Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2021, n. 20761

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In tema di edilizia residenziale pubblica, l'istituto del silenzio-assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, che implica una posizione di interesse legittimo, non può trovare applicazione in relazione all'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati all'assistenza abitativa ed all'ampliamento del nucleo familiare, in cui la posizione soggettiva controversa ha la consistenza di diritto soggettivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2021, n. 20761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20761
Data del deposito : 20 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

2076112 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOCAZIONE - Primo Presidente f.f. - FRANCESCO TIRELLI ABITATIVA ENTE PUBBLICO PRELAZIONE GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - Ud. 22/06/2021 - LUCIA ESPOSITO - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 10842/2018 -- Rel. Consigliere - ENRICO SCODITTI Rep. ALBERTO GIUSTI Consigliere - с A C - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI -- Consigliere - C MTA - Consigliere - - Consigliere -A M P ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10842-2018 proposto da: F F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MARRAZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G T;

- ricorrente -

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contro

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 20, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende;
- controricorrente avverso la sentenza n. 6034/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.

Fatti di causa

1. A seguito di notifica in data 12 dicembre 2009 di decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 18 d.P.R. n. 1035 del 1972 e 15 legge reg. Lazio n. 12 del 1999, F F convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R. di Roma) chiedendo l'accertamento del diritto al legittimo possesso dell'immobile sito in via Lussimpiccolo n. 29 sc. V int. 6 per effetto del subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito di separazione personale, la madre dell'attore, G A, aveva fatto rientro nell'alloggio già assegnato al suo nucleo familiare e del quale risultava assegnataria la sorella I A, unitamente al proprio figlio F F, con comunicazione di data 23 aprile 2003 all'ente proprietario. Successivamente in data 18 aprile 2008 G A, prima Ric. 2018 n. 10842 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- del decesso, aveva comunicato, in seguito al decesso della sorella, il subentro nell'assegnazione dell'alloggio. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello il F. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.

4. Con sentenza di data 11 ottobre 2017 la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che né l'appellante, né la di lui madre (G A) avevano mai fatto parte del nucleo familiare originario dell'assegnataria Iolanda Angeloni, come dimostrato dal fatto che in occasione della stipulazione della locazione l' A.T.E.R. aveva dichiarato che il nucleo familiare era composto solo dall'assegnataria e che risultava documentato sulla base del certificato anagrafico che il F si era trasferito presso l'immobile di via Lussimpiccolo soltanto a decorrere dal 14 aprile 2008 e non dal 2003. Aggiunse che G A, nonostante la comunicazione della sorella in data 23 aprile 2003, non era mai entrata a far parte del nucleo familiare assegnatario per carenza dei requisiti di cui all'art. 12 legge reg. n. 12 del 1999 e che pertanto né la madre né l'appellante erano in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 12. Osservò infine che, contrariamente al motivo di appello, non era configurabile in relazione alle istanze di data 23 aprile 2008 dell'assegnataria I A, di data 17 aprile 2008 di G A e di data 16 maggio 2008 dello stesso appellante, il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 l. n. 241 del 1990 perché, considerato che l'eccezionale ampliamento del nucleo assegnatario poteva determinarsi solo a seguito dell'accertamento degli specifici presupposti di legge, era indispensabile un'effettiva verifica al riguardo, alla luce sia della corretta gestione del patrimonio dell'ente che della coesistenza dei concorrenti interessi di coloro che, Ric. 2018 n. 10842 sez. SU - ud. 22-06-2021 -3- già regolarmente iscritti nelle relative liste, erano in attesa di assegnazione di un immobile.

5. Ha proposto ricorso per cassazione F F sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E' stata depositata memoria di parte.

6. Con ordinanza n. 13865 del 6 luglio 2020 la Terza sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alla questione di massima di particolare importanza se si possa formare il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 legge n. 241 del 1990 nel diritto di godimento dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d. I. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso alla luce della configurabilità del detto silenzio assenso. E' stata depositata memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 20 legge n. 241 del 1990, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, operando il termine decadenziale di tre mesi per l'ente gestore anche ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge reg. n. 12 del 1999, sulle tre istanze si era formato il silenzio assenso per l'applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, come riconosciuto da TAR Lazio n. 3542 del 2011. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 11 e 12 legge reg. Lazio n. 12 del 1999, nonché 53 legge reg. Lazio n. 27 del 2006. Osserva la parte ricorrente di avere legalmente abitato nell'immobile con la propria madre e la zia, sulla base delle richiesta di ampliamento inoltrate all'ente proprietario e dell'originaria posizione di G A di componente del nucleo originariamente assegnatario, e che inoltre aveva convissuto Ric. 2018 n. 10842 sez. SU - ud. 22-06-2021 -4- nell'appartamento prima del limite temporale previsto dall'art. 53 legge reg. Lazio n. 27 del 2006, contemplante la regolarizzazione dell'alloggio per gli occupanti senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica in presenza delle condizioni richieste per l'assegnazione, come confermato dall'art. 11, comma 5 legge reg. n. 12 del 1999, in base al quale fanno parte del nucleo familiare anche i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni.

3. Con il terzo motivo si denuncia

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