Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2022, n. 11054

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2022, n. 11054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11054
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 22875/2017 Numero sezionale 535/2022 Numero di raccolta generale 11054/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Presidente CONFINI A CTO Consigliere Ud.10/03/2022 PU GIUSEPPE GRASSO Consigliere RGRN 22875/2017 L V Relatore STEFANO OLIVA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.22875 proposto da: RUSSO PIETRO E BOVO BIANCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA di Monte Fiore n. 22 presso lo studio dell'avvocato S G, che li rappresenta e difende unitamente all'avv.to RICCARDO RUFFO;

- ricorrenti -

contro

ZAPPAVIGNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Flaminia n. 133, presso lo studio dell'avvocato S C, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.1327/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28 giugno 2017;
Ric. 2017 n.22875 sez. S2 - ud. 10/03/2022 1 Numero registro generale 22875/2017 Numero sezionale 535/2022 Numero di raccolta generale 11054/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2022 dal Consigliere Dott. L V;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale nella persona del dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. G Z, proprietario di una casa con area cortilizia nel Comune di Belfiore (VR), beni individuati al nuovo catasto urbano del comune al foglio 19 con le particelle numero 147 e 229 e al nuovo catasto terreni al foglio 19 con le particelle numero 147 e 493, per acquisto fatto in forza di decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Verona in data 29 marzo 2010, conveniva dinanzi al medesimo Tribunale di Verona P R e Bianca Bova chiedendo l'accertamento della servitù convenzionale costituita con rogito notaio Z dell'8 luglio 1958 trascritta il 26 luglio 1958 e richiamata nel rogito del medesimo notaio del 23 ottobre 1973 regolarmente trascritto, servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul fondo dei convenuti sito in Belfiore identificato al foglio 19 con la particella 245 per accedere dalla retrostante via Argine Vecchio.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice.

3. P R e Bianca Bova proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d'Appello di Venezia rigettava l'impugnazione e confermava la sentenza di primo grado. In particolare, quanto al primo motivo di appello evidenziava che, secondo la perizia di consistenza redatta dall'ingegnere Claudio Nigri, il fabbricato godeva del diritto di passo come riportato nell'atto del 23 ottobre 1973 del notaio Z, trascritto il 12 novembre 1973, diritto esercitato percorrendo il mappale 245 da sud a nord. Ric. 2017 n.22875 sez. S2 - ud. 10/03/2022 2 Numero registro generale 22875/2017 Numero sezionale 535/2022 Numero di raccolta generale 11054/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 I testi avevano confermato il suddetto passaggio. Il mappale 245 derivava da un frazionamento dell'originario mappale 170 sul quale era stata costituita una servitù di passaggio, anche carraio, con rogito dell'8 luglio 1958 del medesimo notaio Z. L'acquisto degli appellanti era avvenuto in forza del rogito del 1989, successivo alla trascrizione dei predetti titoli a loro opponibili, non rilevando che nel loro atto di acquisto non vi era un esplicito riferimento all'atto costitutivo della servitù convenzionale trascritta nel 1958. La Corte d'Appello richiamava il principio di ambulatorietà delle servitù secondo cui colui che acquista un immobile con il peso di una servitù trascritta, soggiace a detto peso anche se nel suo titolo di acquisto non ne venga fatta espressa menzione. L'attore G Z aveva acquistato l'immobile con relativa servitù in data 29 marzo 2010 con decreto del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Verona, pertanto, non vi era dubbio che la sua proprietà comprendesse anche la predetta servitù.

4.1 Anche il secondo di motivo di appello era infondato perché l'impegno alla costruzione del cancello previsto nell'atto 1958 non era posto come condizione per la costituzione della servitù.

4.2 Il terzo motivo era anch'esso infondato perché la prova dell'estinzione della servitù era totalmente a carico di parte convenuta e quest'ultima non l'aveva assolta dal momento che le prove testimoniali non potevano ritenersi univoche e quelle fotografiche non avevamo data certa, sicché non vi era la prova del non uso continuo e ventennale e, dunque, della prescrizione del diritto. Peraltro, dall'esame delle testimonianze emergeva un uso, seppur sporadico, ma comunque idoneo a non far decorrere il termine prescrizionale. Ric. 2017 n.22875 sez. S2 - ud. 10/03/2022 3 Numero registro generale 22875/2017 Numero sezionale 535/2022 Numero di raccolta generale 11054/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 4.3 Anche il quarto motivo era infondato in quanto il valore della controversia era indeterminato e in ogni caso maggiore di quello determinabile in base all'articolo 15 c.p.c. dedotto ai fini della competenza.

5. P R e B B hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso.

6. G Z ha resistito con controricorso 7. Fissato all'udienza pubblica del 10 marzo 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall'art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

8. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

9. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 2967, 2658, 2659 e 2664 c.c. Secondo i ricorrenti la Corte d'Appello di Venezia avrebbe erroneamente omesso di considerare che Zappavigna non aveva provato la trascrizione della servitù, non avendo depositato in giudizio la relativa nota di trascrizione. Sin dalla comparsa di costituzione in primo grado i ricorrenti avevano rilevato come mancasse la prova della trascrizione della servitù. Tale omissione probatoria era stata reiterata nel primo motivo d'appello e la Corte d'Appello avrebbe considerato sufficiente la trascrizione del titolo costitutivo della Ric. 2017 n.22875 sez. S2 - ud. 10/03/2022 4 Numero registro generale 22875/2017 Numero sezionale 535/2022 Numero di raccolta generale 11054/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 servitù senza avvedersi che ad essa non era stata data la pubblicità dovuta, indispensabile per renderla opponibile ai successivi acquirenti. Risulterebbe violato il disposto dell'articolo 2664 c.c. che rende obbligatorio che la servitù venga trascritta con menzione sul terreno gravato e che sia resa pubblica mediante l'inserimento nella nota di trascrizione dei dati richiesti dall'articolo 2654, n. 4, c.c., mancando in giudizio la nota di trascrizione dell'atto di costituzione della servitù dell'8 luglio 1958 del notaio Z tale servitù non sarebbe opponibile ai ricorrenti. La sentenza della Corte d'Appello sarebbe erronea anche perché l'attore in primo grado non avrebbe assolto l'onere della prova in ordine all'opponibilità del titolo costitutivo della servitù ai ricorrenti ex articolo 2697 c.c.

1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. I ricorrenti lamentano la mancata produzione in giudizio della nota di trascrizione dell'atto del 1958 del notaio Z e asseriscono di aver posto tale questione tanto nella comparsa di costituzione in primo grado che nel primo motivo di appello e di aver

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi