Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2023, n. 23086

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2023, n. 23086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23086
Data del deposito : 26 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE GIACOMO nato a MILANO il 22/08/1971 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERRELLI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a G F in relazione alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa inflittagli - con sentenza del Gip del Tribunale di Milano, in data 15 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il giorno 8 febbraio 2021 - per il reato di cui all'art. 600- quater, comma 1 e 2, cod. pen., commesso in data anteriore al 30 settembre 2020. A ragione osserva che il condannato, aveva riportato, nel termine di cinque anni, un'altra condanna - con sentenza del Gip del Tribunale di Milano, in data 16 , settembre 2021, divenuta irrevocabile il giorno 8 ottobre 2021 - per il delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. anteriormente commesso in data 26 settembre 2018 alla pena di anni due di reclusione che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen.

2. Ricorre F, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 665, 666 e 674 cod. proc. pen. nonché agli artt. 163, 164 e 168, primo comma n. 2), cod. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia applicato la causa di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma n. 2) cod. pen., dettata per evitare che il condannato possa usufruire di due pene sospese che, tra loro cumulate, superino i limiti
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