Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/2006, n. 24859

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La sospensione necessaria del processo, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell'altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell'ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell'art. 111 Cost., prevale sull'opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati.

In materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità non comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, non sussistendo alcuna norma che imponga al giudice della contraffazione di attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, e ben potendo, quindi, risolverla egli stesso in via incidentale, senza che sia prospettabile l'eventualità di un contrasto tra giudicati; considerato infatti che tale decisione non è idonea ad assumere autorità di giudicato, l'efficacia "ultra litem" della sentenza che dichiara la nullità del brevetto, la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata, può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall'art. 59-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e risolto attraverso l'attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/2006, n. 24859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24859
Data del deposito : 22 novembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE I REPUBBLICA ITALIANA 24859/06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto regolamento di competenza SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16282/05 - Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron.24859 - Rel. Consigliere - Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 5944 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere Ud. 26/10/06 - Consigliere Dott. Stefano PETITTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: SYSTEM S.P.A., SYFAL S.P.A., entrambe in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA 126, presso l'avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO CALTABIANO, TIBERIO DI MARCO, FRANCESCA CASSERA giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro 2006 ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A., in persona del 2502 Presidente del Consiglio di amministrazione pro 1 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 88, presso l'avvocato GUALTIERI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER LUIGI COSTA, giusta procura a margine del controricorso;
- resistente -

contro

NEWTECH S.R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ZANARDELLI 20, presso l'avvocato LUIGI ALBISINNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO BERGOMI, GIULIO BERGOMI, ALESSANDRO BIAGI, giusta procura in calce al き controricorso;
resistente

contro

MPS LEASING & FACTORING S.P.A., INTESA LEASING S.P.A.;
intimati avversO il provvedimento del Tribunale di BOLOGNA, emesso il 10/05/05;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/10/2006 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente ABK GROUP, l'Avvocato GUALTIERI che ha chiesto la cessazione della materia del contendere per accordo transattivo;
2 lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Bologna, sez. specializzata in mate- ria di proprietà industriale ed intellettuale, con or- dinanza del 10 maggio 2005, ha sospeso il giudizio in- trapreso dalle s.p.a. ST e YF per ottenere la condanna delle società ABK Group industrie cerami- che, MPS Leasing & Factoring, Intesa Leasing e WT (quest'ultima chiamata in garanzia) per contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo - n. 0677364, nonché (per la sola ABK) anche per concorren- za sleale ai sensi dell'art. 2598,0 comunque dell'art.2043 cod. civ.:in quanto davanti al Tribunale di Modena pendeva controversia (iscritta al n. 3718/2002 r.g.) promossa dalla s.r.l. SILBOX contro la YF con gli interventi litisconsortili dipendenti delle società PR e WT avente ad oggetto la dichiarazione di nullità per difetto dei requisiti di brevettabilità previsti dalla legge, del brevetto ita- liano per invenzione industriale n.

1.268.920 depositato il 29.3.1994, nonché della componente italiana del men- zionato brevetto europeo n.0677364,dal titolo: Macchina rotativa per la decorazione-smaltatura in particolare ± di piastrelle ceramiche nazionalizzato in Italia. E perché la domanda di accertamento della contraffazione del brevetto postula quale necessario antecedente logi- co e giuridico, l'accertamento della sua validità. Le società ST e YF hanno proposto ricorso regolamento di competenza, cui resiste la sola per s.r.l. WT. Il Procuratore generale con nota del 7 giugno 2006 ne ha chiesto l'accoglimento. Motivi della decisione Il collegio deve anzitutto rilevare che non può di- sporsi il rinvio della trattazione della presente con- troversia e/o la riunione con altra pendente presso - questa stessa sezione (r.g. 25397/05) e già fissata per l'udienza camerale dell'1 dicembre 2006, come sostan- zialmente richiesto dalla s.r.l. Newtwch con l'istanza depositata l'11 ottobre 2006:in quanto il relativo ri- corso, come dedotto dalla stessa società non è proposto contro il provvedimento 10 maggio 2005 del Tribunale di Bologna, sez. specializzata in materia di proprietà indu- striale ed intellettuale che ha dato causa a questo re- golamento di competenza,ma contro altro provvedimento di sospensione del medesimo Tribunale, peraltro emesso in una diversa (1.g. 566/2004 controversia Trib.Bologna), pur se essa ha per oggetto questioni analoghe a quelle in esame. + Deve altresì prendere atto che tra le società ri- correnti e la soc. ABK è intervenuto in data 28 giugno 2005 un accordo in seguito al quale le prime hanno di- chiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione intrapresa contro quest'ultima società;per cui il ricorso va dichiarato inammissibile nei confron- ti della società ABK per sopravvenuta carenza di inte- resse tra dette parti;
ed interamente compensate tra di esse le spese processuali. Per quanto riguarda, invece, le altre società conve- nute davanti al Tribunale di Bologna, la ST ° la YF, denunciando violazione degli art.42 e 295 - cod. proc. civ., si dolgono del provvedimento di sospen- sione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia ritenuta pregiudiziale, pendente davanti al Tribunale di Modena malgrado difettasse l' imprescindi- bile requisito consistente nella necessità di accertare la questione relativa alla nullità del brevetto con sentenza passata in giudicato posto che la questione medesima ben poteva essere decisa incidentalmente, come del resto opinato da numerosi giudici di merito. Rile- vano altresì che l'azione per la nullità del brevetto ha carattere costitutivo, per cui anche sotto tale pro- filo non potrebbe configurasi соде pregiudiziale la causa pendente davanti al Tribunale di Modena, poiché il p escluso contrasto tra giudicati è comunque assicurata dalla re- troattività degli effetti dell'accoglimento della rela- tiva domanda. Il ricorso è fondato. Le stesse controricorrenti hanno riferito di avere eccepito nelle originarie comparse di costituzione la nullità del brevetto europeo posto dalle controparti a fondamento delle loro domande, rivolte a far accertare che la loro attività interferiva con l'ambito di prote- zione della frazione italiana di tale brevetto, nonché delle conseguenti richieste inibitorie e risarcitorie;e che la relativa questione pendeva in altro giudizio da- - vanti al Tribunale di Modena, avente per oggetto la ri- chiesta declaratoria di nullità del brevetto da parte di una delle convenute, nonché di altra società. Ora, l'art. 34 cod.proc.civ. pone al riguardo la re- gola che qualunque presupposto logico, di diritto o di fatto che sia necessario al giudice accertare per at- tribuire il bene richiesto dall'attore deve essere nor- malmente deciso in via strumentale ed incidentale, senza alcuna efficacia autonoma di giudicato al di fuo- ri della causa in cui l'accertamento avviene: e ciò tan- to nel caso che lo stesso non sia stato contesta- to, quanto nell'ipotesi in cui sia sorta contestazione quindi, sia stata data origine ad una questione pre-e, ip ° giudiziale vera e propria. Anche in tal caso, la giurisprudenza ha tratto dalla norma il principio generale (ritenuto pacifico nel vi- gore del codice del 1865) che il giudice adito resta competente a risolvere la relativa questione,la quale sebbene in sé considerata sia di competenza di altro organo, tuttavia si presenta nel processo come diretta a preparare la decisione finale;
e, quindi, che egli, anche se incompetente in ordine alla questione proposta, ne può e deve egualmente conoscere "incidenter tantum” con efficacia limitata al caso controverso, e senza che la valore di cosa giudicata pronuncia acquisti meno delle7872/1995;6532/1995).A (Cass.24453/2005, ipotesi ivi previste che "per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato" la questione pregiudiziale. Questo principio, già posto a base delle note dispo- sizioni degli art.4 e 5 della legge 2248 del 1865 All.E che riconoscono al giudice civile il potere di disap- plicare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, il legislatore ha ribadito in più di un'occasione, ed anche di recente con l'art. 7 d.lgs. 546/1992 che riconosce alle Commissioni tributarie il potere-dovere di non ap- plicare un regolamento o una atto generale rilevante ai fini della decisione allorché lo ritengano illegittimo;
con il successivo art.39 che prevede la sospensione del processo tributario solo in caso di querela di falso e di questione di stato e capacità delle perso- ne, riconoscendo così che le altre questioni pregiudi- ziali civili devono essere conosciute incidenter tan- tum;
con l'art. 68 d.lgs. 29 del 1993 e succ.mod. che prevede il potere del giudice civile di disapplicare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, escludendo espressamente che la contemporanea pendenza del proces- 80 amministrativo sull'atto amministrativo rilevante nella controversia civile sia causa di sospensione;
con la nuova formulazione dell'art. 819 cod. proc. civ. che attribuisce agli arbitri il potere

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