Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2013, n. 18980

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In tema di trattamento dei dati personali, costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illecita la pubblicazione, da parte di un'amministrazione comunale, nell'albo pretorio nonché sul sito internet istituzionale, dei dati personali di un proprio dipendente, assente "per malattia").

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2013, n. 18980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18980
Data del deposito : 8 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14392/2010 proposto da:
L.C. (c.f. (omesso) ), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso l'avvocato CARUSO RENATO, rappresentata, e difesa dall'avvocato MASI MARCO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI BUDRIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. MICHELINI TOCCI 50, presso l'avvocato VISCONTI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTUSCHI LUIGI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 20440/2009 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato B.M. CARUSO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato C. VISCONTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- C..L. ha proposto ricorso per cassazione - affidato a un solo motivo - contro la sentenza depositata il 23.6.2009 con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato la sua domanda di cancellazione di dati personali sensibili e giudiziari nonché di risarcimento dei danni proposta ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, nei confronti del Comune di Budrio.
Il Tribunale ha ritenuto che fossero stati rispettati i principi di pertinenza e necessità e che non fossero stati diffusi dati riguardanti lo stato di salute della ricorrente (essendo generica la dizione "assenza per malattia" così come il termine "mobbing") ovvero dati giudiziari.
Resiste con controricorso l'amministrazione comunale intimata. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., le parti hanno depositato memoria.
2.- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito di diritto: "se la pubblicazione, da parte di un'amministrazione comunale, all'Albo Pretorio nonché sul sito internet ufficiale, dei dati personali di un proprio dipendente relativi allo stato di malattia dello stesso nonch? alla pendenza tra le parti di procedure giudiziarie aventi per oggetto il mobbing e, ancora, l'omessa pubblicazione dei dati personali dello stesso all'interno dell'organigramma comunale siano comportamenti posti in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. n. 196/2003, ed in particolare degli artt. 3, 4, 11, 15 e 22".
3.- Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 22, invero, dispone che "i soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libert? fondamentali e della dignità dell'interessato" (comma 1). Inoltre, "i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non

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