Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2004, n. 1413
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L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998 - con la conseguente devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario "salvo tassative eccezioni" - non ha determinato l'abrogazione, ne' espressa ne' implicita, dell'art. 58 del R.D. n. 148 del 1931, all. A), con la conseguenza che, a tenore di tale norma, restano devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori autoferrotramvieri (fattispecie relativa a provvedimento di "esonero dal servizio", qualificato dalla S.C. come ontologicamente disciplinare, emesso a carico di dipendente di azienda privata esercente il servizio di trasporto di linea).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. -
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di sezione -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.LLI GIAMPORCARO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. VICO 22, presso lo studio dell'avvocato ALOISIA BONSIGNORE, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE SAETTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 822/01 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 29/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 dicembre 1999 al Tribunale di Ragusa, AN AR esponeva di essere stato "esonerato dal servizio" dalla datrice di lavoro s.r.l. LL CA, esercente servizio di trasporto di linea, a causa di una denuncia penale rivolta contro di lui e pur in assenza del parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A. La lettera di esonero era giustificata attraverso il riferimento a "gravi fatti" di cui alla detta denuncia ed all'insufficienza delle giustificazioni.
Affermando l'illegittimità del provvedimento, il AR ne chiedeva la dichiarazione di illegittimità nonché la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale declinava la giurisdizione con