Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/07/2018, n. 20261

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/07/2018, n. 20261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20261
Data del deposito : 31 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso 11100-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

L D, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

BROFFERIO

6, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentato e difeso dall'avvocato M P giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 301/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. M B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito per il ricorrente l'Avvocato GAROFOLI che si riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato LORETI per delega dell'Avvocato PIZZUTELLI che ha chiesto l'inammissibilità e il rigetto. ESPOSIZIONE DEL FATTO §1. L'Agenzia delle Entrate propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 301/39/10 del 12.03.2010 con la quale la C.T.R. di Roma ha ritenuto l'illegittimità dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente agli anni 2001-2004, in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività, riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versta per gli anni in questione. In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che: - il professionista si avvaleva di una collaborazione non indispensabile alla prestazione intellettuale;- che ricorreva all'uso di beni strumentali minimi indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale. Resiste con controricorso il contribuente. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO § Il ricorso assume, con il primo motivo, concluso con quesito di diritto, la violazione dell'art. 122 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., censurando la sentenza dei giudici di secondo grado per non aver esaminato l'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il diniego di rimborso in presenza di adesione al condono previsto dall'art. 9 L. 2002/289 già dedotta in primo grado. §.3 Con il secondo mezzo, l'amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell'art. 9 L. 289/2002, censurando la sentenza impugnata per aver valutato i presupposti dell'imposizione Irap, nonostante l'adesione ex art. 9 cit. che preclude al contribuente la possibilità di contestare in
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