Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/01/2009, n. 793
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L'azione con la quale l'assegnatario di un fondo - attribuitogli in qualità di erede dall'ente pubblico di sviluppo - chiede il rilascio della parte dello stesso fondo detenuta dagli altri coeredi, da qualificarsi come azione di rilascio di un suolo prospettata sulla base della assunta titolarità in capo all'attore del diritto soggettivo al subentro al de cuius nell'assegnazione, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, mentre è inammissibile la questione di giurisdizione volta a far dichiarare la giurisdizione amministrativa in ordine all'atto di assegnazine in subentro, emenato dall'ente senza il rispetto della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 379 del 1969 (il quale impone - a determinate condizioni, come nella specie, che la designazione sia effettuata dal giudice oerinario), prospettato come atto concesorio di beni indisponibili attributivo di diritti in capo al subentrante, atteso che solo il provvedimento emanato dal giudice ordinario ai sensi del suddetto art. 7 è idoneo a costituire il diritto al subentro e non il provvedimento emanato dall'ente in mancanza della procedura citata, stante la carenza di potere.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
Dott. SETTIMJ OV - Consigliere -
Dott. MERONE TO - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO RD, nella qualità di erede di BO IO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell'avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SABATO GIOVANNI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TU SI, BO GI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentati e difesi dall'avvocato VECCHIO CORRADO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 499/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 18/11/2008 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;
udito l'Avvocato Vittorio CAPPUCCILLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per la giurisdizione dell'ago, nel merito rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per Cassazione la Corte d'appello di Lecce ha accertato che l'ERSAP aveva attribuito ad LU TO alcuni terreni che erano stati originariamente assegnati al suo defunto genitore, SA LU, ritenendolo unico discendente in linea retta;
senza tener conto che, invece, LU SA aveva generato altri due figli a nome OV e BI (rispettivamente genitori delle attuali parti in causa, a nome RA LU e BI LU). Il giudice ha, dunque, ritenuto viziato da eccesso di potere ed ha disapplicato il provvedimento amministrativo con il quale l'ERSAP aveva attribuito i fondi ad TO LU senza che l'assegnatario - morto prima del riscatto, lasciando più discendenti in linea retta - avesse provveduto alla designazione del subentrante nel rapporto di assegnazione e senza che i coeredi avessero raggiunto un accordo in proposito. In conclusione, la Corte di Lecce, riformando la prima sentenza, ha respinto la domanda di TO LU diretta ad ottenere dai coeredi il rilascio della parte di fondo da loro detenuta.
Propone ricorso per Cassazione DA LU, quale erede di TO LU, svolgendo tre motivi. Si difende con controricorso SI UR e BI LU. Ambedue le parti hanno depositato memoria per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con il primo motivo la ricorrente censura il difetto di giurisdizione del G.O. laddove ha ritenuto illegittimo ed ha disapplicato l'atto di affrancazione in favore del suo dante causa TO LU. Ella sostiene che tra il coltivatore diretto assegnatario del fondo e l'ente assegnante si istituirebbe, ai sensi della L. n. 379 del 1967, un rapporto di concessione amministrativa di beni indisponibili, accompagnato da un atto di compravendita con patto di