Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2023, n. 42172
Sentenza
23 giugno 2023
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23 giugno 2023
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Massime • 2
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU, in tema di accessibilità e prevedibilità, per "deficit" di determinatezza della previsione normativa che radica la pericolosità, nella parte in cui indica, quali destinatari di misura di prevenzione, i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, in quanto i possibili destinatari della misura possono comprendere che la condotta suscettibile di dar luogo all'affermazione di pericolosità soggettiva è riferita alla partecipazione a tal genere di consorterie o a quei comportamenti comunque funzionali, anche "ab externo", al raggiungimento degli scopi delle stesse.
La definitività del provvedimento di revoca, in sede penale, di una misura patrimoniale già disposta, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., impedisce, in mancanza di fatti nuovi, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente a oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione si riferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti applicativi comuni.
Sul provvedimento
Testo completo
momimão 42172-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 2343/2023 VITO DI NICOLA CC 23/06/2023- DO FIORDALISI R.G.N. 8096/2023 MICHELE BIANCHI TERESA LIUNI RAFFAELLO MAGI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA edg LA VA DO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo / RM avverso il decreto del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Vincenzo Senatore, che be per ep impererissibilità dei ricosesСомссию -스 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Messina, in procedura di prevenzione, con decreto emesso in data 7 aprile 2022 ha così provveduto sull'atto di appello introdotto da La LE NI e dai terzi interessati: a) revoca la confisca di quattro immobili ubicati in Messina, di una villa parimenti ubicata in Messina e di una quota di partecipazione societaria del 'laboratorio pasticceria f.lli La LE' ; b) conferma nel resto il decreto di primo grado, emesso dal Tribunale di Messina in data 19 marzo 2021. 1.1 Con il decreto di primo grado era stata applicata la misura personale e patrimoniale della confisca in riferimento a un ampio complesso di beni, elencati da pagina 71 a pagina 73 del decreto medesimo. conQuanto al profilo della pericolosità sociale di La LE NI inquadramento nella categoria tipica dell'indiziato di appartenere ad un sodalizio mafioso - in primo grado si è rilevato che : RM a) La LE NI, dopo precedenti esiti processuali a lui favorevoli (che avevano determinato il rigetto di una proposta applicativa di misura di prevenzione), è stato condannato (in primo grado nel 2018, con sentenza confermata in appello nel 2019) sulla base di convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e di captazioni di conversazioni, per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. (cd. clan Mangialupi) e diversi reati-scopo (tra cui il delitto di usura, gioco d'azzardo e reati fiscali); b) la condanna in sede penale e i sottostanti materiali probatori consentono la rivalutazione anche del periodo antecedente. In tal senso si afferma che il La LE è stato soggetto 'di vertice' del sodalizio, cui apparteneva sin dall'inizio degli anni novanta dello scorso secolo, con attività orientate a gestire il lucroso affare delle scommesse e dei giochi. Quanto al profilo patrimoniale si è ritenuto che: a) le imprese di fatto gestite dal La LE meritano la qualifica di 'imprese mafiose', dato il costante reinvestimento dei profitti illeciti nelle attività economiche e la imposizione di un monopolio territoriale;
2 vch b) non vengono ritenute attendibili le produzioni difensive in tema di riduzione della sproporzione tra fonti lecite ed acquisti, con confisca dell'intero patrimonio.
2. La Corte di Appello, nella decisione qui impugnata (tanto dal Procuratore Generale territoriale che dal La LE), ha ritenuto, in sintesi, che: a) sussistono i presupposti soggettivi di pericolosità, con conferma della misura personale e rigetto della questione di legittimità costituzionale introdotta dal ricorrente;
b) quanto alla misura patrimoniale si procede a rivalutazione del rapporto intercorrente tra il procedimento di prevenzione e il correlato giudizio penale (sent. GUP del 28 febbraio 2018). In particolare si evidenzia che il GUP, con statuizione definitiva, ha disposto la revoca parziale del sequestro su taluni beni e che gli elementi di fatto oggetto di valutazione nei due procedimenti sono i medesimi (v. il punto delle vincite in concorsi pronostici e in sale da gioco). Da ciò deriva l'effetto preclusivo alla statuizione di confisca di prevenzione dei medesimi beni, di cui va disposta la restituzione. Analogamente, viene disposta la restituzione di due immobili pervenuti al La LE in via di successione ereditaria. Per il resto viene confermata la prima decisione. RM 3. I ricorsi .
3.1 Ha proposto ricorso il Procuratore Generale territoriale, impugnando la revoca parziale della confisca, deducendo la mera apparenza di motivazione. La Corte di Appello avrebbe omesso di valutare talune emergenze probatorie e avrebbe omesso di considerare il ragionamento contenuto nella decisione di primo grado sulla 'non decisività' delle allegazioni in tema di vincite al gioco. Vi sarebbe un esclusivo richiamo al principio di diritto in tema di preclusione, peraltro nemmeno consolidato, non tale da sorreggere la decisione adottata. Si contesta, pertanto, l'applicazione nel caso concreto del principio di diritto in questione e si prospetta la tesi del 'differente ambito' della confisca di prevenzione rispetto alla confisca estesa regolamentata dall'art. 240 bis cod.pen.. 3.2 Ha proposto ricorso, nelle forme di legge, La LE NI. Il ricorso è affidato a tre motivi.
3.2.1 Al primo motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale già introdotta con i motivi di appello. 3 Secondo la difesa del ricorrente anche le disposizioni di legge in tema di pericolosità qualificata di cui all'art.4 d.lgs. n.159 del 2011 sono sospette di incostituzionalità in riferimento ai parametri di matrice convenzionale della - - accessibilità e prevedibilità. Da qui la necessaria estensione delle ricadute della nota decisione Corte Edu De Tommaso
contro
Italia del 2017 alle ipotesi di pericolosità qualificata, in ragione del deficit di determinatezza della previsione di legge che descrive la categoria soggettiva di pericolosità in termini di 'indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso'. Si evidenzia inoltre la irragionevolezza di un sistema che pone alle diverse categorie di soggetti cui è applicata la misura di prevenzione personale le medesime prescrizioni. Si chiede pertanto alla Corte di Cassazione di sollevare incidente di legittimità costituzionale per contrasto dell'art.4 d.lgs. n.159 del 2011 con i contenuti dell'art. 1 Prot. Add. Convenzione Edu e con l'art. 117 della Costituzione.
3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di RM motivazione sul punto della ricorrenza, nel caso concreto, della condizione soggettiva di pericolosità