2006.
Resistevano con controricorso i sigg. T F, C L e T F (i due ultimi, quali eredi di T G), nonché, con separato controricorso, la curatela del fallimento di A T.
All'udienza del 6 febbraio 2013 il Procuratore generale ed il difensore dei sigg. T precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Ftoni Gianluca e C. s.a.s. denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2322 c.c.. Assume che nelle società di persone il consenso degli altri soci al trasferimento della quota, implicando la modifica dell'atto costitutivo, è elemento essenziale del contratto di vendita;
e non mera condicio juris dell'opponibilità del negozio alla società.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, cui il collegio intende aderire (Cass., sez. 1, 31 luglio 2008 n. 20.89 3;
Cass., sez. 1, 9 settembre 1997, n. 8784;
Cass., sez. 1, 10 aprile 1979 n. 2055), la cessione si perfeziona, in base al principio consensualistico, alla data della stipulazione ed è pertanto immediatamente valida ed efficace tra le parti;
mentre resta soggetta alla disciplina di cui all'art. 2322 c.c., ed eventualmente statutaria, ai soli fini dell'opponibilità all'ente e agli altri soci: e cioè, in ordine ad aspetti successivi ed estrinseci alla fattispecie traslativa. Ne consegue che la corte territoriale ha correttamente ritenuto che il consenso dell'accomandatario Ftoni operasse quale mera condizione di efficacia del trasferimento della quota

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