Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2022, n. 36327

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2022, n. 36327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36327
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

27/2 4 ORDINANZA sul ricorso 3828/2021 proposto da: G PRSANTI, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Atta- nasio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. O A in Roma, via di Porta Pertusa n.4;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata - proposto per la revocazione dell'ordinanza n. 12723/2020 della Corte di Cassazione, depositata il 26/6/2020;
udita la relazione della causa svolta in data 27/9/2022 dal Consigliere PIERPAOLO GORI viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. M V, che ha concluso per la declara- toria di inammissibilità del ricorso Rilevato che:

1. Con ordinanza n. 12723/2020 depositata in data 26/6/2020 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da P G av- verso la sentenza n. 463/5/17 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, la quale a sua volta aveva rigettato l'appello pro- posto dal contribuente avverso la decisione della Commissione tribu- taria di Forlì con cui era stato ulteriormente rigettato il ricorso intro- duttivo proposto avverso la cartella di pagamento per

IRPEF

2006. 2. La Corte riteneva l'unico motivo di ricorso palesemente infondato, non costituendo la cartella impugnata un autonomo accertamento nei confronti del contribuente, ed essendo stata emessa nei suoi confronti per trasparenza nella sua veste di socio accomandatario della Azzurra Immobiliare di Piersanti Nicola S.a.s. nei confronti della quale era stato ricostruito il reddito d'impresa.

3. Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revoca- zione artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. affidato ad un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Considerato che:

42- 4. - In via pregiudiziale, la Corte rileva che la notifica del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 12723/2020 depositata in data 26/6/2020 dalla Corte di Cassazione è avvenuta presso la sede perife- rica dell'Agenzia delle Entrate di Forlì e l'Amministrazione finanziaria non si è costituita in giudizio r~r. In ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera che: «In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cessazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, quanto presso í suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effetti- vità della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tri- butario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato» (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanza n. 27976 del 07/12/2020, Rv. 659819 - 01).

5. Infatti, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia. Tale legittimazione costituisce infatti il ri- flesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'ob- bligazione tributaria, tutt'ora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previsto dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300, il patrocinio dell'Avvo- catura dello Stato costituisce una mera facoltà per l'Agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve richiederlo in riferimento ai singoli procedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale con- clusione di convenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvoca- tura, con l'ulteriore conseguenza che deve ritenersi abrogato l'art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale imponeva in ogni caso la notifica delle sentenze delle commissioni tributarie re- gionali presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Nei procedimenti introdotti anteriormente al 10 gennaio 2001, nei quali l'ufficio non ab- bia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ. comporta invece che, in caso di mancata estromissione dell'Amministrazione finanziaria originariamente costituita, si forma un litisconsorzio processuale tra la stessa e l'Agenzia, con la conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente infine di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'i- nammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3118 del 14/02/2006, Rv. 587609 - 01).
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