Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/2009, n. 17671

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In tema di marchi di impresa, costituisce marchio forte quello concettualmente distante dalla tipologia di prodotto contrassegnata, per cui la mera sostituzione, da parte di un'impresa concorrente, dell'aggettivo che accompagni il sostantivo costituente il nucleo distintivo e caratterizzante il marchio, non è sufficiente ad evitare la confusione, se l'aggettivo prescelto non costituisca una variante concettualmente significativa ed idonea a consentire la contemporanea presenza dei due segni distintivi sul mercato, in relazione a prodotti affini, ma abbia invece portata generica e significato simile all'originale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto che il marchio "Primi Vezzi" - brevettato da un'impresa produttrice e distributrice di articoli di abbigliamento per l'infanzia - costituisse un marchio forte, rispetto al quale la denominazione "Piccoli Vezzi", utilizzata da altra impresa quale ditta ed insegna per un negozio di abbigliamento per bambini, non rappresentava una variazione risolutiva, tale da escludere la contraffazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/2009, n. 17671
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17671
Data del deposito : 29 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

CONTRIBUTO UNIFICATO ORIGINLE 1 7671/09 Oggetto ITALIAN REPUBBLICA marchio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 4769/2005 PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 7256/2005 Cron. 17671 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 5342 Dott. VINCENZO PROTO Presidente - Ud. 08/04/2009 Dott. S SLVAGO - Consigliere PU Consigliere Dott. C PNI - Consigliere Dott. ANIELLO NPPI Rel. Consigliere Dott. MARIN TAVASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4769-2005 proposto da: T P, già titolare della ditta Piccoli Vezzi, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso l'avvocato CIALDINI CRISTIN MARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati CAPONI GABRIELLA, FRATINI AUGUSTO, giusta procura in calce al ricorso;
2009 ricorrente 594

contro

SELENIA S.R.L., in persona dei soci amministratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO r f 8. presso l'avvocato A M, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASANTI FILIPPO, giusta procura speciale per Notaio Avv. SERGIO SANNGELANTONI di CIVITANOVA MARCHE - Rep. n. 16916 del 3.12.08;
controricorrente

contro

P S;
- intimato sul ricorso 7256-2005 proposto da: P S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90, presso l'avvocato P GNI, che rappresenta e difende unitamentelo all'avvocato giusta procura a margine del FARNESI FABIO, controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale

contro

TOMMOLILLO PATRIZIA, già titolare della ditta PICCOLI elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLIVEZZI, SCIPIONI 235, presso l'avvocato CIALDINI CRISTIN MARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRATINI AUGUSTO, C G, giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale

contro

SELENIA S.R.L.;
рога 2 intimata - avverso la sentenza n. 240/2004 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/08/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 08/04/2009 dal Consigliere Dott. MARIN udienza del TAVASSI;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza;
udito, per la controricorrente SELENIA, l'Avvocato MICHELE AURELI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 30.12.95, la s.r.l. conveniva in giudizio, avanti al S Tribunale di Terni, T Patrizia e, premesso di essere produttrice e distributrice di articoli di abbigliamento contraddistinti dal marchio PRIMI fatto oggetto di brevetto n. 486614, VEZZI, depositato presso l'Ufficio Centrale Brevetti il 23.09.87 e rilasciato in data 21.10.87, per le classi 18 e 25 (calzature e abbigliamento), assumeva che la convenuta, titolare di un negozio per bambini in Terni, utilizzava il segno PRIMI VEZZI quale ditta e insegna del proprio punto vendita, come ammesso dalla convenuta stessa, che nella corrispondenza aveva altresì promesso di modificare il segno in questione da PRIMI VEZZI a PICCOLI VEZZI. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato che l'uso da parte della convenuta del segno PRIMI VEZZI integrava contraffazione del brevetto per marchio 0, in via subordinata, atto di concorrenza sleale per imitazione di segno distintivo. In ogni caso chiedeva che la T venisse condannata al risarcimento dei danni e che le fosse inibito l'uso del segno PRIMI VEZZI. Si costituiva la T, asserendo di essersi già T M della ditta e attivata per il cambiamento nonostante l'attrice dell'insegna in PICCOLI VEZZI, ne contestasse la legittimità per l'impiego della parola "vezzi". Sottolineava, altresì, l'infondatezza delle domande avverse, considerato che, fra l'altro, il marchio brevettato dall'attrice non poteva essere considerato né forte, né celebre. Assumeva, poi, che la denominazione PRIMI VEZZI per il negozio di articoli per bambini, era stato impiegato sin dal 1990 da P S, il quale aveva ceduto l'azienda alla T stessa nel 1993. Chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa il P quale responsabile diretto verso l'attrice e indiretto verso essa convenuta. Autorizzata la chiamata in causa del P, questo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e comunque della domanda di garanzia. Il Tribunale di Terni, con sentenza del 27/28.03.00, respingeva le domande della S e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite. Riteneva infondate le contestazioni sollevate, non essendoci possibilità di confusione tra i due segni: differenti i erano i canali di pubblicità e la clientela, dato che M 5 una ditta era grossista e l'altra gestiva un piccolo negozio al dettaglio. Il segno cambiato nella dizione PICCOLI VEZZI, poi, appariva legittimo, atteso che il marchio PRIMI VEZZI non poteva qualificarsi come marchio forte. Avverso tale sentenza interponeva appello la S s.r.l., ritenendo la stessa ingiusta e chiedendo che, giàammissione della prova testimoniale previa venissero accolte le dedotta in primo grado, conclusioni formulate con l'atto di citazione di primo grado con riferimento anche al segno PICCOLI VEZZI, oltre a quello PRIMI VEZZI. La T resisteva al gravame eccependo l'improcedibilità dell'ampliamento delle domande nell'atto di appello e chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, avendo ебва cambiato la ditta e comunque chiuso, da anni, l'attività commerciale. In subordine, riproponeva la domanda di condanna alla manleva nei confronti del P. Il P chiedeva il rigetto dell'appello principale e, in subordine, il rigetto della domanda della T. Con sentenza 13.03.04/16.08.04, la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo на 6 grado, dichiarava che l'uso come insegna e come ditta da parte della T del segno PRIMI VEZZI, prima, PICCOLI VEZZI, poi, costituiva contraffazione del marchio brevettato nella titolarità di S s.r.l.. Dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di inibitoria relativa all'uso del segno PRIMI VEZZI e inibiva alla T l'uso, come insegna e come ditta, del segno PICCOLI VEZZI. Condannava la T al risarcimento dei danni nei confronti della S s.r.l., danni da liquidarsi in separato giudizio, e al rimborso della spese, unitamente al P, con restituzione delle somme già versate da S a seguito della sentenza di primo grado. La Corte d'Appello riteneva infondata l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte da S s.r.l. con atto di appello, nelle parti relative alla denominazione PICCOLI VEZZI, poiché le domande così formulate non si presentavano come nuove, bensì al contrario corrispondenti a quelle formulate in primo grado, avendo l'attrice espresso detta precisazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c, trattandosi di domanda conseguente alle eccezioni della convenuta. i M 7 Nel merito, il Collegio perugino, riteneva l'appello fondato. Pur essendo stata individuata correttamente la norma applicabile nel caso di specie, l'art. 13 R.D. 929/42, come modificato dall'art. 13 D.Lgs. n.480/92, tale norma era stata erroneamente applicata, essendo il primo giudice giunto ad una scorretta valutazione di non confusione tra i segni e di non sussistenza di contraffazione del marchio brevettato. Tra le due imprese vi era affinità sufficiente a determinare il rischio di confusione tra i segni, almeno come rischio di associazione, trattandosi, in entrambi i casi, di abbigliamento e calzature per bambini. aIl fatto che le due imprese si rivolgessero pubblici diversi ed avessero canali pubblicitari diversi non valeva ad escludere il rischio di confusione ai fini della tutela brevettale. Il diverso ambito territoriale, nazionale per la S e locale (Città di Terni) per la ditta della T, поп poteva valere ad escludere la contraffazione del marchio, data la pubblicità svolta dalla convenuta sui giornali nazionali per cercare un'affermazione territoriale più vasta. Anche l'uso del segno PICCOLI VEZZI appariva, poi, 8 come contraffazione del segno brevettato da S s.r.l. poiché, pur non essendoci identità tra i due segni, esisteva una particolare somiglianza fra i medesimi, stante la permanenza della parola VEZZI ed il richiamo della parola PICCOLI alla parola PRIMI. La domanda di garanzia proposta dalla T nei confronti del P era poi da respingersi poiché formulata in termini non chiari nell'oggetto e nel fondamento. Avendo il P sostenuto la posizione della T, la Corte d'Appello di Perugia lo condannava, in solido con la convenuta, al pagamento delle spese processuali in favore della S. Avverso tale sentenza T Patrizia proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 17.02.05, esponendo tre motivi di censura. P S proponeva controricorso contenente ricorso incidentale, notificato in data 23.03.05. S s.r.

1. proponeva a sua volta controricorso, notificato in data 24.03.05, mentre T Patrizia proponeva controricorso al ricorso incidentale, con atto notificato in data 11.04.05.

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