Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1981, n. 3143
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Il giudice di appello che, investito del riesame della controversia, confermi la decisione impugnata, previa modificazione della relativa motivazione, ponendo a fondamento della decisione argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti e ritenuti dal primo giudice, non viola alcun giudicato interno, che puo formarsi in relazione al petitum e alla causa petendi, ma non alla ratio decidendi.*
L'errore di fatto che puo dar luogo alla revocazione della sentenza ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ non puo consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ma deve essere il risultato di una errata percezione che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che obbiettivamente non esiste o l'inesistenza di un fatto che viceversa risulti accertato. Non e, pertanto, configurabile un tale errore in una valutazione, sia pure di fatto, di Atti e documenti, da parte del giudice, diversa dalla valutazione degli stessi Atti e documenti operata dalle parti in causa, in quanto, in tale ipotesi si e in presenza di un errore di giudizio denunciabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art 360 n 5 cod proc civ. ( V 1312/80, mass n 404829; ( V 491/80, mass n 403875).*