Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14227

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14227
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14227
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1. B E nato a Pinerolo il 04/12/1964 2. P F nato a Noto il 07/10/1963 3. R V nato a Siracusa il 04/06/1975 4. P C nato a Caltagirone il 30/10/1963 avverso la sentenza del 05/10/2021 della Corte di appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, V S, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato G S dell'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse delle parti civili: Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Ministero della Giustizia - Agenzia Delle Entrate, che ha insistito per il rigetto dei ricorsi e depositato conclusioni e nota spese;
udito l'avvocato R M, difensore-.di fiducia di P C, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;
4k , , udito l'avvocato Vincenzo Nico D'Ascola, difensore di fiducia di B E, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso;
udito l'avvocato C P, difensore di fiducia di B E, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato P C, difensore di fiducia di R V, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato V M, difensore di fiducia di R V, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato V S, difensore di fiducia di P F, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;
udito l'avvocato A F, difensore di fiducia di P F, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 luglio 2020 dal Tribunale di Messina: - ha rideterminato in anni sei e mesi otto di reclusione la pena inflitta a B E per i reati di concorso nel reato di corruzione in atti giudiziari (capo a), e nei reati di falso ideologico e falso materiale (capo e);
-ha concesso a R V le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari (capo b) e falso ideologico (capo c) in anni quattro e mesi due di reclusione;
- ha concesso a P C le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ha rideterminato in anni due la pena in relazione ai reati di concorso in falso ideologico e falso materiale (capo e);
-ha confermato la condanna di P F ad anni sei di reclusione in relazione al reato di concorso nella corruzione in atti giudiziari (capo a). La vicenda ha ad oggetto il concorso nella corruzione che gli avvocati A e C hanno posto in essere nei confronti del Sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa Giancarlo L. In estrema sintesi, ciò che si contesta gli odierni imputati si inserisce nel sistema di mercificazione della funzione giurisdizionale che ha visto come soggetti protagonisti, da un lato, i legali siciliani Piero A e Giuseppe C e, dall'altro, il magistrato della Procura della Repubblica di Siracusa, Giancarlo L (sia i legali che il magistrato sono stati giudicati separatamente). In mezzo si stagliano i soggetti che, a diverso titolo, hanno partecipato, attraverso i rispettivi contributi tecnici e specialistici (i consulenti del pubblico ministero, P, R e il dipendente di B, P) alla realizzazione del disegno criminoso di Y fare confluire tutti i procedimenti aventi ad oggetto reati tributari incardinati presso le Procure della Repubblica di Torino e Roma, a carico dell'imprenditore piemontese, B E, in un più ampio fascicolo contenitore creato ad hoc a Siracusa da L. B è stato, infine, ritenuto dai giudici di merito, non solo fruitore della corruzione del magistrato, ma anche consapevole partecipe della stessa, avendo fornito un contributo al perseguimento della finalità illecita, rappresentata, pur semplicisticamente, dalla definizione in suo favore di tutti i procedimenti confluiti nel procedimento penale sorto a Siracusa. Il compendio probatorio è costituito fondamentalmente dalle dichiarazioni rese dai tre imputati in procedimento connesso, A, C e L.

2. La Corte di appello ha ricostruito la complessa dinamica dei fatti nei seguenti termini:

2.1.11 primo passaggio della complessa vicenda oggetto del procedimento è rappresentato dalla pendenza di un'indagine presso la Procura della Repubblica di Torino nei confronti di B E, nella qualità di legale rappresentante della Exitone S.p.a., avente sede legale e amministrativa a Pinerolo almeno sino al 18 febbraio 2015, data nella quale si colloca, in attuazione del disegno criminoso che sarà meglio spiegato nel prosieguo, il trasferimento in Augusta della società. A seguito di un accertamento della Agenzia delle Entrate di Torino, veniva segnalata per l'anno d'imposta 2011 la presenza di cinque fatture (del valore di oltre tre milioni di euro) emesse da parte del legale rappresentante della società Servizi alle Imprese, G G, in favore della Exitone S.p.a. Emergeva, quindi, che Exitone S.p.a. era coinvolta in operazioni fraudolente nella qualità di società destinataria e utilizzatrice di false fatture emesse dalla società Servizi alle Imprese. Oggetto delle fatture erano prestazioni di natura consulenziale che non trovavano riscontro in progetti, piani di intervento o relazioni. A ha dichiarato che, nel periodo di Natale 2014, G si era recato da lui e gli aveva confidato di avere confessato, nella immediatezza dei fatti, la commissione del reato. Solo il 29 gennaio 2015, G era interrogato dal Pubblico ministero e riferiva di avere mentito innanzi all'Agenzia delle Entrate, sostenendo che le fatture erano state regolarmente emesse, allegando anche una relazione tecnica di P. In tale circostanza, A riferiva di avere pensato di fare trasferire la sede legale della Exitone S.p.a. a Siracusa, perché "lì conosceva tutti" ed era un ambiente "più sereno" per B;
effettivamente, nel giro di un mese (18 febbraio 2015), tale trasferimento era effettuato.

2.2. Spostando l'attenzione sulla Procura della Repubblica di Siracusa, come meglio si evidenzierà nell'approfondimento della posizione di P, L, grazie all'intervento di quest'ultimo, che, nel rispondere al quesito formulato nell'ambito di consulenza tecnica a carico della Cisma S.p.a. evidenziava la scoperta di due fatture della Exitone S.p.a. nella contabilità Cisma, iscriveva un procedimento penale a carico di D S Agata, per violazione dell'art. 8 I. 74/2000, e a carico di B per violazione dell'art. 2 della legge citata. In realtà, a carico di B, doveva contestarsi la violazione dell'art. 8 I. cit. e, a carico della D S, la violazione dell'art. 2 I. cit. Ciò, però, non avrebbe consentito la nascita di un fascicolo "contenitore" nei confronti di B, nel quale, secondo il disegno criminoso degli imputati, dovevano confluire tutti i procedimenti penali per reati tributari a carico di B pendenti a Roma e a Torino. A seguito della segnalazione di incompatibilità di P, L, su indicazione di C, come meglio si evidenzierà nell'esaminare la posizione di R, conferiva a quest'ultimo, due consulenze tecniche, dai quesiti estremamente generici, con i quali si chiedeva all'imputato di accertare se le dichiarazioni annuali dei redditi 2013 e 2014 della Exitone S.p.a. rappresentassero fedelmente la situazione economica finanziaria della società, se le attività fatturate dalla Società Servizi alle Imprese alla società Exitone S.p.a. fossero state effettivamente poste in essere, se gli importi indicati in fattura fossero congrui e se fossero state rispettate le procedure di voluntary disclosure. Con il conferimento dell'incarico a R, al quale era richiesto di esaminare tutta la contabilità della società, L disponeva il sequestro della stessa, impedendo, così, agli organi tributari di accedervi. R, terminati gli accertamenti, concludeva non ravvisando alcuna irregolarità e ritenendo inammissibile la procedura di voluntary disclosure - dopo avere, all'esito della prima consulenza, segnalato, invece, la regolarità della stessa - in quanto presentata dopo aver avuto conoscenza dell'accertamento tributario in corso. A giudizio della Corte d'appello, sarebbe bastata a R, se professionista onesto e leale, una semplice lettura degli atti, e, in particolare, della erronea iscrizione del procedimento a carico di B per violazione dell'art. 2 I. n. 74/2000, e non, invece, per violazione dell'art. 8 I. n. 74/2000„ per capire che quello che si voleva dall'esperto era avallare una operazione illecita di più vasta portata. La nomina del R, in questo contesto, è considerata il primo e più grave indizio a suo carico di una programmata distorsione della funzione, indispensabile per leggere e decifrare poi le due imputazioni di falso, senza che possa "spacciarsi" per superficialità o negligenza il contenuto delle relazioni. In conclusione, secondo la Corte d'appello, R, determinato a ciò da L, A e C, esprimeva un falso giudizio sul tema a lui affidato - e cioè la asserita effettività delle prestazioni e dei pagamenti riportati nelle fatture analizzate - omettendo, nella realtà, tutti gli accertamenti propedeutici, che la sua qualifica professionale gli imponeva di compiere;
analoga operazione conduceva rispetto ai rapporti con Servizi alle Imprese S.A.

2.3. Per quanto concerne, invece le "vicende torinesi e romane", il 22 luglio 2015 la Procura della Repubblica di Torino trasmetteva il procedimento a carico di B e G a Roma per competenza territoriale in relazione all'art. 2 I. 74/2000, avendo archiviato il connesso procedimento per corruzione che radicava la competenza presso la suddetta Procura. Il 21 agosto 2015 la Procura della Repubblica di Roma iscriveva un fascicolo a carico di B per il reato di cui all'art. 8 I. 74/2000. Trattasi della vicenda che scaturiva dalla CNR della Agenzia delle entrate di Roma del 30 giugno 2015 relativa alla STI, società capogruppo, avente sempre B quale legale rappresentante, emittente fatture per operazioni inesistenti in favore della Exitone S.p.a. Il 29 settembre 2015 la Procura di Roma iscriveva, infine, un nuovo fascicolo a carico di B per violazione dell'art. 2 I. 74/2000, a seguito della trasmissione atti per competenza da Torino, che era riunito al primo. Su istanza dell'avvocato A, il Pubblico ministero, erroneamente, riteneva che il proprio procedimento dovesse essere unito a quello pendente a carico di B per violazione dell'art. 2 I. 74/2000 e trasmetteva gli atti per competenza alla Procura della Repubblica di Siracusa. Il fascicolo non veniva sottoposta al vaglio o al visto del Procuratore della Repubblica o del Procuratore aggiunto, e L apriva un autonomo fascicolo con l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. di Ezio B per il solo reato di cui all'art. 2 I. 74/2000, genericamente commesso in Augusta, nonostante il trasferimento della sede fosse avvenuta successivamente alla data del contestato reato, venendo meno ogni riferimento alla pregressa contestazione ex art. 8, I. cit.;
A questo punto, tutti i procedimenti tributari a carico di B pendevano dinnanzi alla Procura di Siracusa ed erano in carico a L. I giudici di merito hanno, a tal proposito, rilevato che, in questo modo, si era concretizzato l'uso strumentale dello spostamento della sede di Exitone S.p.a, venendo, cioè, contestato il reato di cui all'art. 2, I. cit., come commesso in Augusta. Inoltre, con il trasferimento degli atti a Siracusa, veniva del tutto meno l'ipotesi di reato di cui all'art. 8 I. cit., già contestato a Torino e a Roma e che vedeva B indagato come legale rappresentante della STI, società emittente in favore della Exitone S.p.a. di fatture per operazioni inesistenti per oltre 8 milioni di euro. Confermare la sussistenza dell'art. 8 I. 74/2000, avrebbe significato, secondo i giudici di merito, ribadire la competenza di Roma (luogo di emissione della fattura) e vanificare tutti gli sforzi compiuti fino a quel momento.
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