Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/2004, n. 10563

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/2004, n. 10563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10563
Data del deposito : 3 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. D C C - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA RESIDENZA ELITE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEGLI SCIPIONI

235, presso l'avvocato A E, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G B, giusta mandato a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro


CURATELA FALLIMENTO EUROPA

92 DI CARBONARI RAIMONDO &
C. SNC E CARBONARI RAIMONDO E SANTI MARIA GRAZIA, in persona del Curatore avvocato L B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA presso l'avvocato A A, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 3562/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/11/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/2003 dal Consigliere Dott. C D C;

udito per il ricorrente l'Avvocato B che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato ANGELELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE

Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento di Raimondo Carbonari (fallito quale socio della s.n.c. Europa '92 di Carbonari Raimondo &
C.), con citazione del 14 febbraio 1995 convenne davanti al tribunale di Roma la cooperativa edilizia Residenza Elite a r.l, e - sulla premessa che il Carbonari era stato socio (escluso per morosita' il 3 giugno 1994) della cooperativa, aveva prenotato un villino ed aveva versato, il 30 giugno 1988, L. 20.000.000 quale "quota sociale" - chiese la liquidazione della quota dell'ex socio e la condanna della convenuta al pagamento della somma predetta con rivalutazione e interessi. Resistette la cooperativa, eccependo la improponibilità della domanda (perché la quota doveva essere liquidata, ai sensi dell'art. 2529 c.c.p. in base al bilancio dell'esercizio in corso alla data
dell'esclusione, dunque quello del 1994, che ancora non esisteva) e chiedendone, comunque, il rigetto.
Su istanza dell'attore, il tribunale pronunciò ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., con cui condannò la convenuta al rimborso della somma
di L. 20.000.000, che - affermò - non costituiva quota sociale, ne' conferimento, ne', comunque, debito riguardante il rapporto sociale, bensì acconto sul prezzo di assegnazione dell'unità abitativa prenotata dall'ex socio. Su tale somma riconobbe gli interessi compensativi, nella misura legale, dalla data dell'esclusione del Carbonari.
La cooperativa, dopo aver rinunciato alla sentenza, ha appellato l'ordinanza. Ha resistito il fallimento e la corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame osservando: che la somma in questione non costituiva quota sociale (ad onta della imprecisione terminologica dell'atto di citazione in primo grado), bensì, nella sostanza, acconto sul prezzo dell'alloggio e rientrava, quindi, nel rapporto di prenotazione e vendita collaterale al rapporto societario;
che, pertanto, mentre la quota sociale andava liquidata in base al bilancio, viceversa la somma in questione andava semplicemente restituita non essendosi perfezionata la vendita;
che, infine, tale essendo la natura dell'obbligazione, infondato era il motivo di gravame secondo cui gli interessi andavano riconosciuti a decorrere dalla scadenza del termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio entro cui, a mente dell'art. 2529 c.c., si sarebbe dovuto eseguire il rimborso. Ricorre per Cassazione la cooperativa per tre motivi. Resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la pretesa di rimborso delle somme versate dal Carbonari trovi fondamento in un rapporto di prenotazione e vendita dell'alloggio distinto dal rapporto societario, con conseguente inapplicabilità, nella fattispecie, dell'invocato art. 2529 c.c. sulla liquidazione della quota del socio uscente. Sostiene la ricorrente che la tesi secondo cui nelle cooperative edilizie e configurabile, oltre al rapporto sociale, un collaterale rapporto di prenotazione e vendita dell'alloggio non è condivisibile, perché per quota del socio deve intendersi una frazione del patrimonio netto della società e perché tale tesi contrasta apertamente con la legge, in quanto "se così fosse le cooperative dovrebbero avere un bilancio nel quale non si sa come collocare" gli "anomali conferimenti dei soci" necessari per sostenere i costi di acquisto del terreno, di progettazione, gli oneri finanziari e le spese generali relativi alla costruzione degli alloggi, i quali possono anche tradursi in pura perdita allorché gli alloggi non vengano poi effettivamente costruiti.
2. - Il motivo è infondato.
Questa corte ha da tempo chiarito che nelle cooperative edilizie, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, vanno tenuti distinti i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli immobili - i cui obblighi sono collegati all'assegnazione dell'alloggio - dai rapporti attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dai conferimenti e dalla contribuzione alle spesa comuni di organizzazione e di amministrazione, obbligo collegato alla qualità di socio (Cass. 15550/2000, 3079/1994, 1304/1977). Tale orientamento il collegio fa proprio, non essendovi ragioni per discostarsene.
Nella specie, la sentenza inpugnata afferma che la somma di L. 20.000.000 pretesa in restituzione dalla curatala fallimentare "è l'importo versato dal socio Carbonari quale acconto prezzo dell'alloggio" e che essa attiene, pertanto, al rapporto di prenotazione a vendita, distinto dal rapporto societario, e non costituisce quota da liquidarsi ai sensi dell'art. 2529 c.c.. Detta statuizione è censurata dalla ricorrente soltanto sotto il profilo - infondato, come si e appena visto - della non configurabilità, in astratto, di un rapporto di scambio collaterale al rapporto societario ad avente ad oggetto l'alloggio;
nessuna specifica censura, invece, viene mossa al suo presupposto in fatto (nei limiti, ovviamente, eventualmente consentiti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), costituito dall'affermazione che quella somma era stata versata a titolo di acconto prezzo (rientrante, dunque, nel rapporto di scambio) e non quale conferimento (rientrante nel rapporto societario). Ne consegue che quanto statuito della sentenza impugnata non può che essere confermato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi