Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/07/2022, n. 27336
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURICELLI ANTONELLO nato a BUSTO ARSIZIO il 26/05/1963 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;(r",- RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO: La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 13/12/2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Torino in data 12/03/2019, nei confronti di PURICELLI ANTONELLO in relazione al reato di cui all'art. 640 cod.pen., con recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1. errata applicazione della legge processuale e travisamento della prova in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato;2. carenza di motivazione in ordine all'esclusione della rilevanza dell'ipotesi alternativa dedotta dalla difesa. Il ricorso è inammissibile, poiché reiterativo di censure già proposte. Difatti, esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, il ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello. Segnatamente, trattasi del mancato raggiungimento della prova avuto riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché del travisamento della prova in ordine al giudizio di colpevolezza dello stesso e della carenza di motivazione circa l'omessa valutazione degli elementi istruttori in relazione all'ipotesi alternativa fornita dalla difesa. Giova preliminarmente rammentare come, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Per vero, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428);esame che, nel caso di specie, risulta esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. A ben guardare, difatti, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato a pag. 4 della sentenza, evidenziando precipuamente gli elementi alla base dell'iter decisionale;invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la sussistenza del reato, ma evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base. Effettivamente, la Corte di appello in motivazione ha valorizzato elementi di "assoluta affidabilità", per certo decisivi in ordine alla sussistenza del reato (cfr. pag. 4 della sentenza, in cui i giudici del gravame hanno circostanziato gli elementi probatori fondanti l'affermazione di penale colpevolezza: il riferimento è alla congiuntura che l'imputato fosse proprietario ed unico intestatario della carta su cui era stato effettuato l'indebito bonifico, pur non essendo il medesimo nella disponibilità della moto in vendita, nonché alla circostanza per cui il PURICELLI non soltanto poneva in vendita un bene non da esso detenuto, ma predisponeva — finanche — un falso documento di proprietà). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. ,
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