Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2023, n. 10694

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In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 - ove è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2023, n. 10694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10694
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 22676/2018 Numero sezionale 718/2023 Numero di raccolta generale 10694/2023 Data pubblicazione 20/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SOMMINISTRAZIONE Dott. GUIDO RAIMONDI Presidente DI LAVORO Dott. MARGHERITA M LEONE Consigliere IRREGOLARE Dott. FABRIZIO AMENDOLA Consigliere Ud.07/02/2023 Dott. GUALTIERO MICHELINI Consigliere-Rel. PU Dott. ELENA BOGHETICH Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22676/2018 R.G. proposto da: ENGIE SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR n. 19, presso lo studio dell'avvocato R D L T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F T, M TERESA SALIMBENI, E C e FEDERICA PATERNÒ;
-ricorrente-

contro

FILONI MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI, n. 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO D'URBANO, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- nonché

contro

IRE - ISG ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA – ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO;
-intimato- Numero registro generale 22676/2018 Numero sezionale 718/2023 Numero di raccolta generale 10694/2023 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 350/2018, Data pubblicazione 20/04/2023 depositata il 30/05/2018, R.G.N. 8115/2013;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/02/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176 e l'art. 8 del D.L. n. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accertato e dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra M F e ENGIE Servizi S.p.a. (già COFELY Servizi) a decorrere dal 27/3/2001, con conseguente diritto del lavoratore alla riammissione in servizio, e condannato la società a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una somma pari alle retribuzioni proprie dell'inquadramento professionale da ultimo riconosciuto.

2. la Corte di merito, in particolare, premesso in fatto che il lavoratore era stato dipendente di varie società sub-appaltatrici (da ultimo COETEC Conduzioni s.r.l., che lo aveva licenziato in data 22/10/2008 per giustificato motivo oggettivo consistente nel mancato rinnovo del contratto di sub-appalto), riteneva dimostrato che il lavoratore medesimo aveva prestato la sua attività in tutto il periodo (2001 – 2008) quale addetto alla conduzione della centrale termica, idrica e frigorifera dell'IRE (Istituto Tumori Regina Elena in Roma, già IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri) nell'interesse di COFELY Servizi, appaltatrice del servizio, con assunzione del rischio e della gestione di impresa;
giudicava, pertanto, trattarsi di fattispecie di appalto non genuino con le conseguenze giuridiche della somministrazione di lavoro irregolare, ossia costituzione del rapporto di lavoro alle dirette 2 Numero registro generale 22676/2018 Numero sezionale 718/2023 Numero di raccolta generale 10694/2023 dipendenze del soggetto utilizzatore ai sensi degli artt. 27 e 29 d. Data pubblicazione 20/04/2023 lgs. n. 276/2003;
come in primo grado, non venivano accolte le domande proposte nei confronti dell'IRE.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ENGIE Servizi con quattro motivi, cui ha resistito M F con controricorso. Non si è costituito IRE, nei cui confronti non sono state formulate domande in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno comunicato memorie per l'udienza camerale fissata.

4. La causa è stata rimessa da udienza camerale all'odierna udienza pubblica;
il PG ha depositato conclusioni scritte per l'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda relativa al merito del licenziamento intimato al sig. F da COETEC Conduzioni, in violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 3-bis, d. lgs. n. 276/2003, per non avere la Corte d'Appello imputato alla società ricorrente il licenziamento intimato al sig. F (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), quale atto di gestione del somministratore produttivo di effetti nei confronti dell'effettivo utilizzatore.

3. Con il terzo motivo, in subordine, la sentenza impugnata viene censurata per nullità per vizio di

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