Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/10/2005, n. 20336
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Le pensioni anticipate sono equiparate - quanto alla disciplina del cumulo con i redditi da lavoro autonomo - alle pensioni di anzianità, per le quali vigeva la regola del cumulo solo nella misura del cinquanta per cento (art.10, comma 6, d.lgs. n.503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 9 della legge n. 537 del 1993); nell'ambito di applicazione della disposizione transitoria - che prevedeva il diritto al cumulo integrale esclusivamente per coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1994 erano titolari di pensione, ovvero, alla medesima data, avevano i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia (art.10, comma 8 del d.lgs. n. 503 del 1993) - rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato di cui all'art.10 della legge n.451 del 1994, di conversione del d.l. n.299 del 1994, il cui rapporto è estinto per legge al 31 dicembre 1994, giacchè, attraverso la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge - hanno acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 31 dicembre 1994. Né l'interpretazione adottata presenta dubbi di legittimità costituzionale, attesa la peculiarità della disciplina transitoria che ricollegando l'esistenza del diritto ad un mero dato temporale non lede il principio di uguaglianza, ponendosi come mero fatto collegato al fluire del tempo (v. Corte Cost. nn. 374 del 2002, 311 del 1995 e 6 del 1994).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. C R - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso gli Uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, VALENTE NICOLA, DI LULLO MICHELE, RICCIO ALESSANDRO, giuste deleghe in atti;
- ricorrente -
contro
M L, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato C D, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1079/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 01/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/09/05 dal Consigliere Dott. M L T;
udito l'Avvocato ALESSANDRO RICCIO, per delega dell'avvocato NICOLA VALENTE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del primo dicembre 2000 il Tribunale di Pistoia confermava la statuizione resa dal locale Giudice del lavoro n. 287 del 1999, con cui, in accoglimento del ricorso proposto da Luciano M, erano state dichiarate non dovute dal medesimo le somme pretese dall'Inps a titolo di rimborso di quote di pensione indebitamente percepite in violazione del divieto parziale di cumulo fra pensione e redditi di lavoro autonomo, stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Rilevava il Tribunale che l'art 1 comma 189 della legge 662/96, nello stabilire il divieto di cumulo
tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro, aveva anche disposto che ai lavoratori titolari di pensione alla data del 30 settembre 1996 - com'era pacificamente il M - continuavano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 503/92;
che questo a sua volta prevedeva la
parziale incumulabilità delle pensioni di anzianità con il reddito da lavoro autonomo, fatta salva la posizione dei soggetti già titolari di pensione, ovvero in possesso dei requisiti minimi ' per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita', alla data del 31 dicembre 1994, ai quali continuava ad applicarsi la disciplina previgente se più favorevole. Ciò premesso e rilevato che il M pacificamente aveva raggiunto, al 31 dicembre 1994, l'anzianità contributiva minima, sia pure avvalendosi dei contributi figurativi, affermava il Tribunale che la norma del 1992 - nell'escludere dall'area della incumulabilità i soggetti muniti dei requisiti minimi per la liquidazione della pensione - non consente di distinguere tra contribuzione effettiva e contribuzione figurativa e di limitare solo al primo caso l'esenzione dal divieto di cumulo, stante la mancanza di qualsiasi disposizione in tal senso. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Resiste il M con controricorso (che reca erroneamente nell'epigrafe la indicazione di ricorso incidentale) illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 189 della legge 662/96 e dell'art. 10 del D.lvo 503/92, commi 6 e 8, come modificati
dall'art. 11 della legge 537/93, poiché l'interessato non avrebbe diritto al cumulo integrale tra pensione e reddito da lavoro autonomo in forza della disposizione del 1992, non rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina transitoria più favorevole, per non avere raggiunto, alla data del 31 dicembre 1994, i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia ne' di anzianità, essendo limitato il suo diritto unicamente al prepensionamento con l'accredito figurativo;
questo infatti viene riconosciuto proprio in quanto non sussistono i requisiti per conseguire la prestazione. Le norme sul prepensionamento avrebbero carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica;
inoltre i prepensionamenti non sarebbero contemplati dall'art. 10 del D.lvo del 1992. Il ricorso non merita accoglimento.
La questione da decidere è se vi sia il diritto al cumulo integrale tra la pensione di anzianità in godimento del M - conseguita a seguito di prepensionamento - e i redditi di lavoro autonomo, ovvero vi sia il diritto al cumulo solo nella misura del 50%, come sostiene l'Istituto ricorrente.
Si è determinato un contrasto all'interno della Sezione lavoro perché mentre con numerose sentenze (Cass. N. 13835 del 19 novembre 2000, n. 10709 del 22 luglio 2002, n. 11605 del 28 luglio 2003, n. 4438 del 4 marzo 2004) si è affermato il diritto al cumulo integrale, da ultimo, con la sentenza n. 12323 del 21 agosto 2003 detto diritto è stato negato.
Per procedere alla verifica del fondamento dei due contrastanti indirizzi è necessario fornire un quadro della complessa normativa di riferimento: in primo luogo della normativa sul pensionamento anticipato di cui il controricorrente ha goduto, ed in secondo luogo delle disposizioni che regolano il cumulo tra prepensionamento e reddito da lavoro autonomo.
1. Il prepensionamento per cui è causa.
1.1. I pensionamenti anticipati rientrano tra i provvedimenti approntati dalla legge per fare fronte alla crisi delle imprese di grandi dimensioni o anche di interi settori produttivi (e si raccordano quindi alla cassa integrazione straordinaria ed alla indennità di mobilità) consentendo la espulsione, in forma socialmente indolore, di una molteplicità di lavoratori nei casi in cui - per ragioni diverse - sussiste una eccedenza di personale. La disciplina non è unitaria ma differenziata a seconda dei particolari settori cui di volta in volta interviene, tuttavia il principio che accomuna tutti i prepensionamenti è fondamentalmente quello di essere rivolto a quel personale (che ne faccia domanda) il quale: a) per ragioni diverse (crisi economica del settore produttivo, innovazione tecnologica che ha reso obsolete delle professionalità ecc.) è divenuto definitivamente "eccedentario", nei cui confronti non può quindi sopperire un mezzo temporaneo quale la cassa integrazione straordinaria;
b) che, dopo la perdita del posto di lavoro, difficilmente potrebbe trovare altra occupazione in ragione dell'età anagrafica;
c) che nel contempo non ha ancora i requisiti per fruire del pensionamento, ma che tuttavia ne è prossimo, di modo che con l'accredito (gratuito per il lavoratore, ed è perciò che il pensionamento viene definito come "beneficio") della contribuzione mancante - che deve essere superiore ai cinque anni - può conseguire la pensione di vecchiaia, ovvero la pensione di anzianità, e quindi, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, può immediatamente ottenerne la liquidazione.
1.2. Nella specie il lavoratore si è avvalso del prepensionamento previsto dall'art. 10 della legge n. 451 del 19 luglio 1994 (di conversione del D.L. 16 maggio 1994 n. 299), che concerne i processi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. La procedura è analoga a quella già prevista per altri casi: il lavoratore deve avere una certa anzianità assicurativa di almeno 30 anni (comma 1), gli viene concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per arrivare ai 35 anni;
l'impresa che intende partecipare al piano di pensionamenti anticipati deve farne domanda al Ministero del Lavoro, che deve dare l'approvazione (comma 4);
la medesima impresa deve trasmettere all'Inps le varie domande, precisando anche la data di risoluzione del rapporto, che dovrà comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. La gestione Inps delle prestazioni temporanee (sostanzialmente la gestione che eroga la cassa integrazione ex art. 37 legge n. 88 del 1989) versa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese
di anticipazione della pensione, una