Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/05/2022, n. 16809

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/05/2022, n. 16809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16809
Data del deposito : 2 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACCARO FRANCESCO nato il 25/04/1968 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. F C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del V, avv. A L, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 28/10/2020 visto l'art. 591, co. 1, lett. c), e co. 2 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l'appello - spedito con posta privata in data 12/6/2020 e pervenuto in data 17/6/2020- pro- posto dall'avv. A L nell'interesse di V Francesco, disponendo l'esecuzione della sentenza n 122/19, pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica in data 26/11/2019 e depositata in data 24/2/2020, che lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato: a) per il delitto di cui all'art. 81 cpv., art. 73 co. 1 e 5 d.P.R. 309 del 1990;
b) per il reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975;
c) per il delitto di cui all'art. 81 cpv. e 629 c.p.;
d) per il delitto di cui all'art. 81 cpv., 110 c.p., art. 73 co. 5 d.P.R. 309 del 1990. Il giudice di primo grado, assorbito il reato di cui al capo d) nel reato di cui al capo a), riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui al capo b), applicata la diminuente per il rito, aveva condannato il V alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 4.817,00 di multa. Per la Corte territoriale: "Si impone in via preliminare ed assorbente la decla- ratoria di inammissibilità dell'appello proposto da V Francesco. Ed invero, la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per l'impugnazione, a quella dibattimentale e pertanto tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell'art. 585, secondo comma, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilita dal primo comma. Il termine per proporre impugnazione, nel caso previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., è di quarantacinque giorni;
il termine de quo decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice ovvero, nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (deposito oltre il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice), dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito. Orbene, la sentenza impugnata è stata de- positata il 24.02.2020, ossia tempestivamente (il giudice ha emesso la sentenza in data 26.11.2019 con indicazioni di giorni 90 per il deposito della motivazione);
il termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione scadeva il 24.02.2020 ed il giudice ha depositato nei termini in data 24.02.2020 la sentenza;
il termine per proporre appello scadeva il 09.04.2020, dovendosi individuare, quale dies a quo, il giorno 24.02.2020;
tenendo conto della sospensione dei ter- mini processuali fissato con l'art. 83 D.L.n.18/2020 a fronte dell'emergenza epi- demiologica da COVID-19, prorogata dall'art. 36 D.L. n.23/2020, pari a 63 giorni, l'appello doveva essere proposto entro il giorno 11.06.2020;
l'appello risulta, al contrario, spedito con posta privata in data 12.06.2020 e pervenuto in data 17.06.2020, dunque, tardivamente".

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Francesco V, deducendo, con un unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 582, 583 e 585 cod. proc. pen. e dell'art. 83 D.L. 1812020 come proro- gato dall'art. 36 D.L. 23/2020 e la manifesta illogicità della motivazione relativa- mente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in realtà tempestivo ed ammissibile. Il ricorrente deduce che l'appello, proposto in data 12/6/2022, era tempe- stivo. Ciò perché proposto, tenuto conto delle sospensioni disposte con la legisla- zione emergenziale per il C, all'ultimo giorno utile. La Corte territoriale -che peraltro incentra la sua attenzione sul giorno in cui l'atto di gravame nel merito è pervenuto all'ufficio, laddove è pacifico che anche se spedito con posta privata debba aversi riguardo alla data di spedizione della raccomandata- avrebbe mal computato i termini. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del V, avv. A L, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso.
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