Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1982, n. 3331
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Nella controversia fra proprietari confinanti in ordine alla utilizzazione di acque non pubbliche, mediante pozzi trivellati nei rispettivi fondi a distanza legale ed attingenti alla medesima falda, il giudice del merito, pure in difetto di un'espressa richiesta in tal senso, può avvalersi dei poteri conferitigli dallo art. 912 cod. civ. e, quindi, può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi, anche in relazione ai vantaggi che detta utilizzazione sia in grado di arrecare all'agricoltura mediante una regolamentazione paritetica dei concorrenti diritti. ( V 6059/81, mass n 416848; ( V 6181/80, mass n 409906; ( contra 1800/61, mass n 881431).*