Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14249
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO IO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 16/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Cesare Piraino e avv. Nicola Carratelli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame presentata da IO NO e confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Secondo la ipotesi accusatoria formulata in via provvisoria, l'indagato avrebbe fatto parte dell'associazione di 'ndrangheta capeggiata da CO CC ed operante in Cosenza e comuni limitrofi. In particolare, lo NO avrebbe rivestito il ruolo di partecipe alla confederazione di 'ndrangheta, già vicino al clan EL EL e attualmente inserito nella compagine degli Zingari, per la quale continuava a mantenere il controllo del territorio in area del Comune di Castrolibero, provvedendo ad eseguire anche spedizioni punitive e a gestire fasi di spaccio di stupefacenti dal 2012 con attualità.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 273, 292 cod. proc. pen. e ai gravi indizi di reato e vizio di motivazione anche con travisamento delle evidenze processuali. La gravità indiziaria della attuale partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale si basa su una motivazione assolutamente incongrua, manifestamente illogica e carente in relazione alle censure difensive. In definitiva il Tribunale ha fondato il quadro indiziario a carico del ricorrente sulle sole dichiarazioni di tre collaboratori (AZ, sentito nel 2012, RI, che nel 2017 ha riferito di fatti risalenti al 2014, e GE, sentito nel 2014) che, oltre a riferirsi a fatti antecedenti al 2014 ed essere prive di elementi concordanti, si presentano prive di efficacia dimostrativa rispetto alla imputazione. Né tali carenze potevano essere superate con il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore GI circa la federazione del gruppo degli Zingari nel sodalizio criminale, posto che l'episodio riferito era datato nel 2012 e non vi è cenno alla posizione del ricorrente. In ogni caso le dichiarazioni dei pentiti sono stato oggetto di travisamento. Così per AZ, quanto alla "messa a disposizione" del ricorrente al sodalizio: il pentito aveva soltanto indicato costui come soggetto a suo tempo dedito allo spaccio in Castrolibero con soggetti non risultati intranei al sodalizio. Il Tribunale ha superato tali obiezioni difensive in modo illogico e carente.Così per RI (appartenente ad altro sodalizio autonomo), che ha soltanto dichiarato (facendo riferimento ad appunti a lui sequestrati nel 2014) che il ricorrente si riforniva da lui di stupefacente e di averlo pestato in un'occasione per il mancato saldo del debito (circostanze stridenti con la ipotizzata partecipazione del ricorrente ad un gruppo criminale operante in quel territorio). Così GE che ha riferito soltanto eventi risalenti al 2011 e della presenza del ricorrente ad un episodio - illogicamente classificata dal Tribunale come partecipazione ad una spedizione punitiva. Inoltre, il Tribunale ha omesso di dare adeguata e logica risposta alle critiche difensive sui motivi di astio e dì rancore che il GE aveva nei confronti del ricorrente (con riferimento ai rapporti avuti con la sorella del primo). Il Tribunale ha risolto il problema evidenziando come le dichiarazioni del GE fossero concordanti con le altre e posteriori al dato