Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 00395

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 00395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00395
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ABC

BEACH

Srl avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della società ricorrente, avv. A R, il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 luglio 2022, il Tribunale di Roma, dopo aver riqualificato in appello cautelare l'istanza di riesame proposta da ABC

BEACH

Srl avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Roma, "a precisazione" di un precedente provvedimento di revoca parziale di sequestro preventivo, aveva indicato le opere sulle quali mantenere il vincolo, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione per aver il Tribunale trascurato il principale motivo di doglianza e per aver conseguentemente riqualificato in appello la richiesta di riesame in assenza di ragionamento motivazionale e senza prendere in considerazione le doglianze prospettate. Si deduce, in particolare, che con la richiesta di riesame si era in primo luogo contestata l'illegittimità del provvedimento reso dal g.i.p. in data 31 maggio 2022, poiché, lungi dal contenere mere "precisazioni" rispetto al proprio precedente provvedimento di revoca parziale del sequestro del 20 maggio, dopo aver disposto la sospensione della sua esecuzione ed aver avuto informali colloqui con la polizia giudiziaria, con esso quel giudice aveva disposto un nuovo sequestro di manufatti già dissequestrati dal primo provvedimento. Così operando, il g.i.p. aveva violato le disposizioni di cui agli artt. 327, 328 e 347 cod. proc. pen., disponendo un nuovo sequestro di beni non più sottoposti a vincolo, in assenza di richiesta del pubblico ministero e dell'indicazione dei presupposti di legge per l'adozione della misura cautelare. Per questa ragione la società aveva proposto richiesta di riesame che, per l'illegittima riqualificazione dell'istanza in appello cautelare, non era stata correttamente esaminata da parte del Tribunale.
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