Cass. civ., sez. I, sentenza 20/10/2021, n. 29244

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In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/10/2021, n. 29244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29244
Data del deposito : 20 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

29 2 44/2 02 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto FALLIMENTO FRANCESCO A. GENOVESE Presidente - creditore istante - legitimatio ad MASSIMO FERRO Consigliere processum GUIDO MERCOLINO Consigliere Ud. 21/04/2021 PU FRANCESCO TERRUSI Consigliere Cron. 29244 Consigliere Rel. R.G.N. 26995/2019 PAOLA VELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26995/2019 proposto da: Ippari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Curciullo Angelo, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Riscossione Sicilia S.p.a. (già SERIT Sicilia S.p.a.) Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfano Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

1859 2021 avverso la sentenza n. 1850/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2021 dal consigliere Paola Vella;
lette le conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137 del 2020 inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis che «chiede che la Corte accolga i primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti. Conseguenze di legge». FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 520 del 29/03/2016 la Corte d'appello di Catania respinse il reclamo ex art. 18 1.fall. proposto dalla IPPARI s.r.l. contro la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa ne aveva dichiarato il fallimento, su ricorso di Riscossione Sicilia s.p.a., che aveva agito, quale concessionario dell'Agenzia delle entrate, per un credito di Euro 16.349.745,00. 1.1. La Corte d'appello dichiarò infondato (tra l'altro) il motivo con cui si lamentava il difetto di legitimatio ad processum del creditore istante, per essere stata la procura al difensore conferita da persona dichiaratasi rappresentante della società istante «giusta procura rilasciata dal Presidente della società ed autenticata il 28.4.2015 dal Notaio Licciardello dr.Claudia, rep.n.2031 racc.n.1460», procura però non presente negli atti di causa, con conseguente impossibilità di verificarne l'esistenza e la sussistenza, in capo al preteso procuratore speciale, della rappresentanza sostanziale e processuale dell'ente.

1.2. Al riguardo il giudice d'appello osservava che, trattandosi di procura notarile di cui erano noti gli estremi, dunque di un atto soggetto a pubblicità, sarebbe stato onere della reclamante verificare 2 n. 26995/2019 R.G. cons. Paola Vella est. la sussistenza del potere di rappresentanza in capo alla persona che aveva agito (cfr. Cass. 19162/2007).

1.3. Il primo motivo del ricorso per cassazione proposto, sul punto, dalla società IPPARI è stato accolto con ordinanza n. 6996/2019 della Sez.

6-1
di questa Corte, la quale: i) ha rilevato l'inconferenza del precedente sopra citato, riguardante il diverso caso in cui si tratti di verificare la qualità di organo della persona giuridica attraverso la consultazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
ii) ha affermato il principio per cui l'atto introduttivo del processo è inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non venga - come nella specie - allegata (cfr. ex multis, Cass. n. 360/2001, 1017/2001, 3643/1999);
iii) ha ritenuto che la procura notarile avrebbe dovuto essere prodotta nel giudizio di reclamo o, «nella denegata ipotesi in cui si potesse ritenere ammissibile la produzione in sede di legittimità», in sede di deposito del controricorso, risultando perciò tardiva la produzione effettuata con la memoria difensiva, peraltro senza la notifica ex art.372 c.p.c.;
iv) ha definito il giudizio mediante cassazione «con rinvio alla corte distrettuale, che si adeguerà ai principi qui enunciati e regolerà anche le spese dell'intero giudizio».

1.5. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Catania ha ritenuto che il thema decidendum fosse rimasto identico - stante la natura meramente rescindente della pronuncia di cassazione con rinvio - ed ha rigettato tutti i motivi di reclamo.

1.6. In particolare, sul primo motivo afferente il difetto di legitimatio ad processum, ha osservato: i) di volersi uniformare al principio di diritto per cui «l'atto introduttivo del processo deve ritenersi 3 n. 26995/2019 R.G. cons. Paola Vella est. inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia stata - come nella specie allegata»;
ii) di ritenere però ammissibile la produzione della procura speciale notarile effettuata in sede di rinvio, per tre ordini di ragioni: a) è la stessa Corte di cassazione ad aver devoluto al giudice del rinvio le necessarie verifiche in ordine alla legitimatio ad processum

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