Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/08/2022, n. 24029
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30339-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato E G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P;- ricorrente -contro B F, D'A F, LISANTI ANTONIO, C S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato L N, rappresentati e difesi dagli avvocati R M e G M P;- controricorrenti — avverso la sentenza n. 4125/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere I T;lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale C S, il quale chiede alla Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, di dichiarare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. CONSIDERATO 1. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione, nei confronti di Filippo D'Amato, S C, A L, F B, avvocati dell'Istituto collocati a riposo, avverso la sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, n. 4125 del 28 maggio 2021, che ha riformato la sentenza emessa tra le parti dal TAR Lazio n. 14167 del 2019. Il TAR Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli avv.ti Filippo D'Amato, S C, A L, F B, per difetto di giurisdizione, ritenendo che il giudizio avesse ad oggetto una controversia in materia di lavoro e previdenza, in quanto tale rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 30339 sez. SU - ucl. 24-05-2022 -2- Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di nullità della determina n. 95 del 2019 e degli altri atti, avanzata dal ricorrente originario sull'assunto che gli stessi fossero stati adottati dall'INPS in violazione del giudicato che si era formatosi in precedenza tra le parti su sentenze del giudice amministrativo. 2. Il ricorrente ha premesso che esso Istituto aveva intrapreso, nei confronti dei suddetti avvocati, un'azione di recupero della quota del trattamento di fine servizio (che era stata stabilita sulla base del computo degli onorari percepiti dai lavoratori del ramo professionale legale in costanza di rapporto di lavoro), in conformità ai principi affermati dal Giudice ordinario in materia (è richiamata la sentenza di queste Sezioni Unite, n. 7154 del 2010). I ricorrenti originari, quindi, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la relativa determina n. 95/2019 e gli altri atti conseguenti, prospettando che gli stessi erano stati adottati dall'INPS in violazione o elusione del giudicato formatosi su due pronunce del giudice amministrativo che erano intervenute tra le parti: la sentenza del TAR Lazio n. 468/85 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 711/91. 3. Mentre il TAR Lazio dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, il Consiglio di Stato, adito in sede di appello, con la sentenza n. 4125 del 2021, ha stabilito che l'azione proposta dagli avv.ti Filippo D'Amato, S C, A L, F B, doveva essere qualificata in parte qua, quanto alla domanda relativa alla violazione del giudicato, come azione di ottemperanza. Dunque, spettava al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda di violazione del giudicato, e la causa veniva rimessa al TAR Lazio. Il Consiglio di Stato ha affermato che il petitum azionato in giudizio rifletteva un contenuto complesso, affiancandosi alla tipica azione impugnatoria, in ordine alla quale tuttavia venendo in rilievo nella sostanza un'azione di recupero, la giurisdizione andava declinata ex Ric. 2021 n. 30339 sez. SU - ud. 24-05-2022 -3- art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, come affermato dal TAR Lazio, un ulteriore e distinto capo della domanda. Con quest'ultimo la parte appellante lamentava la suddetta violazione del giudicato. Per tale capo della domanda, quindi, non poteva revocarsi in dubbio la riconduzione dell'azione esperita all'ampio genus dell'ottemperanza, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, anche in ragione di quanto previsto dall'art.133, comma 1, lett. a), n. 5, del d.lgs. n. 104 del 2010. 4. L'INPS ha articolato il ricorso in tre motivi. 5. Hanno resistito con controricorso gli avv.ti Filippo D'Amato, S C, A L, F B, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e attribuzione dell'onorario al difensore antistatario. 6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, e in subordine per la rimessione all'udienza pubblica. 7. Tutte le parti hanno depositato memoria con le quali hanno insistito nelle conclusioni già presentate e in subordine per la rimessione all'udienza pubblica. RITENUTO 1. Con il primo motivo di ricorso sono dedotti erroneità e sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, muovendo dal falso presupposto che quest'ultimo contenesse una domanda di ottemperanza e/o azione di nullità degli atti impugnati, e in ogni caso perché la sentenza del Consiglio di Stato sarebbe contraria alla previsione di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, e agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario Ric. 2021 n. 30339 sez. SU - ud. 24-05-2022 -4- e giudice amministrativo - artt. 103, comma 1, Cost., e art. 7, comma 1, cod. proc. amm. (art. 360, n. 1, cod. proc. civ). 1.1. Nell'esposizione della censura, l'INPS premette che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4125 del 2021 ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo al primo motivo di ricorso proposto dai controricorrenti dinanzi al TAR Lazio, con il quale era stata prospettata la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 468 del 1985, e sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 711 del 1991, intervenute tra le parti, in quanto si era in presenza di un'azione di ottemperanza volta alla dichiarazione di nullità di tutti gli atti impugnati per la violazione del giudicato. Rileva che i controricorrenti in detto ricorso non avevano proposto domanda di nullità degli atti impugnati, la determina n. 95 del 2019 e gli altri atti, ma l'annullamento degli stessi, così intendendo attivare un mero giudizio impugnatorio nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità e non di ottemperanza. Ciò trovava conferma nella circostanza che azione di ottemperanza delle sentenze TAR Lazio 468/85 e del Consiglio di Stato n. 711/91 era stata promossa con separato ricorso, prima dinanzi al Consiglio di Stato che declinava la propria competenza in favore del TAR, ricorso che veniva respinto. Dunque, era erroneo il presupposto che con il ricorso di primo grado si fosse introdotta un'azione di ottemperanza del giudicato formatosi con le suddette sentenze del giudice amministrativo. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia erroneità e sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, in relazione al primo motivo del ricorso di primo grado, per violazione dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché degli ordinari criteri di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario-artt. Ric. 2021 n. 30339 sez. SU - ud. 24-05-2022 -5- 103, comma 1, Cost. e art. 7, comma 1, cod. proc. amm. (art. 360, n.1, cod. proc. civ.). Assume l'INPS che i controricorrenti con il ricorso al TAR avevano contestato la pretesa dell'INPS di recuperare somme che gli erano state corrisposte a titolo di indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70 del 1975 alla cessazione del rapporto di impiego. Tale controversia, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, come affermato dal TAR Lazio. In ogni caso, non vi sarebbe ragione per cui la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al pubblico impiego privatizzato, non dovrebbe estendersi ai casi in cui si contesti la violazione di un precedente giudicato del giudice amministrativo. Anche in sede di ottemperanza prospetta il ricorrente la giurisdizione del giudice amministrativo non potrebbe che ritenersi delimitata dalla fondamentale regola del riparto di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che rimette al giudice del lavoro la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e con cui si deve coordinare l'art. 133, comma 1, lette. a), n. 5, cod. proc. amm. Davanti al giudice ordinario si può dedurre qualsiasi vizio di legittimità degli atti di gestione del rapporto, e degli eventuali atti amministrativi presupposti, compreso quello della violazione del giudicato del giudice amministrativo. A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente richiama la giurisprudenza di merito che, in analoghe controversie, nel vagliare il tenore delle sentenze del TAR Lazio 468/85 e del Consiglio di Stato n. 711/91, ne avrebbe esclusa la rilevanza, così sostanzialmente affermando la propria giurisdizione anche in ordine al rilievo del giudicato amministrativo. Ric. 2021 n. 30339 sez. SU - ud. 24-05-2022 -6- Pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia relativa alla ripetizione di una parte del trattamento di fine servizio corrisposte al ricorrente, che invece rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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