Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12267

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In tema di iscrizione all'albo professionale degli psicologi, secondo le previsioni della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la giurisdizione del giudice ordinario (con pienezza di poteri, inclusa quindi la pronuncia di condanna ad eseguire l'iscrizione medesima), la quale è espressamente prevista, nella disciplina definitiva, in sede di ricorso contro i provvedimenti degli istituendi consigli regionali o provinciali, deve essere affermata, nella disciplina transitoria, anche in sede di ricorso contro i provvedimenti del commissario straordinario nominato per la formazione di detto albo, atteso che pure in tale ipotesi l'iscrizione stessa si correla al riscontro di requisiti predeterminati dalla citata legge, con margini di discrezionalità meramente tecnica e non amministrativa, di modo che le posizioni soggettive degli aspiranti hanno natura e consistenza di diritti soggettivi.

Il Commissario Straordinario (di cui all'art. 31 della legge 18 febbraio 1989, n. 56) competente alla formazione dell'albo professionale degli psicologi aventi diritto all'iscrizione ha natura di organo straordinario di amministrazione attiva dello Stato, ed è, conseguentemente, autonomo rispetto alle singole strutture interne dell'organizzazione dello Stato (ed in particolare del Ministro della giustizia), di tal che, non potendo essere legittimamente considerato "organo" del Ministero, egli conserva una propria autonomia funzionale, che lo rende unico legittimato, attivamente e passivamente, in caso di controversia giurisdizionale. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno considerato correttamente instaurato il procedimento di cassazione per conflitto negativo di giurisdizione mediante la citazione personale - richiesta dalla peculiare natura del rimedio, non soggetto a termine e svincolato dai processi ai quali le sentenze che determinano il conflitto fanno riferimento - del commissario, quale organo straordinario dello Stato, presso l'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12267
Data del deposito : 5 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P R - rel. Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F S, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato G M G, rappresentata e difesa dall'avvocato P Q, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro
COMMISSARIO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI, MINISTERO DELLA ISTRUZIONE;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione avverso le sentenze n. 3468/01 (dep. 11/09/01) del T.A.R. di BARI e n. 314/91 (dep. 16/03/91) della Corte d'Appello di BARI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dott. Silvana Forchetti impugnò il provvedimento con il quale il Commissario straordinario regionale per la formazione dell'Albo degli psicologi della Regione Puglia aveva respinto la sua domanda di iscrizione all'Albo ai sensi della disciplina transitoria di cui agli

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