Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/12/2024, n. 32933
Ordinanza
17 dicembre 2024
Ordinanza
17 dicembre 2024
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Massime • 2
Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.
In caso di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito, il difetto di contradditorio, e la conseguente nullità del giudizio, che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di economia processuale è esclusivamente quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sarebbero in nessun caso idonee a passare in giudicato; né è possibile pregiudicare l'interesse della parte, dalla cui regolare partecipazione si ritiene di dover prescindere, in presenza di ulteriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell'esito.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 13516/2022 Numero sezionale 3546/2024 Numero di raccolta generale 32933/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Giacomo TRAVAGLINO Presidente RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE dott. Francesca FIECCONI Consigliera dott. Emilio IANNELLO Consigliere dott. Gabriele POSITANO Consigliere Ad. 25/10/2024 C.C. dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore R.G. n. 13516/2022 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13516 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da RA IC (C.F.: [...]) rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Acciarito (C.F.: [...]) RR RE (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall'avvocato Sarino Pascolato (C.F.: [...]) -ricorrenti- nei confronti di DARAG ITALIA S.p.A., società unipersonale di nazionalità italiana (C.F.: 07707320151), in persona del rappresen- tante per procura ER LU rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Drago (C.F.: [...]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania n. 489/2022, pubblicata in data 12 marzo 2022 (e che i ricor- renti assumono notificata in data 22 marzo 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
RE SS e IC OR hanno agito in giudizio nei confronti della Donau Versicherung Ag Vienna Insurance Ric. n. 13516/2022 – Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 Numero registro generale 13516/2022 Numero sezionale 3546/2024 Numero di raccolta generale 32933/2024 Group (oggi Darag Italia S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei Data pubblicazione 17/12/2024 danni subiti in occasione di un incidente stradale, la cui respon- sabilità sarebbe da attribuire a GI EL, conducente del veicolo (assicurato per la responsabilità civile dalla compa- gnia convenuta) con il quale si era scontrato quello a bordo del quale si trovavano. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Caltagirone. La Corte d'appello di Catania, a seguito di appello proposto dagli attori, ha annullato la decisione di primo grado e rimesso la causa al Tribunale di Caltagirone, ai sensi dell'art. 354, commi 1 e 3, c.p.c., rilevando il difetto di integrità del contraddittorio, per non essere stato evocato in giudizio il responsabile del danno, e ha condannato gli stessi attori appellanti al pagamento delle spese del grado. Ricorrono la OR e il SS, sulla base di un unico mo- tivo. Resiste con controricorso Darag Italia S.p.A. che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione dell'art. 91 e 92 del c.p.c., dell'art. 360 comma 3 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. in merito alla condanna alle spese di lite del II° grado di giudizio che, secondo la costante giurispru- denza dell'Ecc.ma Corte di Cassazione, sussiste quando la pro- nuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio Ric. n. 13516/2022 – Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Numero registro generale 13516/2022 Numero sezionale 3546/2024 Numero di raccolta generale 32933/2024 convincimento (cfr. sentenza di II° grado da pag. 3, IV° capo- Data pubblicazione 17/12/2024 verso, a pag. 4, IV° capoverso)».
1.1 Il ricorso principale è improcedibile. I ricorrenti dichiarano che la sentenza impugnata sarebbe stata loro notificata in data 22 marzo 2022, ma non producono la relativa relazione di notificazione. La relazione di notificazione non è stata prodotta neanche dalla controparte (che, anzi, addirittura nega in radice di aver mai notificato la suddetta sentenza) e il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione impu- gnata.
1.2 Il ricorso stesso sarebbe (lo si osserva anche a fini di com- pletezza espositiva), comunque, infondato nel merito. In caso di annullamento della decisione oggetto di gravame per una nullità derivante da vizio di instaurazione del contradditto- rio, deve ritenersi conforme a diritto l'imputazione delle spese del giudizio di secondo grado alla parte che ha dato causa alla nullità processuale, come ha fatto nella specie la corte d'ap- pello, indipendentemente da chi abbia proposto l'impugna- zione, in quanto, in tal caso, il principio di soccombenza va de- clinato sotto il profilo di quello di causalità, con riguardo alla responsabilità per il vizio processuale. Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, che il ri- corso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, in parti- colare, «il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giu- dice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte