Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 09953

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 09953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09953
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29590/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–ricorrente –

contro

Motosport Roma s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 135, presso lo studio dell’avv. V M, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1371/04/19, depositata l’11 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Omessa o parziale fatturazione -Questioni. ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M V, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1371/04/19 dell’11/03/2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 22583/23/16, la quale aveva accolto il ricorso di Motor Sport s.r.l. a socio unico (di seguito MS) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso, per quanto ancora interessa in questa sede, con riferimento a vendite a costo di acquisto ad altri concessionari e alla omessa fatturazione delle giacenze di magazzino non rinvenute e presumibilmente vendute, con applicazione di un ricarico dell’8%.

1.2. La CTR respingeva l’appello di AE, evidenziando che: a) la vendita a costo a colleghi concessionari rispondeva ad una legittima prassi commerciale, con conseguente insussistenza dell’antieconomicità rilevata;
b) la questione concernente l’applicazione di una percentuale di ricarico sulle giacenze presuntivamente alienate era inammissibile, non essendo state sollevate doglianze in merito con il ricorso in primo grado;
c) in ogni caso non si giustificava l’accertamento del maggiore imponibile in assenza di irregolarità contabili e in presenza di un reddito sostanzialmente sovrapponibile a quello determinato tramite gli studi di settore.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. MS
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