Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/04/2019, n. 17016

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/04/2019, n. 17016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17016
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CETRONI ALESSANDRO nato a CONTROGUERRA il 13/05/1955 avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E M;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/11/2017, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia emessa il 14/10/2015 dal Tribunale di Teramo, con la quale A C era stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 811 cpv. cod. pen., 5, 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito non avrebbe valutato che il C sarebbe stato un mero prestanome di altri, una "testa di legno";
sotto altro profilo, poi, il delitto di cui all'art. 10 citato non sarebbe ravvisabile, atteso che la documentazione acquisita avrebbe comunque consentito di ricostruire redditi o volume di affari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argonnentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili;
ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.
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