Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/11/2020, n. 25215

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/11/2020, n. 25215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25215
Data del deposito : 10 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17273-2017 proposto da: DI G C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI

44, presso lo studio dell'avvocato M Z, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

UNICREDIT S.P.A. già BANCO DI SICILIA S.P.A., in 2020 persona del legale rappresentante pro tempore, 895 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA

70, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, VINCENZO FERRANTE, SALVATORE FLORIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 991/2016 della CORTE D'APPELLO di PO, depositata il 28/12/2016 R.G.N. 277/2014. R. Gen. n. 17273/2017 Adunanza del 5.3.2020

RILEVATO CHE

1. C D G agiva nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a. di fronte al Tribunale di Palermo, esponendo di essere stato dipendente del Banco sino al 30.9.1992 e di aver goduto della pensione integrativa a carico del Fondo interno sino al 30 giugno 2006, quando sottoscriveva un accordo in base al quale accettava la capitalizzazione della sua quota pensionistica attraverso il pagamento in unica soluzione della somma di C 129.122,10, in applicazione di quanto previsto da un accordo collettivo sottoscritto in data 26.4.2006 fra il Banco e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'aggiornamento, ai sensi dell'art. 55 della I. n. 243 del 2004, del trattamento percepito, e il pagamento delle differenze pari ad C 13.799,35;
la declaratoria d'illegittimità/inefficacia dell'art. 16 del detto accordo sindacale, che individuava i parametri per la determinazione degli importi liquidati, e la condanna del Banco al pagamento delle differenze pensionistiche pari ad C 241.566,85;
in subordine, previo accertamento dell'illegittimità dei criteri posti dall'art. 16 dell'accordo del 26.4.2006 e comunque dell'erroneità dei conteggi predisposti dalla controparte, la condanna del Banco al pagamento delle differenze pensionistiche espressamente indicate;

2. il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso, accogliendo l'eccezione di decadenza sollevata da UniCredit s.p.a. (incorporante il Banco di Sicilia) in virtù del fatto che il ricorrente avesse accettato il 27/6/2006 la proposta di capitalizzazione del proprio trattamento pensionistico complementare in esecuzione dell'accordo sindacale del 26/4/2006, donde la ritenuta tardività ai sensi dell'articolo 2113 c.c. dell'impugnativa del 28/12/2006;
P G, estensore R. Gen. n. 17273/2017 Adunanza del 5.3.2020 3.1a Corte d'appello di Palermo rigettava il gravame proposto da Casimiro di Grazia, pur mutando la motivazione assunta dal Tribunale;

4. a fondamento del rigetto, la Corte territoriale escludeva in primo luogo che il ricorrente fosse incorso nella decadenza dall'impugnazione ex articolo 2113 c.c. in considerazione del fatto che l'adesione del numero percentuale indicato come condizione per la validità dell'accordo si era verificata solo il 30/9/2006 e quindi l'impugnativa era intervenuta tempestivamente;

5. in merito alla contestata validità dei criteri assunti dell'accordo sindacale, la Corte territoriale rilevava che il relativo art. 20 prevedeva che la disciplina ivi dettata fosse unitaria ed inscindibile, sicché la contestazione della validità delle clausole negoziali avrebbe potuto determinare la caducazione dell'intero negozio, e non l'integrazione del relativo contenuto secondo i desiderata del Di Grazia;

6. aggiungeva che quello del 26.4.2006 non era un accordo immediatamente efficace nei confronti della generalità dei pensionati, ma un'articolazione negoziata da proporre ai singoli per essere da questi accettata o meno, sicché risultava infondata la pretesa del Di Grazia di modificare unilateralmente la proposta della Banca. Quanto ai profili di erroneità del calcolo in base ai criteri di cui all'articolo 16 dell'accordo, aggiungeva che l'unica doglianza specifica era risultata infondata alla luce della CTU espletata in secondo grado, e che l'importo della capitalizzazione della prestazione integrativa era stato determinato con la corretta applicazione delle tavole di mortalità del 2000;
l'affermazione di supposti errori contabili inoltre era stata formulata in termini del tutto generici e la richiesta di ricalcolo era meramente esplorativa;
P G, estensore R. Gen. n. 17273/2017 Adunanza del 5.3.2020 7. riteneva infine infondato il rivendicato diritto a una perequazione automatica agganciata al pari grado di servizio (c.d. clausola oro) rispetto a quella applicata dal Banco di Sicilia per il periodo anteriore al 30/6/2006, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9023 del 2001 e le successive conformi;

8. per la cassazione della sentenza C D G ha proposto ricorso, affidato a tredici motivi, cui ha resistito con controricorso UniCredit spa, che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis. 1 .c. p.c..

CONSIDERATO CHE

9. i motivi di ricorso sono stati sintetizzati alle pagine 2, 3 e 4 come segue: «1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 2113 c.c. (v. sub H7,H9,H12,H15,H16,H17) per il mancato riconoscimento degli effetti ablativi relativi alla impugnazione dell'atto transattivo intercorso tra il Banco di Sicilia s.p.a. e il ricorrente, per il riscatto della prestazione integrativa, il cui importo è stato calcolato erroneamente, in base alla metodologia prevista dalla matematica attuariale applicata a forme pensionistiche complementari c.d. a prestazioni definite;
2) violazione della normativa prevista dall'art. 10 del D.Igs 124/93 (v. sub H13) e/o nella impossibilità di applicare tale normativa, violazione delle norme previste dal codice civile per la capitalizzazione delle rendite vitalizie alla quale è assimilata la rendita pensionistica integrativa del ricorrente;
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1866 - 2123 c.c. (v. sub H1,H7,H17) e art.39 cost (v.sub H7) riguardante il diritto al corretto riscatto della prestazione integrativa del ricorrente;
P G, estensore R. Gen. n. 17273/2017 Adunanza del 5.3.2020 4) violazione dell'art. 1873 c.c. (v. sub H3,H17) riguardante la determinazione della "durata" della rendita vitalizia, legata all'esistenza in vita del titolare del diritto, da determinare con i dati statistici rilevati da tavole di mortalità ISTAT più vicine all'epoca in cui si vuole misurare il fenomeno valutativo e non quelle del 2000, arretrate di 6 anni, come ha fatto il Banco;
5) omessa pronuncia ex art 360 cpc sulla richiesta di aggiornamento della quota integrativa - prima della sua capitalizzazione - mediante il ripristino del meccanismo automatico della perequazione annuale secondo quanto prescritto dalli art.11 del D.Igs 503/92 per manifesta illegittimità dell'art.59, com. 32/b della legge n.449/97 e in forma retroattiva per la sopravvenuta norma imperativa prevista dalli art.1, comma 55 della legge 243/2004 (v. sub H2,H21);
6) violazione degli artt. 1866 e 1284 c.c. riguardanti il tasso legale di capitalizzazione per la determinazione del valore del riscatto, in quanto tale tasso non è legato alle condizioni macro-economiche del mercato, né tanto meno al rendimento di mercato di titoli di aziende primarie, in quanto la prestazione è di tipo integrativo e non complementare come, per motivi opportunistici, ha fatto il tecnico del Banco, tesi questa avallata dai Giudici della Corte d'appello (v.sub H1,H6,H17);
7) falsa applicazione dell'art. 59, comma 32/b della legge n. 449/97 (v. sub H2,H11,H21) per manifesta illegittimità , dovuta a tardività, irrazionalità, irragionevolezza e incostituzionalità di tale norma, in quanto lesiva di diritti quesiti perfetti, (art.3 com.2 e com. 3/c, legge 218/90) nascenti da leggi non espressamente abrogate, previsti da leggi ordinamentali di rango superiore a P G, estensore R. Gen. n. 17273/2017 Adunanza del 5.3.2020 carattere generale di cui all'art.11 del D.Igs 503/92;
8) violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art.3 della Costituzione avendo provocato un vulnus patrimoniale permanente ad una categoria ristretta limitata ai soli pensionati di due ex enti pubblici creditizi con l'applicazione dell'art.59, comma 32/b della legge 449/97;
ove non venisse riconosciuta l'incostituzionalità della norma in questione, e ritenuto ancora vigente l'art.59, com. 32/b della legge 449/97, si chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per lesione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. (v. sub H21);
9) violazione e falsa applicazione all'art.1, comma 55, della legge 243/04 (v sub H2 e H19 e dell'art.11 del Digs 503/92 (v. sub H2,H 11,H21). Il presupposto ravvisato motivo di utilità del Banco di stipulare un nuovo contratto malgrado non si fossero verificate le condizioni imposte dal comma 33 dell'art.59 della legge 449/97, nonché l'elusione dell'applicazione della norma imperativa di cui all'art.1, comma 55, della legge 243/04, rappresentano un atto illecito e motivo di annullamento del contratto ai sensi dell'art.1344 del codice civile. In riferimento alla violazione e falsa applicazione all'art.1, comma 55, della legge 243/04 si fa riferimento alla Corte Cost. con la Sent. n. 362/08, che ha riconosciuto l'interesse generale di riordino del sistema previdenziale del settore mediante la corretta interpretazione di leggi esistenti e gli effetti che detta normativa andava a produrre su tutti gli altri pensionati degli ex enti pubblici creditizi, oltre alla estinzione del contenzioso esistente per il riconoscimento del meccanismo di perequazione agganciato al 90% degli emolumenti dei pari grado, in servizio, c.d. clausola d'oro;
P G, estensore R. Gen. n. 17273/2017 Adunanza del 5.3.2020 10) violazione e falsa applicazione della normativa del D.Igs 252/2005 (v. sub H6) , della legge 218/90 (v. sub H9) e in particolare dell'art.5 del Dlgs 357/90 (v. sub H5,H6,H19,H21) per essere stato effettuato il calcolo del valore del riscatto della prestazione integrative del ricorrente con la metodologia prevista dalla matematica attuariale applicata alle forme pensionistiche complementari a prestazioni definite, in quanto in primo luogo tale normativa non in vigore al 30/6/2006 ed inoltre perché il Fondo Previdenziale del Banco di Sicilia in forza della legge 218/90 e in particolare dell'art.5 del D.Igs 357/90 ha finalità, invero, di previdenza integrativa;
11) violazione dell'art.2117 c.c. (v. sub H6) per illecito prelievo di riserve matematiche del Fondo Integrativo, a sua volta ripianate illegalmente con l'impiego delle somme emerse dalla verifica attuariale del 31/12/2006 ( V. Verb. 18/3/2003 pag.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi