Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2022, n. 21780
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della parte civile G A, nato a L'Aquila il 27/4/1956;nel processo a carico di Z S, nato Grecia, il 19/5/1969;avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di Appello di L'Aquila;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M P;lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. D C, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato ai sensi del'art. 542 cod. proc. peri., senza rinvio il rigetto del ricorso della parte civile;lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile, avv. G S, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, come da conclusioni scritte ed ha depositato nota spese;lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore dell'imputato, avv. A R, che ha illustrato i motivi di resistenza ed ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la decisione di condanna pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo nei confronti di S Z, per il reato di appropriazione indebita aggravata (in L'Aquila, epoca successiva al 1.6.2011) a questi ascritto, con la formula perché il fatto non sussiste. 2. Propone ricorso la parte civile A G, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, deducendo i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione, in quanto la Corte territoriale -nel ritenere il fatto insussistente, giacché legittimamente il depositario aveva rifiutato la restituzione del mobilio a lui affidato in deposito esercitando il diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 cod. civ., in ragione dell'inadempimento della prestazione corrispettiva- non avrebbe tenuto conto del fatto che nessun contratto di deposito legava le prestazioni di imputato e parte civile, quindi alcun diritto di ritenzione avrebbe potuto esercitare l'imputato che assume di esser creditore del prezzo pattuito in corrispettivo delle prestazioni di custodia e deposito assunte;inoltre la Corte, nel ribaltare la decisione assunta dal giudice di primo grado, non ha adottato alcun modello motivazionale rafforzato, come s'impone ogni qualvolta debba ribaltarsi la decisione assunta nel precedente anello della catena devolutiva;2.2. con il secondo motivo la parte civile ricorrente deduce il travisamento della prova in ordine al diritto di ritenzione valorizzato in motivazione, avendo la Corte omesso l'esame di elementi decisivi ai fini di escludere la ricorrenza della detta facoltà;
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