Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2021, n. 03542

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2021, n. 03542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03542
Data del deposito : 11 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 23935-2014 proposto da: B ATIENGESELLSHAFT SEDE SECONDARIA IN ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA

41, presso lo studio dell'avvocato M V, rappresentata e difesa dall'avvocato 2 F P;

- ricorrente -

contro

C G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI

14, presso lo studio dell'avvocato G S, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati L A e G F;

- controricorrente -

nonchè

contro

B S;

- intimato -

sul ricorso 9223-2017 proposto da: B ATIENGESELLSHAFT SEDE SECONDARIA IN ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA

41, presso lo studio dell'avvocato M V, rappresentata e difesa dall'avvocato F P;

- ricorrente -

nonchè

contro

B S, C G;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1289/2013 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 17/04/2014, R.G.N. 1981/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. R A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato G P per delega verbale avvocato F P;
udito l'Avvocato L A. RG 23935/2014 + RG 9223/2017

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 17.4.2014, la Corte di appello di Milano respingeva il gravame proposto da Billa Aktiengesellshaft Sede Secondaria in Italia avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata l'opposizione presentata dalla predetta avverso i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il pagamento, in favore di Silvano Bonfanti e Giuseppe Caprino, delle somme rispettivamente riconosciute a titolo di premio aziendale dall'ottobre 2004. 2. La Corte distrettuale, richiamando precedenti di appello riferiti a fattispecie analoga, confermava quanto ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla rilevata tardività della disdetta della contrattazione aziendale da parte della società, pervenuta oltre il termine del 31.12.2004 previsto dall'accordo del 14.12.2001, ritenendo che le parti contrattuali avessero preteso che la disdetta avvenisse con forma scritta e che la stessa non dovesse essere trasmessa anche alle RSU, non essendo state queste ultime parti dell'accordo. In particolare, rilevava che, se l'asserita comunicazione orale della disdetta fosse realmente esistita, l'appellante ne avrebbe fatto menzione sia nella fase di avvio dell'ingente contenzioso, sia al momento in cui aveva per iscritto comunicato l'intenzione di non volere procedere al rinnovo del contratto integrativo aziendale.

3. La Corte rilevava che non poteva trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'efficacia della disdetta del contratto integrativo aziendale a far tempo dal 31.7.2005, trattandosi di domanda proposta per la prima volta in appello.

4. Di tale pronuncia ha domandato la cassazione la società Billa A.G., affidando l'impugnazione a quattro motivi, illustrati in memoria, RG 23935/2014 + RG 9223/2017 cui ha resistito, con controricorso, il Caprino. Il Bonfanti è rimasto intimato.

5. Nel ricorso per cassazione proposto dalla Billa A.G. si dava atto che era stato proposto ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza impugnata sul rilievo dell'errore di fatto compiuto dalla Corte meneghina, posto che nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. in via subordinata era stata chiesta, per l'ipotesi di ritenuta tardività della disdetta di Billa A.G., che venisse accertata l'efficacia della disdetta del C.I.A. quantomeno a far tempo dal 31.7.2005. 6. Con sentenza del 20.11.2018 n. 29932, questa Corte procedeva preliminarmente alla riunione al procedimento recante il n. di RG 23935/2014 di quello successivo recante il n. di RG 9223/2017, chiamato alla stessa udienza, con il cui ricorso era impugnata la sentenza n. 70/2017 emessa in sede di giudizio revocatorio dalla Corte di appello di Milano, per la connessione esistente tra le due pronunce e la rilevanza nel primo giudizio della pronuncia sul ricorso avverso la decisione in sede di revocazione.
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