Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15947
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ec 63056 ESENTE DA REGISTRAZIONE ITALIANA AI SENSI DE - . 20 concessione go L D.P.R REPUBBLICA N. 131 TAB IN NOME DEL POPOLO ITALIANOMAT ERI A etto: TRIB UTA ativa RIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3144/1999 Presidente 5482/1999 G P 32459 G V A M Consigliere Cron. S D Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 31.03.2003 A M Consigliere G M ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso principale n. 3144/1999, proposto dall'Amministrazione delle fi- nanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, le- galmente domiciliata; - ricorrente principale - contro l'Arcola petrolifera Spa, in persona del Presidente, signora N C, rappresentata e difesa dall'avvocato L B e dall'avvocato Salvatore Pescatore, presso lo studio del quale in Roma, Via Vittorio Veneto 108, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - e sul ricorso incidentale n. 5482/1999, proposto dalla Arcola petrolifera Spa, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata; M 7 3 9 - ricorrente incidentale - contro l'Amministrazione delle finanze, in pesona del Ministro delle finazne in ca- rica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato; - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari 14 novembre-18 di- cembre 1997, n. 353, depositata il 18 dicembre 1997; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 31 marzo 2003 dal Cons. A M; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale F U, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso inci- dentale; Svolgimento del processo 1.1. Il 1° febbraio 1999, su richiesta dell'Amministrazione delle fi- nanze dello Stato, è notificato all'Arcola petrolifera Spa, presso l'avvocato Carlo Dore, suo procuratore costituito nel giudizio di appello, un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari 14 novembre 1997, n. 353/94, depositata il 18 dicembre 1997, che, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale dell'Amministrazione finanziaria e dell'appello incidentale della società contro la sentenza del Tribunale di Ca- gliari 3 dicembre 1996, n. 272, ha dichiarato l'intervenuta decadenza della Spa Arcola petrolifera dalla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese per gli anni 1987, 1988 e 1989, e ha condannato l'Amministrazione finanziaria del- lo Stato al rimborso alla Spa Arcola petrolifera di lire 36.000.000, versate a M² titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 1990, 1991 e 1992, con gli interessi legali dalla domanda amministrativa di rimborso (3 luglio 1992) fino al saldo. 1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti: -con decreto emesso sulle istanze della Spa Arcola petrolifera e notificato il 7 novembre 1995 il Presidente del Tribunale di Cagliari ingiunge al Ministe- ro delle finanze di pagare, in favore della società, lire 68.000.000, oltre agli interessi dalle date dei singoli versamenti e spese, asseritamente dovute a ti- tolo di rimborso di tasse annuali di concessione governativa, versate per gli anni dal 1987 al 1992; contro il decreto propone opposizione il Ministero delle finanze con atto di citazione notificato il 27 novembre 1995; - l'opposizione è decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza 3 dicembre 1996-18 febbraio 1997, n. 272; - sull'appello principale dell'Amministrazione finanziaria e su quello inci- dentale della società si pronuncia la Corte d'appello di Cagliari con la sen- tenza ora impugnata per cassazione. 1.3. La sentenza della Corte di appello di Cagliari 14 novembre 1997, n. 353/94, depositata il 18 dicembre 1997, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: la sentenza di primo grado dev'essere condivisa laddove riconosce l'im- mediata applicabilità nell'ordinamento interno italiano della Direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di ca- pitali, il cui art. 10 impone agli Stati membri, per quanto riguarda le società, 3 associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, di non ap- plicare alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma, per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare ad una attività, alla quale una socie- tà può esser sottoposta in ragione della sua forma giuridica, fermo restando il diritto per gli Stati membri, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva, di applicare diritti di carattere remunerativo in deroga agli art. 10 e 11;si deve, pertanto, confermare l'illegittimità del tributo per contrasto con la Direttiva e, sul pun- to, rigettare l'appello dell'Amministrazione finanziaria; - l'appello principale è, invece, fondato quanto all'eccezione di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso di imposte pagate e ritenute non dovute;in proposito vale il principio generale ex art. 16.6 DPR 26 otto- bre 1972, n. 636, cui è succeduto l'art. 21.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, che opera come norma di chiusura, salvi i diversi termini previsti dalle sin- gole leggi di imposta;si deve di conseguenza dichiarare la società appellata decaduta dal diritto di chiedere il rimborso della tassa di cui si tratta per gli importi pagati nel triennio anteriore alla domanda di rimborso, dei quali non ha chiesto la restituzione dei pagamenti effettuati;posto che la domanda di rimborso è stata presentata per il 1987 in data non dimostrata, per il 1988 in data 4 luglio 1991, mentre la tassa è stata pagata il 29 giugno 1988, e per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 in data 3 luglio 1992, mentre le tasse risul- tano pagate rispettivamente il 28 giugno 1989, il 20 giugno 1990, il 26 giu- gno 1991 e il 25 giugno 1992, restano in conseguenza esclusi dal rimborso i pagamenti effettuati per gli anni 1987, 1988 e 1989, perché il rimborso è stato richiesto dopo la scadenza del termine di tre anni dal pagamento, men- tre deve disporsi il pagamento delle tasse pagate il 20 giugno 1990, il 26 M+ - giugno 1991 e il 25 giugno 1992 per gli anni 1990, 1991 e 1992, pari a lire 36.000.000 complessivamente; su tale importo spettano gli interessi al tasso legale, che, trattandosi di in- debito oggettivo, sono dovuti dalla domanda di rimborso, che, peraltro, deve essere individuata nella domanda in via amministrativa presentata il 3 luglio 1992, con cui erano stati fra l'altro richiesti espressamente anche gli interes- si, e non invece nella domanda giudiziale, come ritenuto ingiustificatamente dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2033 cc, in tema di indebito oggettivo, e, pertanto, gli interessi decorrono dalla data della domanda, non necessaria- mente proposta in in via giudiziale, salvo il caso di mala fede dell'accipiens, pertanto, poiché l'Amministrazione si è limitata a ricevere degli importi che la società ha versato per il pagamento di una tassa imposta dalla legge na- zionale, la decorrenza degli interessi va fissata dalla domanda di rimborso del contribuente e non dal pagamento indebito;entro tali limiti deve essere accolto l'appello incidentale proposto dalla società. 2.1. Il Ministro delle finanze ricorre per cassazione, adducendo un solo motivo di censura. 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenziale pronuncia anche sulle spese e sugli o- norari. 3.1. Resiste con controricorso la Arcola petrolifera Spa, che propone anche ricorso incidentale, notificato il 12 marzo 1999. Essa presenta, poi, una memoria ex art. 378 cpc. Ms 3.2. La società controricorrente e ricorrente incidentale conclude chiedendo: A) in via principale, che il ricorso sia respinto previa, se neces- saria, sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11.3 L. 23 dicembre 1998, n. 448;B) in via incidentale, che sia cassata la senten- za della Corte d'appello di Cagliari nella parte in cu: a) sono stati esclusi dal rimborso i pagamenti effettuati a titolo di concessione governativa degli an- ni 1987, 1988 e 1989;b) è stata stabilita la decorrenza degli interessi dalla data della domanda, anziché da quella del pagamento delle somme da rim- borsare, e c) è stato stabilito che gli interessi sulle somme da rimborsare so- no dovuti al tasso legale. Il tutto con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese. Motivi della decisione 4. Il ricorso principale del Ministro delle finanze e il ricorso inciden- tale dell'Arcola petrolifera Spa hanno per oggetto la stessa sentenza e devo- no, pertanto, essere riuniti ex art. 335 cpc. 5.1. In via preliminare si deve esaminare l'eccezione di inammissibi- lità del ricorso sollevata dalla società resistente. 5.2. Secondo la società il ricorso del Ministro delle finanze sarebbe inammissibile perché sarebbe privo di una specifica e chiara illustrazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. In- fatti, il Ministro ricorrente avrebbe semplicemente e genericamente richia- mato come ius superveniens l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, senza in- dicare analiticamente quali sarebbero i vizi da cui sarebbe affetta la sentenza di secondo grado o i capi della sentenza di cui si vorrebbe la riforma. Mo 1 Inoltre, sembrerebbe che la richiesta del Ministro ricorrente, più che alla riforma di una decisione che si assume viziata sotto il profilo della legit- timità, miri ad un accertamento squisitamente di merito, perché l'oggetto della domanda sarebbe la compensazione tra le somme, al cui pagamento il Ministro è stato condannato, e quelle diverse che esso avrebbe diritto di per- cepire sulla base delle nuove disposizioni contenute nella legge sopravvenu- ta. 5.3. L'eccezione è infondata, perché, come può desumersi dai suc- cessivi punti 6.1 e 6.2, il Ministro delle finanze ha addotto specificamente e chiaramente, a sostegno della sua ipotesi di violazione di legge, ad esclusio- ne di qualsiasi richiesta di accertamento di merito, che la sentenza impugna- ta contrasterebbe con le norme sopravvenute contenuta nell'art. 11 L. 23 di- cembre 1998, n. 448. 5.4. La riconosciuta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso consente di procedere al suo esame nel merito. 6.1. Il Ministro delle finanze, ricorrente in via principale, adduce come unico motivo di impugnazione lo ius superveniens, in applicazione dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448. 6.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che con l'art. 11 L. 23 dicem- bre 1998, n. 448, si è stabilito che la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata per gli anni 1985-1992 in lire 500.000 per ogni tipo di società e che per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali una tassa, va- riabile secondo il tipo di società, in misura forfettaria annuale. Infine, nel comma terzo dello stesso articolo si dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore M7 della legge (1° gennaio 1999) e, quindi, per effetto del DM 10 dicembre 1998, al tasso del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda. Si dedu- ce, dunque, formalmente l'operatività dello ius superveniens, introdotto dalle citate disposizioni. Pertanto, dall'importo eventualmente riconosciuto a tito- lo di rimborso alla società dovrebbero in ogni caso essere detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, nella mi- sura prevista dalla normativa sopravvenuta, con il mantenimento della misu- ra degli interessi al 2,50% dalla data della domanda ad esclusione della riva- lutazione monetaria e degli interessi anatocistici. 6.3. Il ricorso è infondato. 6.3.1. Quanto alla prima deduzione tratta dal ricorrente dalla soprav- venienza dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui dall'importo eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso alle società andrebbero de- tratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta, il ricorso è in- fondato per le ragioni qui di seguito esposte. L'evoluzione della normativa sul regime della tassa di concessione governativa sulle società può essere così descritta: A) l'art. 10.1.c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, ha disposto che Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società..., nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:... c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società... può esser sottoposta in ra- gione della sua forma giuridica>>;in base all'art. 12 della stessa Diretti- M 8 va, peraltro, Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposi- zioni degli art. 10 e 11: ... e) diritti di carattere remunerativo>>; B) in vigenza di questa direttiva comunitaria la legislazione tributaria italia- na si è così progressivamente modellata: a) il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, Tariffa - Art. 4, ha previsto il versamento di lire 81.000 per l'iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese; b) l'art.