Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2022, n. 11528

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2022, n. 11528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11528
Data del deposito : 29 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M L, nato a Rocca di Neto 1'11/2/1979 avverso la sentenza emessa il 5/5/2021 dalla Corte di appello di Trento;
visti gli atti, la sentenza impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore A C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trento riformava parzialmente la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, rigettando l'impugnazione dell'imputato ed accogliendo quella del pubblico ministero, riconoscendo la sussistenza della recidiva.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo l'inapplicabiiità, nel caso di specie, della preclusione prevista dall'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. in merito alla possibilità di eccepire l'incompetenza una volta richiesto il giudizio abbreviato. Il ricorrente ha premesso che si è proceduto a seguito di arresto in flagranza di reato, con successiva udienza di convalida e giudizio direttissimo. L'eccezione di incompetenza territoriale veniva sollevata fin dalla fase di convalida, nonché in apertura del giudizio direttissimo e, dopo l'ammissione del rito abbreviato, veniva nuovamente proposta, sul presupposto che il reato di evasione doveva ritenersi consumato nel luogo in cui si era realizzato il mancato rientro in carcere (Verona) a seguito della fruizione per un permesso per motivi familiari, a nulla rilevando che l'imputato era stato rinvenuto a Trento. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere preclusa l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando il disposto dell'art 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., non considerando che tale norma è prevista per l'ipotesi di ordinaria celebrazione del rito alternativo in sede di udienza preliminare, allorquando l'imputato ha la possibilità di proporre preventivamente l'eccezione. Nel caso del giudizio direttissimo, invece, non celebrandosi l'udienza preliminare, non sarebbe neppure possibile eccepire l'incompetenza territoriale prima della richiesta di rito abbreviato. Ove si ritenesse che la preclusione dettata dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., sia applicabile anche al caso di specie, risulterebbe leso il diritto di difesa dell'imputato e, pertanto, il ricorrente ha prospettato anche l'illegittimità costituzionale della norma, ove ritenuta applicabile al giudizio direttissimo. A riprova della tesi sostenuta, inoltre, si evidenzia che nel caso del giudizio immediato - nel quale al pari del giudizio direttissimo non si celebra l'udienza preliminare - l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., consente espressamente che con la richiesta di rito abbreviato l'imputato possa anche eccepire l'incompetenza per territorio. Infine, per quanto concerne la disciplina prevista per il giudizio abbreviato nei procedimenti per i quali si procede a citazione a giudizio, l'art. 556 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che si osservano le norme previste dagli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. in quanto compatibili. Tale clausola di riserva andrebbe applicata proprio in relazione al dettato dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., conducendo all'esclusione di tale particolare previsione nel caso in cui si proceda senza la preventiva celebrazione dell'udienza preliminare.
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