Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/12/2018, n. 31370

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/12/2018, n. 31370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31370
Data del deposito : 5 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11402-2017 proposto da: S F, titolare dell'omonima azienda agricola, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NIZZA

59, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentata e difesa dall'avvocato E E;

- ricorrente -

contro

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1375/15 del TRIBUNALE di M. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2018 dal Consigliere FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C S, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e disponga la prosecuzione del giudizio indicato in premessa dinanzi al Tribunale di Mantova.

RITENUTO IN FATTO

1.- La Signora F S, titolare dell'Azienda Agricola Sacchetti, ha notificato atto di citazione di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ad AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura allo scopo di sentir dichiarare che la cartella, notificatale - in relazione alle campagne lattifere relative agli anni 2000-01 e 2001-02 - per il pagamento di una somma di denaro (C 254.184,37) a titolo di debito per "prelievo latte", era nulla ovvero illegittima e annullabile o priva di effetti. 1.1.- Con comparsa di risposta, l'Agea - che ha contestato anche il merito delle avversarie deduzioni - ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G. A., ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. t), D. Lgs. n. 104 del 2010, secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. « le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;». 2.- Dopo essersi opposta alla cartella, l'intimata, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo di avere interesse a definire immediatamente la questione controversa afferente all'individuazione del giudice della materia litigiosa, ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario, svolgendo in subordine difese di merito, attinenti: a) all'inesistenza della Ric. 2017 n. 11402 sez. SU - ud. 25-09-2018 -2- notificazione della cartella di pagamento;
b) alla nullità della notificazione;
c) alla nullità o illegittimità della cartella e/o dell'iscrizione a ruolo, per mancanza di requisiti essenziali e degli atti di accertamento presupposti e dell'indicazione del responsabile dell'emissione e notifica o per difetto di sottoscrizione o difetto di motivazione;
d) sopravvenuta prescrizione della pretesa di Agea o decadenza della pretesa;
e) indebita richiesta ed iscrizione a ruolo degli interessi fino al 2001/2002 e difetto di motivazione in ordine alla loro quantificazione;
f) errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi, certezza e liquidità delle somme indicate. 2.1.- Premette la ricorrente, anzitutto, che la controversia fa seguito all'iscrizione delle somme richieste nel Registro debitori, secondo il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), ai sensi dell'art.

8-ter, comma 2, della legge n. 33 del 2009, cosicché Agea avrebbe già accertato i propri crediti da considerarsi come debiti liquidi ed esigibili verso l'intimata Azienda che, legittimamente, si sarebbe opposta alla loro riscossine ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., avanti al Giudice ordinario. 2.2.- In secondo luogo, deduce che la giurisdizione esclusiva del G.A. nella materia delle cd. quote latte, attualmente stabilita dall'art. 133, comma 1, lett. t) del CPA era in vigore, in una formulazione letterale perfettamente identica già con l'art.

2-sexies DL n. 63 del 2005, ed entrambe stabiliscono l'attribuzione alla GA di tutte le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare. 2.3.- A tal proposito la ricorrente afferma che la nozione di «applicazione», caratterizzante la giurisdizione del GA, è stata definita dalle SU della Corte di cassazione (Ordinanze nn. 25261 e 13897 del 2009) come comprensiva di tutti gli atti del procedimento di liquidazione dell'importo a titolo di prelievo dovuto dall'allevatore (o dall'acquirente), restando ferma la giurisdizione del G.O. per le Ric. 2017 n. 11402 sez. SU - ud. 25-09-2018 -3- controversie nelle quali si abbia riguardo alla successiva fase della riscossione del prelievo già liquidato. 2.4.- Nel caso di specie, si sostiene, il giudizio avrebbe ad oggetto la riscossione - nei riguardi dell'Azienda ricorrente, a cui era stata notificata una cartella esattoriale - del pagamento del prelievo supplementare da parte di Agea, per mezzo di Equitalia, non anche l'individuazione delle quote di produzione e la quantificazione del dovuto, sicché il GO avrebbe dovuto riconoscere la propria giurisdizione. 2.5.- Né ricorrerebbe il caso della conoscibilità, da parte del G.A., dei diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva, atteso che - ai sensi della giurisprudenza costituzionale (sentt. 204 del 2004, 191 del 2006 e 35 del 2010) - tale cognizione necessiterebbe di un necessario collegamento con l'esercizio del potere amministrativo. 2.6.- La SC, con tre ordinanze (nn. 13659, 13660 e 13911 del 2006) avrebbero dato seguito all'indicazione del giudice delle leggi e poi, con la sentenza n. 4614 del 2011, avrebbe definitivamente enunciato il principio della riconducibilità della GA alle controversie espressione necessaria dell'attività di un pubblico potere. 3.- La controparte non ha svolto difese in questa fase. 4.- Nelle conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il pubblico ministero ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell'A.G.O. e la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Mantova. 5.- La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, adesiva alle conclusioni del PG.
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