Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22619
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGIUS BACHISIO ANGELO nato a SASSARI il 10/07/1989 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E P;Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, L O, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 gennaio 2022 la Corte di appello di Sassari, in riforma della pronuncia del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro del 19 gennaio 2017 nei confronti del ricorrente A ha dichiarato non doversi procedere per il reato di diffamazione di cui al capo C) per difetto di querela e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio avuto riguardo ai reati di cui ai capi A) e B);ha, in accoglimento dell'appello di parte civile, condannato l'imputato al risarcimento del danno anche per il reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art.583 cod. proc. pen., confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate in danno di I L, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.583 cod. pen. e previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. equivalente alla aggravante di cui all'art.61 n. 5 cod. pen. (capo A) e di minaccia aggravata (capo B), oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo B) di minaccia. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse in relazione alla concreta valenza intimidatoria della frase "Ti ammazzo anche con una mano sola". Nel caso in cui alcune espressioni violente sono pronunziate in contesti di particolare agitazione, non sono neanche percepite come tali dalla persona offesa e questo è accaduto nel caso di specie allorquando la integrazione di querela per il reato di minaccia è stata presentata successivamente e a distanza di tempo dai fatti. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art.162 ter cod. pen. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, sussistevano i presupposti per l'applicazione della causa estintiva invocata non essendosi verificata alcuna decadenza sia perché l'istituto è stato introdotto successivamente alla pronunzia di primo grado, sia perché era attivabile solo a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. sia perché errato è il riferimento all'applicabilità della procedura prevista dinanzi al Giudice di pace.
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