Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 15597

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 15597
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15597
Data del deposito : 11 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 7028-2017 proposto da: BANCA MNTE PASCHI DI SIENA SPA , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. L.

CATTOLICA

3, presso lo studio t dell'avvocato A C, rappresentata e difesa dall'avvocato O D;
2019

- ricorrente -

529

contro

DE BARTOLO LUIGI, BELLUSCI MADDALENA NATALINA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1392/2016 della CORTE D'APPELLO1 di C, depositata il 30/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2019 dal Consigliere Dott. P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

FATTI DI CAUSA

MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., proponeva reclamo ex art. 630, secondo comma, cod. proc. civ. avverso l'ordinanza pronunciata il 25 novembre 2011, con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti di L D B e M N B, aveva dichiarato l'estinzione della procedura coattiva medesima. Il giudice dell'esecuzione, per quanto qui ancora interessa, aveva rilevato l'incompleta ricostruzione della provenienza di un diritto immobiliare staggito, per carenza della documentazione che certificasse compiutamente le trascrizioni oltre che iscrizioni a favore e

contro

A V, dante causa dei danti causa degli esecutati. Il tribunale rigettava il reclamo con pronuncia confermata dalla corte di appello secondo cui: le particelle interessate erano giunte alle parti, poi venditrici ai debitori con atto trascritto nel 2002, per successione al V, deceduto nel 1997 con denuncia del 2002 trascritta nel 2005;
a ritroso, dalla trascrizione del pignoramento, dell'Il dicembre 2008, fino alla prima data disponibile per le verifiche di conservatoria meccanizzata, 24 luglio 1957, non risultavano altri passaggi, e quindi neppure risultava alcun atto trascritto a favore del "de cuius" che ne attestasse la titolarità;
difettando il riscontro del titolo di acquisto anteriore al ventennio, costituiva pertanto mera illazione, priva di riscontro anche solo indiziario, l'acquisto del bene da parte del dante causa A V in data anteriore al luglio 1957, non potendo presumersi neppure l'intervenuta usucapione rispetto alla quale avrebbero dovuto accertarsi presupposti la cui verifica esorbitava dai poteri del giudice dell'esecuzione. Avverso questa decisione ricorre per cassazione MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., formulando tre motivi. Non hanno svolto difese gli intimati.LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura concernente l'illegittimità della dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva siccome assunta in un'ipotesi, quella della mancata produzione di una trascrizione favorevole all'originario dante causa anteriore al ventennio dalla trascrizione del pignoramento, diversa da quelle tassativamente individuate dall'art. 567, secondo comma, cod. proc. civ. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 567, cod. proc. civ., 2650, cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che al giudice dell'esecuzione non compete un compiuto accertamento della titolarità del bene da porre in vendita forzata, ma una verifica formale inerente alla documentazione relativa al suddetto ventennio, che costituisce indice di appartenenza del bene, per usucapione, sufficiente alla prosecuzione del procedimento esecutivo. Si aggiunge che, come accertato, era stata fatta la verifica nella massima misura possibile, posto che non era documentabile quanto richiesto anteriormente ai dati rinvenuti in conservatoria sino al 1957, che precedevano di un cinquantennio la trascrizione del pignoramento, fermo restando che il principio di continuità delle trascrizioni avrebbe dovuto ritenersi trovare limitata applicazione al "de cuius" il cui originario atto di acquisto non sia risultato trascritto, non potendo egli più alienare, riprendendo quel principio piena efficacia con riferimento agli eredi. Con l'ultimo motivo si prospetta la violazione degli artt. 629, 630, 631, 567, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva al di fuori dei casi in cui risulta tassativamente prevista dalla legge.

2. Ai fini della valutazione sulla proponibilità della domanda, possibile in questa sede ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., si osserva che: - come pacifico e indicato dalla stessa parte ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura coattiva, ex art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., per carenza di una documentazione aggiuntiva rispetto a quella espressamente prevista dal secondo comma della stessa norma (cfr., sia pure con riferimento alla disciplina anteriore alla novellazione del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, Cass. 03/11/2017, n. 26244);
- ne consegue che non si è trattato in senso proprio di estinzione (tipica), bensì di chiusura anticipata del processo (per sua improseguibilità), descrittivamente spesso qualificata come estinzione atipica, ma ricostruttivamente da considerare fattispecie differente, per quanto appena rilevato (cfr. Cass. 10/05/2016, n. 9501, Cass. 27/01/2017, n. 2043, Cass.13/11/2018, n. 29026, pag. 8);
- il reclamo risulta essere stato proposto contro una dichiarazione qualificata di "estinzione" e sarebbe stato tempestivo, perché l'ordinanza di estinzione è stata pronunciata a séguito di scioglimento di riserva, con comunicazione del 29.11.2011, mentre il reclamo stesso è stato depositato il 19.12.2011;
- il tribunale non riqualificò né l'estinzione in chiusura anticipata, né il reclamo in opposizione agli atti, al pari di quanto deve dirsi relativamente alla decisione di seconde cure;
- ne deriva che, per il principio dell'apparenza inerente ai rimedi impugnatori e più latamente oppositivi (cfr., di recente, Cass. 09/08/2018, n. 20705), non potrebbe ritenersi ora improponibile il reclamo e inammissibile l'appello qualificando l'originaria doglianza in termini di opposizione esecutiva formale avverso un provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo.

2.1. Peraltro, al riguardo, rispondendo a una sollecitazione del pubblico ministero di udienza, deve escludersi che la mancata impugnazione ex art. 617, cod. proc. civ., dell'ordine giudiziale d'integrazione della documentazione, abbia precluso la deduzione a mezzo di reclamo. Si tratta, infatti, di provvedimento di natura interinale e preparatoria rispetto all'eventuale dichiarazione estintiva ovvero preclusiva, poi nel caso effettivamente pronunciata all'esito della verifica dell'incarto complessivamente acquisito: tanto ne esclude un'autonoma opponibilità e, al contempo, impedisce che si consolidino effetti, pregiudizievoli o meno, in dipendenza della sola sua pronuncia non opposta in quanto tale.

3. Il primo e il terzo motivo possono esaminarsi unitariamente per logica espositiva e per l'evidente loro intima connessione. Essi sono infondati. La corte territoriale si è pronunciata sull'applicabilità dell'art. 567, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., e sulle conseguenze della stessa, affermando che seppure l'arco temporale individuato dalla
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